Tar Lazio: valore di verso rispetto al Durc negativo che impone l’esclusione, in questo caso restano spazi di discrezionalità
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 15873 del 28 agosto 2025, affronta il tema, particolarmente sensibile, delle cause di esclusione non automatiche disciplinate dall’art. 95 del Dlgs. 36/2023. In particolare, il Tar Lazio è chiamato a valutare la legittimità dell’esclusione di un Rti per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, alla luce delle certificazioni rilasciate (e successivamente ritrattate) dall’Agenzia delle Entrate e delle risultanze del giudizio tributario pendente.
La vicenda trae origine dalla gara bandita da un Comune per l’affidamento pluriennale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Il Rti primo classificato è stato escluso in quanto la certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate aveva dato esito negativo, attestando l’esistenza di una grave violazione non definitivamente accertata per oltre 17 milioni di euro, derivante da un avviso di accertamento notificato alla mandataria in qualità di cessionaria di ramo d’azienda.
L’atto impositivo, già oggetto di contenzioso tributario, era stato confermato in entrambi i gradi di merito. Nondimeno, nel corso del giudizio amministrativo, l’Agenzia aveva annullato in autotutela la prima certificazione negativa, rilasciandone una nuova di segno opposto. Il Rti escluso ha sostenuto che tale annullamento rendeva illegittimo il provvedimento di esclusione e chiedeva, in via subordinata, in applicazione dell’art. 97 Dlgs. 36/2023, la prosecuzione dell’appalto a cura della sola mandante.
Il Tar, tuttavia, ha respinto il ricorso, confermando la correttezza della valutazione operata dalla stazione appaltante e chiarendo alcuni profili di diritto di particolare rilievo.
La nozione di «violazioni non definitivamente accertate» ex art. 95 Dlgs 36/2023
Il Tar ricorda che l’art. 95, comma 2, del nuovo Codice dei contratti prevede che «La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali». (In realtà, il comma riportato non contiene l’inciso sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato).
Il Collegio conferma che un avviso di accertamento, pur qualificabile tradizionalmente come mera «provocatio ad opponendum», integra senz’altro un atto rilevante ai sensi dell’allegato II.10, art. 2, lett. a), in quanto esprime una pretesa tributaria compiutamente determinata. La circostanza che l’atto sia stato confermato nei due gradi di merito tributario rende la violazione idonea a fondare il giudizio di inaffidabilità dell’operatore.
Il valore relativo dell’attestazione dell’Agenzia delle Entrate
Un punto di particolare interesse della sentenza concerne l’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Dopo una prima certificazione negativa (dicembre 2024), l’Amministrazione finanziaria aveva infatti adottato un nuovo esito informativo, in autotutela, con cui escludeva l’esistenza di violazioni rilevanti.
Il Tar chiarisce che tale attestazione non ha valore vincolante né certificativo in senso stretto, trattandosi di un atto interno al procedimento di verifica dei requisiti. Essa può essere oggetto di scrutinio incidentale da parte del giudice amministrativo e non impedisce alla stazione appaltante di fondare la propria decisione su altri elementi, come l’avviso di accertamento confermato, non definitivamente, in sede giurisdizionale.
Ne deriva che l’autotutela dell’Agenzia non fa venir meno il presupposto di fatto su cui l’esclusione si fondava, rivelandosi priva di efficacia vincolante.
La differenza rispetto al Durc
Di tutt’altro segno l’orientamento della giurisprudenza amministrativa riguardo al Documento unico di regolarità contributiva (Durc). La regolarità contributiva deve essere verificata dalle stazioni appaltanti solo tramite lo strumento del Durc. A differenza della certificazione fiscale, il Durc ha un valore vincolante per la stazione appaltante, la quale è tenuta ad acquisirlo e non può sindacarne il contenuto.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il Durc non può essere disatteso né integrato da valutazioni autonome della stazione appaltante. «la mera presenza di un Durc negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l’amministrazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine [non solo alla gravità degli inadempimenti, ma anche] alla definitività dell’accertamento previdenziale (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018 n. 716; 17 maggio 2013, n. 2682; V, 26 giugno 2012, n. 3738, VI, 15 settembre 2017 n. 4349)» richiamante da Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2024, n. 3234.
L’omessa comunicazione delle pendenze fiscali e il principio di autoresponsabilità
Un ulteriore profilo toccato dal Tar riguarda l’obbligo, gravante sull’operatore economico, di comunicare tempestivamente ogni circostanza potenzialmente escludente. La mancata segnalazione dell’avviso di accertamento per oltre 17 milioni di euro integra una condotta omissiva idonea a incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità, anche indipendentemente dalla sua definitività.
Il giudice richiama in proposito il principio di autoresponsabilità: l’impresa risponde delle dichiarazioni rese (o omesse) e non può poi dolersi delle conseguenze sfavorevoli che ne derivino in sede di verifica.
Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento si segnala per due chiarimenti centrali:
• la valutazione della s.a. sulle cause di esclusione non automatiche si fonda su un giudizio di verosimiglianza e discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità;
• la certificazione fiscale dell’Agenzia delle Entrate ha natura di mero ausilio istruttorio, non paragonabile al Durc, il quale invece vincola in modo assoluto la stazione appaltante.
La decisione contribuisce a delineare un quadro più nitido sull’applicazione pratica delle cause di esclusione non automatiche, confermando l’orientamento volto a rafforzare il ruolo di filtro e di valutazione discrezionale della stazione appaltante, nel segno della tutela dell’interesse pubblico all’affidabilità degli operatori economici.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
