Il Consiglio di Stato spiega come valutare il curriculum delle imprese alla luce del nuovo codice appalti
I giudici di Palazzo Spada con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7226/2025 si soffermano sul requisito di idoneità professionale nel nuovo codice dei contratti pubblici. Nel Dlgs n. 36/2023, infatti, è richiesto che le attività iscritte nel registro delle imprese siano “pertinenti”, anche se non coincidenti, con l’oggetto dell’appalto al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara. La verifica della richiesta idoneità professionale deve essere operata in virtù di un approccio non già atomistico, parcellizzato e frazionato, ma globale e complessivo delle prestazioni dedotte in contratto per garantire che l’idoneità professionale attesti, come filtro di ingresso, l’operatività dell’impresa nel settore economico nel quale rientra l’appalto.
Il fatto
È stata indetta una procedura di gara aperta, tramite sistema telematico messo a disposizione da Consip, volto all’affidamento in gestione dei servizi socio-educativi, comprensiva anche della gestione coordinata delle varie attività accessorie e delle attività parascolastiche. Il disciplinare, relativamente ai requisiti di idoneità professionale, richiedeva l’iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara e cioè ai servizi socio-educativi. All’esito della procedura di gara, un concorrente presenta ricorso al Tar contestando, tra l’altro, che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa in quanto carente del requisito di idoneità professionale prescritto.
Il giudice di prime cure aveva rigettato il motivo di ricorso ritenendo che nella fattispecie in esame non si applica il Dlgs n. 50/2016 e la relativa sentenza del Consiglio di Stato n. 3962/2024, che facevano riferimento al concetto di “coerenza” ai fini della comparazione valutativa tra l’attività esercitata dal partecipante con quella oggetto dell’appalto. Si applica invece, come correttamente affermato dall’amministrazione, il Dlgs n. 36/2023 il quale, diversamente dalla previgente disciplina, all’art. 100, co. 1, prevede che l’iscrizione alla Camera di commercio deve avere ad oggetto un’attività “pertinente”, anche se non coincidente, con l’oggetto dell’appalto al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara. La precisazione normativa «“anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”, consente proprio di estendere la categoria della “pertinenza” anche ad attività secondarie e comunque a tutte quelle attività che non appaiono perfettamente corrispondenti all’oggetto del futuro contratto ma sono ad esso semplicemente attinenti (con conseguente ammissione anche di attività principali non coincidenti con l’oggetto del contratto) ». L’operatore economico decide quindi di ricorrere in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato conferma il decisum del giudice di prime cure. Secondo il Collegio la prescritta coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo artigiani e l’oggetto dell’appalto dev’essere valutata «complessivamente e in modo sostanziale» e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici. La corrispondenza, pertanto «non può assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, perché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che hanno un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto». Nel caso di specie, inoltre, il disciplinare non pretenderebbe che la pertinenza sia da riscontrare tra le attività principali, potendo concorrere alla qualificazione dell’operatore economico anche le attività secondarie rinvenibili nella visura Ccia. Il motivo pertanto dev’essere respinto.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
