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Il ritardo nella stipula del contratto non legittima la consegna anticipata senza motivazione

Il Tar Sardegna ricorda i presupposti che legittimano la richiesta

 

L’ordinanza del giudice sardo (Tar Sardegna, sez. II, n. 349/2025), che sospende gli effetti di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, risulta di interesse per le considerazioni espresse in tema di consegna anticipata e quindi di avvio della prestazione prima della stipula del contratto a cui l’aggiudicatario, nel caso di specie, non si è prestato.

 

La consegna anticipata «ordinaria»
L’attuale codice, con importanti novità, disciplina l’istituto della consegna anticipata delle prestazioni rispetto alla stipula del contratto. In primo luogo, con disposizione inedita, l’articolo 50, comma 6 prevede la consegna anticipata nel sottosoglia come strumento ordinario. Nel dettaglio il comma spiega che «dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto (…)».

Pertanto, pur consentendo in via ordinaria l’esecuzione anticipata il Rup è tenuto in ogni caso a verificare i requisiti. Rimane fermo, come precisa la seconda parte del comma che «nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione».

Il principio contabile 4/2, al fine di far fronte alla previsione appena riportata, prevede un’importante eccezione alle disposizioni normative che impongono l’impegno di spesa come adempimento successivo alla stipula del contratto (al perfezionamento dell’obbligazione giuridica) consentendo che in caso di consegna anticipata, l’impegno di spesa possa essere assunto contestualmente (e quindi anche senza contratto).

 

La consegna anticipata «motivata»
L’art. 17, rispettivamente ai commi 8 e 9, poi, ribadisce le due tradizionali ipotesi di consegna anticipata.

Nel comma 8 si prevede che «l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni». Il Rup, quindi, nel disporre l’avvio anticipato deve indicarne le ragioni. Si è indotti a ritenere che anche per questa consegna anticipata valga il procedimento sopra descritto (ovvero la necessità di previa verifica dei requisiti)

L’ulteriore ipotesi, poi, è quella prevista in situazioni di urgenza previamente definita dal legislatore. Si tratta, quindi, di una fattispecie che si impone alle parti e l’esecuzione d’urgenza rappresenta un obbligo.

In questo senso, il comma 9 rimarca che «l’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea».

Questo tipo di esecuzione anticipata per ragioni di urgenza può avvenire anche senza la previa verifica dei requisiti.

 

La sentenza

Nel caso trattato nell’ordinanza sospensiva (concessa all’aggiudicatario) la consegna anticipata richiesta ai sensi del comma 8 non risultava adeguatamente motivata. Inoltre risultavano scaduti i termini (di trenta giorni trattandosi di appalto sottosoglia) per la stipula del contratto.

Il vano decorso del termine, secondo il giudice, ha «influito sulle capacità organizzative dell’operatore economico aggiudicatario il quale, a fronte dell’inerzia della Stazione appaltante, legittimamente ha impiegato altrove le proprie capacità tecniche e organizzative, con la conseguenza che non appare indice di scarsa diligenza o inaffidabilità della ricorrente la sua richiesta di poter usufruire di un minimo lasso temporale per procedere alla consegna dei lavori».

Richiesta, dell’aggiudicataria, che non poteva portare, secondo il giudice, all’adozione di un provvedimento di revoca i cui effetti, con l’ordinanza, vengono sospesi «anche al fine di favorire la rinnovata valutazione dell’amministrazione in ordine all’attuale compiuta disponibilità della ricorrente all’immediata esecuzione dei lavori e alla stipula del contratto».

 

 

 

FONTI    Stefano Usai         “Enti Locali & Edilizia”

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