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La sanzione raddoppia se i punti sono insufficienti

Per lavori di valore fino a 120mila euro, la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 4mila euro, cioè un terzo della sanzione prevista, se pagata entro 60 giorni

 

Il decreto sicurezza sul lavoro ha raddoppiato la soglia minima del trattamento sanzionatorio previsto per l’impresa o il lavoratore autonomo trovati dal personale ispettivo a operare privi di patente a crediti o con patente dotata di meno di quindici crediti nei cantieri temporanei e mobili, così come definiti dall’articolo 89 del Dlgs 81/2008.
Infatti, fino al 30 ottobre scorso, in questi casi, l’articolo 27, comma 11, del medesimo decreto legislativo prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore all’importo di 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Detto importo è stato raddoppiato a opera del decreto legge 159/2025 e portato a 12.000 euro.

Con nota 9326/2024, l’Ispettorato del lavoro aveva già dato indicazioni in merito alle modalità di calcolo del trattamento sanzionatorio, pari al 10% del valore dei lavori del singolo contratto di appalto/subappalto sottoscritto dal trasgressore e non al valore complessivo dei lavori del cantiere, potendo eventualmente prendere a riferimento anche i preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo sottoscritti per accettazione dal committente. Ciò significa che, ove le parti non abbiano formalizzato e indicato il valore dei lavori, ovvero nel caso in cui il 10% del valore dei lavori risulti di importo inferiore a 12.000 euro, la sanzione viene determinata prendendo a riferimento tale importo.

La quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’articolo 16 della legge 689/1981: ne consegue che per lavori di valore fino a 120.000 euro, la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 4.000 euro, cioè un terzo della sanzione prevista, se pagata entro 60 giorni. Si tenga conto che, alla già pesante sanzione amministrativa, si somma l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo dal cantiere, oggetto di accertamento, da parte del personale ispettivo che li informerà dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile, in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti. In caso di non osservanza del divieto, si incorre nell’articolo 650 del Codice penale che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire duemila, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave.

 

 

 

FONTI      An.I.      “Enti locali & Edilizia”

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