L’interpello n. 3/2025 chiarisce che la regolarità contributiva può essere attestata solo se il debito complessivo, inclusi accessori di legge, non supera la soglia prevista
Non è possibile ottenere un DURC regolare se il debito verso gli enti previdenziali, anche se composto solo da sanzioni o interessi, supera i 150 euro.
DURC e regolarità contributiva: il chiarimento del Ministero del Lavoro
È questa la “massima” contenuta nella risposta a interpello n. 3/2025 del Ministero del Lavoro, che chiarisce in modo inequivocabile come la soglia dello scostamento non grave prevista dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 debba comprendere anche gli accessori di legge.
Il chiarimento mette fine a un dubbio interpretativo sul concetto di regolarità contributiva, che non può prescindere dal pagamento integrale non solo dei contributi, ma anche delle relative sanzioni e degli interessi.
La logica è semplice quanto rigorosa: se la posizione contributiva presenta debiti superiori alla soglia complessiva di 150 euro, non si può considerare regolare ai fini del rilascio del DURC.
Vediamo i presupposti normativi e le valutazioni operate dal Ministero.
Il concetto di “scostamento non grave”
Ricordiamo che il D.M. 30 gennaio 2015 disciplina il procedimento per l’adozione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e, all’articolo 3, elenca le ipotesi in cui la regolarità deve essere attestata.
Il comma 3 dello stesso articolo introduce la nozione di “scostamento non grave”, definendolo come una differenza tra somme dovute e versate pari o inferiore a 150 euro, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.
Tale importo costituisce, dunque, la soglia di tolleranza entro la quale il sistema informatico Durc On Line può attestare la regolarità della posizione contributiva.
La risposta del Ministero del Lavoro
Nella risposta il Ministero ha quindi escluso la possibilità di rilasciare un DURC regolare anche quando la posizione debitoria è composta esclusivamente da accessori di legge, qualora l’importo complessivo superi la soglia di 150 euro.
Le motivazioni si fondano su un principio giuridico consolidato: le sanzioni civili non rappresentano un credito autonomo ma un accessorio delle omissioni contributive, che ne presuppone l’esistenza e ne segue le vicende.
Esse hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione principale e di risarcire il danno arrecato all’ente previdenziale, trovando applicazione automatica in caso di ritardato pagamento. Anche gli effetti degli atti interruttivi del credito contributivo si estendono al credito per sanzioni civili, confermandone la stretta connessione con il debito principale.
Ne consegue che, ai fini della regolarità contributiva, il debito complessivo deve essere valutato nella sua interezza: contributi, sanzioni e interessi concorrono a determinare l’importo dello scostamento non grave e, solo se complessivamente pari o inferiore a 150 euro, consentono il rilascio del DURC.
Questa impostazione, oltre a derivare dal dato letterale della disposizione, è coerente con la procedura automatizzata di rilascio del Durc On Line, calibrata proprio su questo limite.
Pertanto, anche in assenza di omissioni contributive in senso stretto, la presenza di sanzioni o interessi che determinino un debito superiore alla soglia esclude la possibilità di attestare la regolarità. L’ente previdenziale, in tali casi, dovrà attivare le ordinarie procedure di recupero, ma non potrà certificare una posizione formalmente regolare.
FONTI “LavoriPubblici.it”
