Tar Sardegna: non sono previste conseguenze sull’assegnazione per violazione delle scadenze dell’Allegato I.3 del codice appalti, ma solo eventuali responsabilità disciplinari
Con la recente pronuncia n. 1079/2025, la seconda sezione del Tar Sardegna, affronta una questione non frequente relativa alla censura di illegittima aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, per superamento dei termini di cui all’allegato I.3. Aggiudicazione avvenuta senza che «venisse disposta alcuna espressa proroga di tali termini» come anche l’allegato prevede in specifiche ipotesi.
I termini della gara
L’allegato, composto di un solo articolo, disciplina i «Termini delle procedure di appalto e di concessione» senza in realtà correlare/individuare una conseguenza specifica sulla gara, qualora come nel caso di specie, venga comunque aggiudicata. Si tratta, pertanto, di disposizioni che seppur violate, come anche emerge dalla pronuncia, non comportano evidentemente decadenza e/o perdita della prerogativa di aggiudicare il contratto.
L’allegato, in primo luogo, prevede che i termini della procedura decorrono dall’atto tecnico di avvio e quindi dalla pubblicazione del bando o dall’invio della lettera di invito (nel caso della procedura negoziata e/o procedure ad invito) «fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo» (in questo senso il terzo comma). L’allegato, poi, anche per effetto della modifica apportata con il primo correttivo (Dlgs 209/2024), ricorda, al primo comma, che nel caso dei lavori i documenti di gara devono essere pubblicati entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto.
Nel silenzio della disposizione si deve ritenere che il riferimento ai documenti iniziali di gara debba essere inteso con riguardo alla decisione a contrarre (art. 17) che “approva” e manifesta all’esterno le varie decisioni circa la procedura da utilizzare approvando i vari documenti (dal bando ad allegati tecnici). Da notare che l’allegato II.1 si riferisce alla decisione a contrarre (in realtà si riutilizza l’espressione “determinazione”) come atto di avvio della procedura.
È bene annotare che, in realtà, la decisione a contrarre avvia il procedimento (anche di spesa visto che conterrà la prenotazione dell’impegno) mentre ciò che avvia la procedura è l’atto tecnico come sopra detto. Lo stesso primo comma individua poi i termini finali entro cui occorre giungere ad aggiudicazione ed affidamento visto che ci si riferisce sia agli appalti sia alle concessioni.
Da rammentare che l’attuale codice disciplina un’unica aggiudicazione efficace (post verifica dei requisiti). Altra annotazione pratica è che la disposizione si riferisce agli appalti in generale senza alcun distinguo tra sotto e sopra soglia.
I termini vengono pertanto espressamente individuati in relazione ad ogni tipo di procedura:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l’innovazione: nove mesi.
Con il secondo comma si precisa che «i termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi».
Non si richiama, ovviamente, l’affidamento diretto per le ragioni note (e che in giurisprudenza si stanno consolidando). L’affidamento diretto non è una procedura di gara ma un semplice procedimento amministrativo che si sviluppa tra Rup e impresa escussa (e non una competizione tra operatori), non ha atto di avvio ma un unico atto a valle che sostanzia una decisione di affidamento con diretto impegno di spesa (non a caso, il comma 2 dell’articolo 17 si esprime in termini di “contraente” e non di affidatario).
Eventuali proroghe
Nei commi 4 e 5 l’estensore – con integrazioni apportate con il correttivo -, ha poi ammesso delle proroghe/estensioni dei termini della gara per un termine massimo di 30 giorni nel caso in cui sia necessaria l’attivazione del sub-procedimento della verifica dell’anomalia.
Il comma 5, invece, prevede «in presenza di circostanze eccezionali» anche la proroga del termine (originario di 3 mesi) decorrenti dalla data di approvazione del progetto dei lavori che possono essere dilatati ulteriormente di un mese. Mentre i termini della gara (secondo periodo del primo comma e secondo comma) possono essere prorogati di un mese. Come detto la condizione è data dal verificarsi di circostanze “eccezionali” che dovrà certificare il Rup.
La previsione consente ulteriore dilatazione, sia per i tempi di pubblicazione sia gli stessi termini della gara, nel caso in cui si verifichino situazioni «imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura». In questo caso, previa certificazione del Rup «quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e (nda per i termini della gara) per ulteriori tre mesi».
Nel caso trattato, il giudice respingendo la censura puntualizza che la violazione dei termini di cui all’allegato non sostanzia una illegittimità in grado di caducare l’aggiudicazione ma, al massimo, può determinare responsabilità disciplinare del soggetto responsabile.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
