Le indicazioni del modello di disciplinare messo a punto dall’Autorità in alcuni punti rischiano però l’eccesso di dettaglio
Il nuovo bando tipo dell’ Anac, relativo alle acquisizioni di forniture e servizi nel sopra soglia adeguato, e non solo, alle modifiche apportate dal decreto legislativo 209/2024 dispone – con alcune differenze rispetto al bando n. 1/2023 -, anche in tema di redazione della graduatoria ad esito delle valutazioni delle offerte da parte della commissione.
Le differenze rispetto al bando tipo del 2023
Nel bando tipo n. 1/2023, la redazione della graduatoria di «merito» dopo le valutazioni del collegio – ed eventuali estrazioni e/o proposte migliorative previste in caso di pari merito – disponeva che «all’esito delle operazioni (…), la commissione, redige la graduatoria» assegnando, pertanto, il compito allo stesso organo valutatore. Il nuovo bando tipo, invece, rimette all’organizzazione della stazione appaltante la scelta su come individuare il soggetto chiamato a redigere la graduatoria. Nel documento, infatti, si legge che «all’esito delle operazioni (…), la/il …… [scegliere tra Commissione giudicatrice, Rup, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] redige la graduatoria».
Dalla sottolineatura, e dalla differenza tra bandi, possono essere espresse alcune considerazioni. In primo luogo sembra venire meno, in quanto non più necessaria, la figura del segretario della commissione (chiamato anche a redigere i verbali di gara).
L’altra riflessione che si può esprimere riguarda la questione dell’opportunità o meno di inserire tutta una serie di dettagli nel disciplinare di gara (il bando tipo, in realtà, è un disciplinare di gara).
Sembra, dal punto di vista pratico/operativo, che innestare nel documento una serie di dettagli e quindi disciplinare in modo chirurgico i vari passaggi istruttori (con l’indicazione dettagliata di «chi deve fare che cosa») soprattutto in presenza di collaboratori diversamente qualificati (si pensi al responsabile di fase, all’ufficio di supporto, all’attivazione di soggetti ad hoc nel ruolo di meri responsabili di procedimento) possa facilitare una sorta di «caccia all’errore» da parte degli operatori economici. E, soprattutto, impegna lo stesso Rup ad un dosaggio di compiti istruttori eccessivamente vincolante e restrittivo.
In realtà, i vari passaggi istruttori potrebbero essere definiti attraverso una regola generale e/o anche un richiamo all’articolo 2 dell’allegato I.2 che prevede la possibilità del Rup di assegnare compiti istruttori (e non anche decisori).
Ad esempio, si ritiene, il disciplinare di gara potrebbe contenere una clausola/articolo di carattere generale in cui si spiega che il Rup potrà svolgere direttamente le attività istruttorie oppure delegarle a soggetti ausiliari/di supporto. Lasciando intendere, in questo modo, che potrà avvalersi di responsabili di fase se nominati, di uffici di supporto se costituiti, oppure, in generale, attingere alla legge 241/90 e far nominare (qualora non coincidesse con il dirigente/responsabile del servizio), pertanto, responsabili di procedimento o collaboratori ad hoc (che verrebbero compensati attraverso gli incentivi per funzioni tecniche).
Effettivamente, disposizioni eccessivamente chirurgiche, si pensi anche all’allegato I.2, rischiano di appesantire eccessivamente l’operato del Rup soprattutto, ora, si ripete con la possibilità di una delega generale citata – introdotta dal decreto legislativo 209/20224 – che consente di assegnare liberamente le attività istruttorie ed i sub-procedimenti.
La redazione della graduatoria ed il codice
La previsione del bando tipo, poi si completa con la previsione – senza indicare il soggetto deputato – per cui «la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta». Il codice, con l’articolo 17, invece non si preoccupa della redazione graduatoria occupandosi direttamente della proposta di aggiudicazione «alla migliore offerta non anomala».
Il secondo periodo dell’articolo citato puntualizza che «l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace».
Il problema pratico, pertanto, è comprendere chi redige la proposta di aggiudicazione all’offerta non anomala considerando che il sub-procedimento della verifica dell’anomalia deve essere presidiato/coordinato dal Rup che può delegare le sole attività istruttorie (ad esempio al responsabile di fase il quale redige, per il Rup, una proposta di decisione).
La disposizione, impone, in pratica, un primo passaggio della graduatoria – che non può che provenire dalla commissione di gara, verifica dell’eventuale anomalia e successivo ritorno della graduatoria alla commissione perché predisponga la «proposta di aggiudicazione» per il Rup.
Come visto il secondo comma dell’articolo 17 rimette i controlli all’organo che è competente a disporre l’aggiudicazione. L’organo in parola è il dirigente/responsabile del servizio che in realtà eseguirà i controlli di legittimità e conformità all’interesse pubblico per il tramite del responsabile unico di progetto (qualora, ovviamente, i due «organi» non coincidessero). Anche in questo caso, il Rup potrebbe delegare le attività istruttorie citate ad un collaboratore fermo mantenendo il dovere di firmare la proposta per il dirigente responsabile del servizio (predisponendo o facendo predisporre la decisione di affidamento/aggiudicazione)
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
