Il supporto giuridico spiega se il momento rilevante per l’adeguamento prezzi sia la presentazione dell’offerta economica o l’Ordine di Attivazione
In caso di accordo quadro di lavori, quando va applicato l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”)? A rilevare è la data dell’offerta economica presentata per l’accordo quadro, oppure quella dell’Ordine di Attivazione (ODA) con cui viene avviato il singolo appalto?
Accordi quadro e Decreto Aiuti: il MIT sull’adeguamento prezzi
Si tratta di un quesito di grande rilevanza pratica che un’Amministrazione ha posto al supporto giuridico del MIT in relazione a un accordo quadro gestito da Invitalia.
Nel caso specifico, l’offerta economica era stata presentata tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e nel dicembre 2023, a seguito dell’ODA, l’operatore economico ha elaborato il progetto esecutivo utilizzando il prezzario 2023.
Da qui il dubbio: occorre comunque procedere all’aggiornamento dei prezzi ex art. 26 del Decreto Aiuti, oppure per l’accordo quadro l’ODA equivale a un nuovo affidamento?
Adeguamento prezzi: la disciplina nel Decreto Aiuti
L’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), come modificato e integrato, ha introdotto un meccanismo straordinario di compensazione/aggiornamento dei prezzi nei contratti pubblici di lavori.
Questi i punti fondamentali:
- si applica alle procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
- richiede l’utilizzo dei prezzari regionali aggiornati;
- consente alle stazioni appaltanti di riconoscere gli adeguamenti ai contratti in corso mediante fondi statali dedicati, entro precisi limiti e condizioni.
La risposta del MIT
Nel parere del 3 giugno 2025, n. 3499, il MIT spiega che la data rilevante ai fini dell’adeguamento prezzi è quella della presentazione dell’offerta economica nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’accordo quadro.
L’Ordine di Attivazione, infatti, costituisce un mero strumento operativo per l’esecuzione delle prestazioni già definite, ma non equivale a una nuova gara né a una nuova sottoscrizione contrattuale.
In altri termini, se l’offerta è stata presentata nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2023, l’appalto rientra nell’ambito applicativo dell’art. 26 del d.l. 50/2022, e quindi della revisione prezzi, anche se l’ODA è successivo.
Il parere MIT chiarisce così definitivamente che negli accordi quadro il momento dell’offerta è quello che determina l’applicazione dell’art. 26 del d.l. 50/2022, mentre gli ODA hanno solo funzione esecutiva.
FONTI “LavoriPubblici.it”
