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Subappalto o subaffidamento? Il MIT chiarisce i confini anche sotto soglia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 3656/2025) precisa che le soglie del 2% o dei 100.000 euro non bastano a escludere la natura di subappalto: conta prima di tutto la sostanza del rapporto contrattuale.

 

Quando un piccolo affidamento diventa un vero e proprio subappalto? E fino a che punto le soglie quantitative del 2% o dei 100.000 euro previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) possono fare la differenza?

 

Subappalto o subaffidamento: il parere del MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3656 del 2 ottobre 2025, è intervenuto su un tema operativo tutt’altro che secondario per chi gestisce gare e contratti: la distinzione tra subappalto e subaffidamento.

La questione nasce da un caso molto pratico posto al MIT come quesito. Un operatore economico aveva comunicato alla stazione appaltante l’intenzione di affidare a terzi alcune opere in cemento armato, per un importo inferiore sia al 2% dell’appalto che alla soglia dei 100.000 euro. La domanda rivolta al MIT era semplice: si tratta di subaffidamento (con soli obblighi informativi) o di subappalto (che richiede autorizzazione e comporta tutte le conseguenze previste dal Codice)?

Il Ministero, richiamando il precedente parere n. 2285/2023, ha chiarito che la qualificazione dipende dalla natura della prestazione e non dall’importo economico. Se il contratto prevede l’esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, anche sotto soglia, si rientra pienamente nel campo del subappalto.

Quadro normativo di riferimento
Per comprendere il ragionamento del MIT è necessario ripartire dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina in modo organico il subappalto.

Il comma 2 delinea la regola generale: si ha subappalto quando l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali, con organizzazione di mezzi e rischio a carico del subappaltatore. È la struttura tipica dell’appalto “derivato”, in cui il subcontraente si sostituisce all’appaltatore nell’esecuzione di una porzione delle opere o dei servizi, assumendosi pienamente la responsabilità della lavorazione.

La stessa disposizione introduce poi un’assimilazione automatica per alcune tipologie di contratti – come forniture con posa in opera o noli a caldo – che richiedono un impiego significativo di manodopera. In questo caso, l’assimilazione scatta solo se vengono superate due soglie cumulative:

  • una soglia quantitativa (importo >2% dell’appalto o >100.000 euro);
  • una soglia qualitativa (incidenza della manodopera >50% dell’importo del contratto).

Se entrambe le condizioni sono rispettate, il contratto viene trattato a tutti gli effetti come un subappalto, con obbligo di autorizzazione e applicazione della relativa disciplina.

Tuttavia, il legislatore ha chiarito che le soglie non operano in senso contrario: non escludono cioè la qualificazione come subappalto se la prestazione, per contenuto e organizzazione, presenta le caratteristiche tipiche di una lavorazione dell’appalto. La conferma è contenuta nel comma 16 dello stesso articolo, che prevede la riduzione a metà dei termini per l’autorizzazione nei casi di subappalti di importo inferiore alle soglie. Segno evidente che anche i subappalti “minori” esistono e devono comunque essere autorizzati, pur con una procedura più snella.

Infine, lo stesso art. 119 distingue i sub-contratti non costituenti subappalto, come le prestazioni accessorie o le forniture a catalogo, per i quali è sufficiente la semplice comunicazione preventiva alla stazione appaltante.

 

Analisi tecnica
Il parere del MIT si muove con coerenza all’interno di questo quadro. L’elemento determinante, secondo il Ministero, è la sostanza economico-funzionale del contratto, non la sua etichetta o il suo importo.

Nel caso sottoposto, la prestazione oggetto di subaffidamento riguarda opere in cemento armato, cioè lavorazioni edili vere e proprie. Di conseguenza, il contratto stipulato dall’appaltatore con il terzo non può essere ricondotto a un semplice subaffidamento, ma rientra pienamente nella fattispecie di subappalto.

Le soglie del 2% e dei 100.000 euro, previste dal comma 2 dell’art. 119, non hanno una funzione escludente, bensì inclusiva: servono ad attrarre nel regime del subappalto anche contratti che normalmente non sarebbero tali, come forniture con posa o noli a caldo, quando raggiungono un certo peso economico e un’elevata intensità di manodopera. Ma non possono, al contrario, essere invocate per “declassare” un vero subappalto a subaffidamento solo perché di valore ridotto.

Un ulteriore indizio in questo senso è offerto dallo stesso Codice, che – come visto – riconosce esplicitamente l’esistenza dei subappalti sotto soglia prevedendo per essi termini dimezzati per l’autorizzazione. Se il subappalto fosse escluso per importi modesti, quella previsione sarebbe del tutto inutile.

In sintesi, il confine tra subappalto e subaffidamento non è quantitativo ma qualitativo: dipende dal contenuto concreto della prestazione, dal grado di autonomia organizzativa del terzo e dalla sua incidenza diretta sull’esecuzione dell’appalto nei confronti della stazione appaltante.

 

Conclusioni operative
In sintesi, secondo il MIT anche sotto soglia si configura un subappalto se il terzo esegue parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, con mezzi e rischio propri. Le soglie numeriche servono solo per l’assimilazione di alcuni contratti ad alta intensità di manodopera, ma non per escludere la natura di subappalto dei lavori in senso stretto.

Una conferma che offre delle chiare indicazioni sia alle stazioni appaltanti che agli operatori economici.

Indicazioni per le stazioni appaltanti

  • Valutare la natura effettiva del contratto: se riguarda lavorazioni, è subappalto anche sotto soglia.
  • Richiedere autorizzazione preventiva nei termini di legge (dimezzati per importi inferiori).
  • Verificare requisiti, DURC, congruità e sicurezza dei subappaltatori.
  • Indicare nei documenti di gara le prestazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario e i limiti all’ulteriore subappalto.

Indicazioni per gli operatori economici

  • Non fare affidamento sulle soglie per evitare gli adempimenti: conta la sostanza, non l’importo.
  • Predisporre per tempo la documentazione necessaria per l’autorizzazione (contratto, dichiarazioni, DURC).
  • Garantire il rispetto del CCNL applicato e degli obblighi di sicurezza anche nei subappalti minori.

In conclusione, il nuovo intervento del MIT riafferma un principio di chiarezza e coerenza: il subappalto è una questione di contenuto e responsabilità, non di numeri. Le soglie economiche indicano un limite di semplificazione procedurale, ma non mutano la sostanza giuridica di un rapporto che rimane, a tutti gli effetti, un subappalto.

 

 

 

 

FONTI         “LavoriPubblici.it”

 

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