Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Incentivi 2% ai dirigenti: Anac conferma l’ok anche sulle gare già in corso

Ribadita l’interpretazione del Dl Infrastrutture: bonus da riconoscere per attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 per gli affidamenti indetti ai sensi del nuovo codice

 

Con il parere di recente pubblicazione (espresso in funzione consultiva n. 38 del 9 settembre 2025) l’Anac interviene in merito ad un quesito in tema di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti come ora previsto per effetto delle modifiche intervenute sull’art. 45 del codice – per effetto del decreto legislativo 209/2024 – ed i più recenti chiarimenti intervenuti dapprima con il Dl 73/2025 e la successiva legge di conversione n. 105/2025.

Il quesito

Il quesito mira ad avere un chiarimento di «diritto intertemporale» circa l’applicazione delle nuove disposizioni che consentono l’erogazione degli incentivi ai dirigenti – coinvolti evidentemente nello svolgimento delle funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10 -.

In particolare si chiede se, con riferimento alle recenti modifiche apportate con il primo correttivo al codice (decreto legislativo 209/2024), «il riconoscimento degli incentivi anche ai dirigenti» riguardi solamente «le procedure selettive avviate in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, ovvero se sia possibile riconoscere tali incentivi ai dirigenti in relazione a procedure selettive avviate precedentemente all’entrata in vigore del decreto correttivo, ma svolte in data successiva al 31 dicembre 2024».

Si tratta di aspetti applicativi, come si vedrà più avanti, già risolti con la legge di conversione del Dl 73/2025 ovvero con la legge 105/2025.

Il riscontro

Al riscontro l’Anac premette il consueto chiarimento sulla portata dell’articolo 45 – ovvero della disposizione che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche -, ribadendo che il compenso in argomento «assolve alla funzione di compensare il personale dipendente dell’amministrazione che abbia in concreto effettuato la redazione degli atti incentivabili». La ratio legis, pertanto, «è di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi» (ex multis parere Funz Cons 9/2025)».

Si tratta di aspetto di estremo rilievo visto che la relazione del Rup – finalizzata ad ottenere l’erogazione degli incentivi per il gruppo lavoro -, dovrà chiaramente decurtare le percentuali di incentivo relative ad attività/compiti esternalizzati. Si tratta di incentivi/compensi che costituiscono eccezione al generale principio di «onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (pareri Funz Cons 18/2023, 9/2025; delibera n. 453/2022)».

Deroga all’onnicomprensività del trattamento ora ammessa – per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 2 del DL 73/2025, che fornisce elementi applicativi circa la modifica apportata dal decreto legislativo 209/2024 all’articolo 45 del codice – anche per i dirigenti.

L’evoluzione legislativa

Circa l’evoluzione legislativa – e quindi le modifiche apportate dal comma 4 dell’articolo 45 del codice -, con l’articolo 16 del decreto legislativo 209/2024 viene soppresso il divieto, previsto nell’ultimo periodo del comma citata, di riconoscere gli incentivi ai dirigenti.

Con l’articolo 2 del successivo DL 73/2025 viene quindi innestato un nuovo secondo periodo nel comma 4 dell’articolo 45 in cui si precisa che l’incentivo compete anche «al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività» previsto nell’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 165/2001. Una previsione, quindi, che estende la possibilità solamente prevista, in passato, per l’attività contrattuale legata a finanziamenti del Pnrr.

La novità innestata dal Dl 73/2025, però, non forniva ulteriori chiarimenti in relazione al regime applicativo ovvero se le nuove disposizioni trovassero «applicazione per le attività tecniche svolte dal personale dirigenziale successivamente alla data di entrata in vigore delle previsioni medesime e riferite a procedure selettive indette anch’esse dopo tale data o se, invece, possano trovare applicazione anche in relazione a procedure selettive in corso di svolgimento a tale data».

La questione è stata definitivamente chiarita con la legge di conversione del Dl 73/2025, ovvero con la legge 105/2025.

Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legge citato in cui si legge che le disposizioni in argomento «si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione».

Alla luce di quanto appena riportata, nel riscontrare il quesito, nel parere si puntualizza che

– le novelle che hanno interessato l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 per effetto del d.lgs. 209/2024 e del d.l. 73/2025, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure indette ai sensi del d.lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione.

– le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, devono essere stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

Evidentemente, quindi, «gli oneri per la corresponsione dei predetti emolumenti sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento».

 

 

 

FONTI     Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News