Quarto appuntamento con la guida a ruolo e compiti delle figure di supporto al Responsabile del progetto
La commissione di gara viene normalmente definita come «organo straordinario» della stazione appaltante/ente concedente deputata – e pertanto di obbligatoria nomina e costituzione –, alla valutazione delle offerte negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’attuale codice, state il superamento dell’incompatibilità endoprocedimentale prevista nel pregresso art. 77, comma 4 (del codice del 2016) che impediva, semplificando, al Rup di far parte del collegio (salvo motivazione adeguata), impone, probabilmente, una riconfigurazione delle competenze in funzione di organo che «collabora» con il responsabile unico e che, anzi, nel sottosoglia comunitario potrebbe essere guidato direttamente dal Rup.
In questo senso, l’art. 51, in modo inedito rispetto al pregresso codice, puntualizza che nel caso di appalti sottosoglia da aggiudicare «con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il Rup, anche in qualità di presidente».
Circostanza consentita, per gli enti locali, grazie alla modifica dell’art. 109 del decreto legislativo 267/2000 considerato che la presidenza delle commissioni di gara (e di concorso) tradizionalmente rientrano tra le funzioni dirigenziali ed il Rup non sempre coincide con una figura dirigenziale e/o di responsabile di servizio.
La relazione tecnica che accompagna il codice spiega che in questo modo si è inteso «introdurre una forte semplificazione nelle procedure sottosoglia, prevedendo, in via generale, la legittimità della partecipazione del Rup alla commissione e la possibilità che lo stesso assuma anche il ruolo di presidente».
Mentre per il sopra soglia (art. 93) gli stessi estensori ammettono che la previsione «non prevede esplicitamente che il Rup possa anche presiedere la commissione».
Il nuovo ruolo assegnato al Rup (in termini di responsabile di una obbligazione di risultato) imponeva, in effetti, una autonomia di azione e di impulso indispensabili.
Sotto il profilo pratico/operativo, una volta superata l’incompatibilità (praticamente oggettiva) procedimentale, si è valorizzata in modo determinante la professionalità del Rup che, scrivendo la legge di gara (e quindi, in particolare, le regole di partecipazione ed i criteri di valutazione delle offerte) più di ogni altro soggetto è in grado di guidare, con consapevolezza, l’azione amministrativa finalizzata all’aggiudicazione riducendo enormemente i pericoli del contenzioso.
L’art. 93, per il sopra soglia, pur non escludendo in generale che il Rup possa presiedere il collegio (mentre esplicitamente può farne parte) non può prescindere dal fatto che per gli enti locali la funzione, come detto, è dirigenziale e l’unica deroga consentita – e quindi la possibilità che possa essere presieduta da un Rup funzionario – riguarda il solo sottosoglia comunitario.
Il ruolo della commissione di gara
Fermo restando che il compito del collegio è quello di («aprire» e) valutare le offerte e di predisporre la proposta «atecnica» di aggiudicazione, nulla esclude che il collegio possa essere impegnato in altre classiche attività istruttorie (si pensi all’attivazione del soccorso istruttorio di tipo «specificativo» sulle offerte) e finanche nella verifica dei requisiti (e prima ancora dell’escussione formale della documentazione). In questo senso, ad esempio, la sentenza del Tar Lazio, sez. IV ter n. 21784/2025.
Sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio anche il Consiglio di Stato, sez. V, 9509/2025.
Il bando tipo ANAC n. 1/2025, nella sua recente ricalibratura, ammette la possibilità che la commissione possa essere coinvolta nel procedimento di verifica della potenziale anomalia in luogo del Rup.
E’ bene evidenziare che il coinvolgimento non può che riguardare l’analisi delle giustificazioni presentate mentre l’attivazione dello stesso (l’attivazione del contradditorio con la richiesta dei giustificativi) non può che competere al Rup o a un suo collaboratore (ad esempio al responsabile di fase). In caso di parità di punteggio lo stesso bando assegna alla commissione le eventuali operazione di sorteggio (se previamente previsto).
Il ruolo di collaborazione del collegio, anche per i sub-procedimenti (si pensi in particolare all’attivazione del soccorso istruttorio) può essere svolto dalla commissione visto che il Rup può effettuare ampia delega delle (proprie) attività istruttorie ai propri «collaboratori».
La commissione di gara e le esclusioni
Uno degli aspetti pratici di maggior implicazione è quello degli eventuali rapporti tra commissione di gara l’adozione del provvedimento di esclusione. Implicazioni determinate dal fatto che l’allegato I.2 assegna al solo Rup la competenza di adottare i provvedimenti di esclusione.
Non mancano casi, trattati in giurisprudenza (senza censura), in cui è la stessa commissione ad adottare il provvedimento di esclusione (ad esempio Tar Lazio, sez. II-ter, sent. n. 20704/2025 per mancata indicazione del costo della manodopera).
Per meglio analizzare questa possibilità occorre rifarsi ad un preciso passo contenuto nel bando tipo che sembra legittimare, nel frangente compreso tra la valutazione delle offerte e il suo naturale epilogo (la graduatoria finale/proposta di aggiudicazione), prerogative/obblighi della commissione.
In relazione al momento istruttorio di competenza della commissione, il bando tipo (così come nella sua pregressa versione del 2023) stabilisce che:
L’offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica (ipotesi ovviamente facoltativa).
La gestione di questa fase richiede, oggettivamente, una precisazione nel disciplinare nel senso che in caso di assenza di indicazioni, evidentemente, gli operatori pretenderanno l’applicazione delle disposizioni dell’allegato I.2 (che prevede come detto che l’esclusione debba essere decisa dal Rup).
Pertanto sarà opportuno spiegare che nella fase di valutazione, in presenza di certificate omissioni relative alle offerte e/o situazioni patologiche o provvede direttamente il presidente della commissione o gli stessi provvedimenti verranno adottati previa comunicazione al Rup. Negli altri casi, ad esempio qualora la commissione di gara venisse coinvolta in altri sub-procedimenti si ritiene che rimanga imprescindibile il potere di esclusione del Rup visto che il collegio agirebbe come autentico organo ausiliario.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
