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Codice Appalti 2023: nuovo richiamo della Commissione UE

Nuova lettera di costituzione in mora su due nodi irrisolti per l’Italia: le norme sull’accesso agli atti e sul project financing

 

Non c’è pace per il Codice dei Contratti Pubblici, “rimandato” dalla Commissione europea per la violazione di alcune disposizioni delle direttive del 2014 in materia di appalti e concessioni.

Lo conferma la lettera dell’  8 ottobre 2025 (procedura INFR(2018)2273), con cui Bruxelles ha notificato al Governo italiano la prosecuzione della procedura d’infrazione per la mancata piena conformità del d.lgs. 36/2023, anche dopo le modifiche introdotte dal correttivo d.lgs. 209/2024.

Codice Appalti 2023: nuova ammonizione dalla UE
Le criticità individuate riguardano due punti centrali del Codice:

l’  articolo 35, relativo all’accesso agli atti e ai segreti commerciali;
l’  articolo 193, dedicato alla finanza di progetto.
Le due contestazioni evidenziano un problema di fondo: il legislatore italiano ha privilegiato l’efficienza procedimentale rispetto al principio di concorrenza effettiva.

Mentre il correttivo del 2024 ha recepito numerose indicazioni comunitarie – subappalto, digitalizzazione, cause di esclusione -, su questi due fronti permane un’asimmetria sostanziale rispetto alle direttive del 2014, che fondano il sistema sugli equilibri tra trasparenza, riservatezza e proporzionalità.

 

Accesso agli atti e tutela dei segreti commerciali
La Commissione riconosce che il Codice aggiornato consente di escludere dall’ostensione documentale le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali.

Tuttavia, il comma 5 dell’art. 35 stabilisce che l’accesso sia sempre consentito al concorrente se indispensabile alla difesa in giudizio dei propri interessi, senza lasciare alla stazione appaltante la possibilità di esercitare un bilanciamento discrezionale.

Secondo Bruxelles, tale impostazione viola gli articoli 21, 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE, che prevedono la possibilità di negare, caso per caso, la divulgazione di informazioni la cui diffusione possa pregiudicare la concorrenza o i legittimi interessi commerciali di un operatore.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva non può tradursi in un accesso illimitato e automatico ai dati riservati: spetta all’amministrazione aggiudicatrice valutare in concreto se e in quale misura la riservatezza debba prevalere.

La disciplina italiana, imponendo un automatismo a favore dell’accesso “difensivo”, sottrae alla stazione appaltante tale potere di bilanciamento, ponendosi così in contrasto non solo con la direttiva 2014/24/UE, ma anche con le direttive 2014/23/UE (concessioni) e 2014/25/UE (settori speciali).

 

Finanza di progetto: trasparenza e concorrenza insufficienti
Il secondo rilievo colpisce l’articolo 193 del Codice, che disciplina la finanza di progetto.
La Commissione contesta che l’attuale procedura, pur articolata in due fasi — selezione del progetto e gara per la concessione —, non assicuri adeguate garanzie di pubblicità, parità di trattamento e proporzionalità.

Le principali criticità riguardano:

  • la mancanza di un bando europeo: la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” non equivale alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, come previsto dagli articoli 31 e 33 della direttiva 2014/23/UE;
  • il diritto di prelazione del promotore: la possibilità per il proponente di subentrare all’aggiudicatario, alle stesse condizioni, è considerata distorsiva della concorrenza e contraria ai principi di non discriminazione e trasparenza;
  • il rimborso spese fino al 2,5% del valore dell’investimento, posto a carico dell’aggiudicatario, è ritenuto disincentivante e sproporzionato, in assenza di criteri oggettivi per la verifica dei costi.

Nel complesso, Bruxelles ritiene che la disciplina italiana della finanza di progetto “privi la legislazione dell’UE del suo effetto utile”, generando un sistema eccessivamente discrezionale e potenzialmente elusivo delle regole europee sugli affidamenti di concessioni.

 

Conclusioni
La Commissione conclude che le disposizioni contestate non sono conformi al diritto europeo, in particolare:

  • agli articoli 3, 30, 31, 33, 37 e 41 della direttiva 2014/23/UE (concessioni);
  • agli articoli 18, 49, 51, 56 e 67 della direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici);
  • agli articoli 36, 69, 71, 76 e 82 della direttiva 2014/25/UE (settori speciali).

Ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, la Commissione ha invitato l’Italia a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi. In mancanza di adeguate controdeduzioni, Bruxelles potrà procedere con un parere motivato, primo passo verso un possibile deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

 

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