Il parere dell’Autorità: le certificazioni di qualità non possono essere previste come requisito di ammissione a pena di esclusione
Una stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti economici e tecnici previsti dal Codice, anche il possesso di più certificazioni di qualità come condizione necessaria per partecipare a una gara? In che misura questa scelta rispetta i principi del nuovo Codice dei contratti, fondato sulla tassatività delle cause di esclusione e sul favor partecipationis?
Questi interrogativi hanno trovato una risposta concreta nel parere di precontenzioso ANAC del 9 settembre 2025, n. 345, con cui l’Autorità Anticorruzione ha esaminato una gara sospesa in autotutela per presunta illegittimità della lex specialis.
Cause di esclusione: no alle certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione
La vicenda nasce da una procedura di affidamento di servizi il cui disciplinare richiedeva:
- un fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque, pari al doppio dell’importo a base d’asta, come requisito economico-finanziario;
- l’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi presso almeno tre enti territoriali;
- il possesso di ben quattro certificazioni di qualità, previste a pena di esclusione.
Proprio quest’ultima clausola è stata contestata per la sua presunta incompatibilità con gli artt. 10 e 100 del Codice.
Il quadro normativo
Il d.lgs. n. 36/2023 definisce in maniera chiara i requisiti di ordine speciale che le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti.
L’art. 100 individua le tipologie di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ribadendo che devono essere sempre pertinenti e proporzionate all’oggetto dell’appalto.
Non solo: l’art. 10, comma 3, sancisce la tassatività delle cause di esclusione: non è consentito introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice o da leggi speciali. Le certificazioni di qualità, in questo contesto, non rientrano tra i requisiti di ammissione, potendo al più essere valorizzate in sede di valutazione dell’offerta tecnica quale requisito premiale.
Le valutazioni di ANAC
L’Autorità ha ripreso un orientamento già espresso nella Delibera n. 203/2025, sottolineando che la disciplina del nuovo Codice “non lascia spazio a interpretazioni” che consentano di inserire requisiti di partecipazione ulteriori.
La richiesta di quattro certificazioni di qualità, per altro di contenuto trasversale e non strettamente legate alla tipologia di servizio da affidare, è sproporzionata e costituisce una barriera all’accesso, idonea a restringere ingiustificatamente la platea dei concorrenti.
Le certificazioni ISO possono essere utilizzate come criteri premiali nell’offerta tecnica, non come condizioni di ammissione. In tal modo valorizzano la qualità senza comprimere la concorrenza.
Pertanto, il principio consolidato sancito dalla giurisprudenza in vigenza del precedente codice e richiamato nelle memorie della Stazione Appaltante, secondo il quale la SA dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, va mantenuto, ma applicato alle condizioni sancite dal nuovo Codice, e in particolare, nel rispetto:
- del principio del risultato di cui all’art. 1;
- del principio di accesso al mercato di cui all’art. 3;
- del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all’art. 10, che rappresenta un corollario dei menzionati principi.
Conclusioni
ANAC ha quindi ritenuto non conforme la clausola del disciplinare e ha invitato l’amministrazione ad annullarla in autotutela, con successiva ripubblicazione degli atti di gara e nuovi termini di partecipazione.
Il parere rafforza un orientamento restrittivo e indica alle stazioni appaltanti una linea chiara:
- le certificazioni ISO, se non funzionali allo svolgimento dell’appalto non sono requisiti di ammissione;
- questa tipologia di documenti può invece essere valorizzata in fase premiale, come elementi di qualità dell’offerta tecnica;
- l’inserimento di requisiti ulteriori, specie se non strettamente pertinenti, espone la procedura a sospensioni e annullamenti;
- l’obiettivo rimane quello di garantire massima partecipazione e concorrenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e risultato.
Il caso conferma che l’autonomia delle stazioni appaltanti non può trasformarsi in un potere illimitato, ma deve sempre essere esercitata entro i confini fissati dal Codice e dai principi di legalità e ragionevolezza.
FONTI “LavoriPubblici.it”
