Il principio del risultato non può mai essere contrapposto al principio di legalità e l’equivalenza tecnica deve tradursi in una conformità sostanziale alle specifiche richieste
Può la stazione appaltante ammettere a valutazione un’offerta che non rispetta in modo puntuale le prescrizioni tecniche fissate nella lex specialis? Il principio del risultato, che impone di privilegiare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, consente di superare vincoli legali e tecnici? E in che termini il principio di equivalenza consente di considerare valide soluzioni progettuali difformi da quelle prescritte?
Sono tutti dubbi che il TAR Campania ha affrontato con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 1298, chiarendo i confini per l’applicazione dell’art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici, nell’ambito di una controversia per un appalto di lavori.
Equivalenza tecnica: i limiti al principio del risultato
Nel caso in esame, l’aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda classificata, che contestava – tra gli altri motivi – la conformità tecnica di un prodotto rispetto agli standard UNI richiamati dalla lex specialis in materia di sicurezza antinfortunistica.
Per valutare la questione, il TAR ha disposto un’istruttoria tecnica che ha accertato effettivamente la non rispondenza dei prodotti ai requisiti minimi di sicurezza e ha annullato l’aggiudicazione, richiamando alcuni principi fondamentali in materia di appalti pubblici:
- il principio del risultato (art. 1 del d.lgs. n. 36/2023);
- il principio di equivalenza (art. 68 direttiva 2014/24/UE, recepito dal Codice).
Il principio del risultato
Il Collegio dedica un passaggio centrale all’interpretazione del principio del risultato introdotto dal d.lgs. n. 36/2023.
In particolare, il risultato:
- non è riducibile a “rapidità” o “economicità” dell’azione amministrativa. Questi sono aspetti importanti, ma non esaustivi;
- deve comprendere anche la qualità e la sicurezza della prestazione: la migliore offerta non è quella semplicemente più economica, ma quella che soddisfa pienamente i requisiti tecnici e qualitativi richiesti;
- non si pone in contrapposizione con il principio di legalità, ma lo integra: la legalità è il presupposto su cui si innesta la valutazione di efficienza ed efficacia.
Il TAR sottolinea quindi che la ricerca del miglior risultato per l’amministrazione non può mai tradursi nell’ammissione di offerte non conformi alle prescrizioni essenziali della lex specialis, soprattutto quando esse richiamano standard di sicurezza inderogabili.
Il principio di equivalenza tecnica
Un altro passaggio decisivo riguarda il principio di equivalenza.
Il TAR ribadisce che:
- l’equivalenza attribuisce alla stazione appaltante la possibilità di ammettere prodotti o soluzioni che non coincidono formalmente con le specifiche richieste, ma che siano sostanzialmente conformi alle prestazioni attese;
- non basta che l’offerta presenti caratteristiche simili: è necessario che le prestazioni garantiscano lo stesso livello funzionale e qualitativo;
- in presenza di requisiti tecnici obbligatori (come ad esempio, nel caso in esame, la classificazione di sicurezza 2B2 per le vetrate in edifici scolastici), non può parlarsi di equivalenza se il prodotto offerto non soddisfa tali parametri.
In altre parole, l’equivalenza non può mai diventare uno strumento di elusione delle regole, ma solo una clausola che evita rigidità formali quando la sostanza tecnica della prestazione è garantita.
La sentenza del TAR
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto. La decisione si fonda su un elemento decisivo: l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non rispettava i requisiti inderogabili di sicurezza richiamati dalla lex specialis.
Si chiarisce così che:
- il principio del risultato non può essere invocato per ammettere offerte peggiorative o non conformi: la qualità e la sicurezza sono parte integrante del risultato perseguito dall’amministrazione;
- il principio di equivalenza consente sì di valutare soluzioni alternative, ma solo quando esse garantiscono una sostanziale conformità agli standard richiesti, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
FONTI “LavoriPubblici.it”
