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Gare, il Tar Toscana precisa il valore del Fascicolo virtuale dell’operatore economico

Bocciato il ricorso di un concorrente che contestava l’incompleto Fvoe dell’aggiudicatario: si tratta di un supporto alla Pa per la verifica dei requisiti, non di un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla procedura

 

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è uno mezzo di supporto per la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, non un requisito insostituibile per partecipare alla gara. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio del favor partecipationis. Lo ha stabilito il Tar Toscana con la sentenza n.1856 del 14 novembre 2025.

 

La sentenza
Un operatore economico, classificato secondo ad una procedura aperta per l’affidamento di servizi, aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione sostenendo che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione per la incompleta formazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico. La stazione appaltante aveva eccepito che l’inconveniente era dipeso dall’erronea indicazione del codice fiscale e che in luogo dell’anzidetto fascicolo l’aggiudicataria aveva prodotto un’autocertificazione ai sensi dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tesi che ha colto nel segno.

Il Tar ha respinto il ricorso («…si è trattato di acquisire in autocertificazione il codice fiscale [ossia] di operare una mera regolarizzazione di carattere documentale, sempre suscettibile di soccorso istruttorio») alla luce dell’orientamento secondo cui:

  • il fascicolo virtuale dell’operatore economico «rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti dei concorrenti, non un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara» ( Tar Sicilia- Catania, sentenza 19 giugno 2025, n. 1929), sicché il suo utilizzo non può essere imposto a pena di esclusione in mancanza di un’espressa disposizione di legge che disponga in tal senso ( Tar Campania- Salerno, sentenza 30 gennaio 2024, n. 313; Tar Napoli, sentenza 24 gennaio 2025, n.624);
  • l’autocertificazione mira a consentire la più spedita conclusione del procedimento amministrativo, fatto salvo il potere di controllo della Pa, «il cui esercizio è doveroso allorché quanto dichiarato si mostri palesemente non corrispondente al vero» (Cons. Stato, Sez. VII, sentenza 11 gennaio 2023 n. 343; cfr. Tar Campania- Salerno, sentenza n.624 del 2013 cit.).

Ciò non senza evidenziare l’articolo 99, comma 3 bis, del Dlgs n. 36 del 2023, come introdotto dall’articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 2004, n. 209 del 2024 (cd. correttivo appalti), che prevede che: «in caso di comprovato malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico…l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione… previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente…. che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare». Disposizione che – argomenta il Tar – può essere applicata anche nel caso di «un errore dell’operatore economico, che determina una situazione parificabile alle carenze documentali, suscettive sempre di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 101 del Dlgs n. 36 del 2023»

 

 

 

FONTI      Pietro Verna         “Enti Locali & Edilizia”

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