Il supporto giuridico chiarisce che, anche nei contratti sotto soglia e con figure di supporto nominate, la conferma del CRE resta sempre competenza del responsabile unico del progetto
Chi deve confermare il certificato di regolare esecuzione (CRE) nei contratti sotto soglia per servizi e forniture? Può farlo il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale nominato dal RUP, quando questi non coincide con il direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC)? E cosa accade se le due figure – DEC e responsabile – coincidono?
Sono questi i dubbi sollevati da una stazione appaltante e a cui ha risposto il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3501.
Certificato di regolare esecuzione: conferma sempre in capo al RUP
Il punto di partenza è l’art. 38, comma 1, dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, che disciplina la fase di esecuzione dei contratti sotto soglia per servizi e forniture. La norma consente di sostituire il più complesso certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, documento più semplice e snello.
Il meccanismo prevede:
- l’emissione del CRE da parte del direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC);
- la conferma del CRE da parte del responsabile unico del progetto (RUP).
La disposizione non menziona altri soggetti e non contempla alternative alla conferma del RUP, figura che mantiene la responsabilità unitaria e complessiva del procedimento, anche quando si avvale di collaboratori o responsabili per le diverse fasi.
La risposta del MIT
Sulla base di questi presupposti, il Ministero ha chiarito che il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale non può sostituirsi al RUP nella conferma del certificato di regolare esecuzione.
Secondo l’impostazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, il RUP ovvero il “responsabile unico del progetto”, è oggi il perno unitario del procedimento e ne resta il garante, motivo per cui la conferma del CRE rientra tra i suoi compiti non delegabili.
Questo principio vale sia:
- quando il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione è diverso dal DEC;
- quando le due figure coincidono (come già precisato in precedenza dal parere n. 3044).
In entrambe le ipotesi, la conferma del CRE resta sempre un atto di competenza esclusiva del RUP.
In termini operativi, la distinzione tra emissione e conferma del CRE assicura una doppia verifica:
- il DEC attesta la regolare esecuzione sotto il profilo tecnico e gestionale;
- il RUP conferma tale esito, garantendo la correttezza procedimentale e la coerenza con l’intero affidamento.
Si tratta di una scelta coerente con il principio di responsabilità unitaria del RUP sancito dall’art. 15 del Codice e richiamato più volte anche dalla giurisprudenza e dalla prassi ministeriale.
Conclusioni operative
Il parere fornisce un chiarimento importante per le stazioni appaltanti:
- il certificato di regolare esecuzione (CRE) è sempre confermato dal RUP, senza eccezioni;
- la nomina di un responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione non può incidere su questa competenza esclusiva;
- anche quando il DEC coincide con il responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, resta necessaria la conferma del RUP.
Si ribadisce così che la centralità del RUP nel procedimento non è derogabile, neppure nelle ipotesi di affidamenti sotto soglia o di organizzazioni interne che prevedono figure di supporto.
FONTI “LavoriPubblici.it”
