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Affidamenti diretti e forma scritta: contratto nullo senza volontà formale

La sentenza del Tar Calabria: negli affidamenti diretti serve lo scambio esplicito di volontà tra le parti, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023

 

Quando un contratto d’appalto può dirsi davvero concluso? Può l’Amministrazione ritenere perfezionato un contratto pubblico solo sulla base di comportamenti concludenti? E fino a che punto lo scambio di corrispondenza commerciale può sostituire la forma scritta tipica della stipula?

Il TAR Calabria, con la sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1637, affronta un caso emblematico in tema di affidamento diretto e stipula contrattuale per corrispondenza, offrendo importanti chiarimenti applicativi sull’art. 18 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

 

Affidamento diretto: contratto nullo senza scambio di lettere
Un operatore economico, aggiudicatario di un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, aveva segnalato al Comune un errore nell’importo dell’aggiudicazione e, decorso inutilmente il termine per la stipula, aveva esercitato il diritto di scioglimento dal vincolo previsto dall’art. 18, comma 5, del Codice.

L’Amministrazione aveva respinto la richiesta sostenendo che il contratto fosse già stato concluso “per facta concludentia”, in quanto l’impresa aveva fornito la garanzia definitiva e dichiarato la disponibilità ad avviare anticipatamente i lavori.

 

Stipula contratto: cosa prevede il Codice Appalti
Nella decisione rileva l’applicazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina la stipulazione del contratto pubblico, sancendo la regola generale della forma scritta a pena di nullità, da redigersi in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata.

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, la norma ammette la stipula mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, ossia tramite scambio di lettere – anche via PEC o sistemi elettronici qualificati – in cui ciascuna parte esprima la propria volontà unilaterale di obbligarsi.

È, dunque, una forma alternativa, ma non meno rigorosa: occorre sempre un chiaro scambio di proposta e accettazione.

 

La decisione del TAR
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che nel caso concreto non si fosse perfezionata alcuna stipula contrattuale.

Il Comune, infatti, aveva espressamente previsto nella lex specialis che la stipula avvenisse “mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale”. Tuttavia, dagli atti non risultava alcuno scambio di lettere contenenti la reciproca volontà di obbligarsi.

La nota dell’impresa con cui si dichiarava che “nulla osta alla firma del contratto”, non poteva essere interpretata come accettazione della proposta, ma solo come manifestazione di disponibilità alla stipula. Né poteva ritenersi sussistente una proposta contrattuale da parte dell’Amministrazione, che si era limitata a chiedere documentazione preliminare.

Sul punto, il TAR ha richiamato il principio espresso dalla Cassazione secondo cui “La formazione del contratto mediante corrispondenza commerciale presuppone lo scambio di documenti contenenti la volontà unilaterale di ciascun contraente”. In assenza di tale scambio, non è configurabile un contratto per facta concludentia, poiché la corrispondenza commerciale rappresenta sì una modalità alternativa, ma non informale o implicita.

 

Analisi tecnica
La sentenza si colloca nel solco del nuovo Codice dei contratti, che nel Titolo II del Libro I ha ridisegnato la fase di formazione e perfezionamento del contratto.

Il TAR evidenzia che anche negli affidamenti diretti – pur caratterizzati da maggiore flessibilità procedurale – la forma contrattuale non può essere desunta da comportamenti di fatto.

Lo scambio di lettere commerciali richiede la sequenza logico-giuridica di proposta e accettazione, entrambe espresse in modo univoco. Solo così si può ritenere perfezionato il vincolo giuridico, distinto dalla semplice aggiudicazione.

Il principio rafforza la certezza dei rapporti contrattuali e tutela la parità delle parti, prevenendo contenziosi su presunti comportamenti impliciti di accettazione.

 

Conclusioni operative
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullando il provvedimento con il quale si riteneva perfezionato il contratto.

Nello specifico, la sentenza ha accertato la mancata stipula del contratto, dichiarando inefficace l’affidamento e riconosciuto la validità del recesso esercitato ex art. 18, comma 5, che libera l’operatore economico da ogni vincolo derivante dall’aggiudicazione;

La decisione richiama le stazioni appaltanti al principio chiave per cui anche nell’affidamento diretto, la conclusione del contratto richiede una manifestazione scritta e inequivoca della volontà di entrambe le parti.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

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