Dalla Sezione Lombardia della Corte dei Conti la risposta a una serie di quesiti di particolare rilievo operativo sul riconoscimento dei bonus per le funzioni tecniche
La Corte dei Conti, sez. regionale della Lombardia, con la recente deliberazione n. 475/2025 fornisce alcuni riscontri, in relazione ad altrettanti quesiti posti da un sindaco, in tema di incentivi per funzioni tecniche.
Il primo quesito
Con un primo quesito, si pone la questione delle modalità di calcolo degli incentivi in caso di affidamento diretto di lavori ovvero se la percentuale (del 2% massimo) debba avere come riferimento l’importo a base di affidamento per la successiva trattativa diretta o se, invece, «il valore contrattualizzato, già detratto del valore del ribasso offerto dall’operatore economico».
La sezione, dopo aver ricordato che la percentuale degli incentivi tiene conto – in sede di primo calcolo (per predisporre il quadro economico) della «base di affidamento» (in realtà nell’affidamento diretto non è presenta una autentica base di affidamento), riporta un riferimento che, più correttamente, spiega al Rup che il calcolo «definitivo» dell’incentivo deve tener conto dell’importo contrattualizzato (salvo aumento poi dei lavori utilizzando ribassi e per effetto di varianti). Con riferimento agli appalti aggregati affidati mediante accordo quadro (e secondo la sezione la conclusione può estendersi alle diverse ipotesi in cui l’amministrazione deleghi a terzi la gestione dell’appalto), in deliberazione si rammenta l’orientamento giurisprudenziale.
In particolare, si è precisato che ai fini del calcolo predetto, è corretto che questo venga effettuato «sulla base «dell’importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto». Non viene quindi in rilievo «l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip» (Sez. reg. contr. Veneto, 297/2024/Par; Sez. reg. contr. Lombardia n.110/2020/PAR; sulla possibilità di destinare le risorse stanziate al personale delle centrali di committenza cfr. art. 45, ultimo comma)».
In pratica, la «base di affidamento» non è il dato effettivo su cui calcolare, per la liquidazione, gli incentivi ma occorre tener conto sul «prezzo» del contratto stipulato.
Affidamenti diretti e opzioni
Con il secondo quesito si richiede alla sezione se, nel caso di affidamenti diretti con opzioni (proroghe o previsione di prestazioni aggiuntive), «ai fini del riconoscimento degli incentivi, l’esercizio dell’opzione deve essere valutata quale modifica contrattuale (coerentemente con la sua funzione di ampliamento dell’oggetto dell’affidamento) ovvero se debba essere valutata quale nuovo affidamento (come sembrerebbe desumersi dal parere n.3173 del 27/02/2025 reso dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Per la sezione «al ricorrere di una modifica dell’originario contratto – come nei casi di proroga o di prestazioni aggiuntive, ove consentite dall’ordinamento – l’incentivo, perché possa riconoscersi, dovrà rientrare nello stanziamento del contratto e parametrato al valore della modifica contrattuale». Pertanto, esperita l’opzione è su questa che deve essere calcolato l’incentivo e non sommando contratto e opzione.
Affidamento diretto senza la previsione dell’incentivo
Con il terzo quesito il Comune, poi, domanda, se nel «caso di affidamento diretto effettuato senza prevedere nel quadro economico dell’opera o del servizio uno specifico stanziamento per il riconoscimento degli incentivi al personale per lo svolgimento delle funzioni tecniche» sia possibile comunque riconoscere il compenso nel caso di «economie di spesa sull’affidamento» fermo restando l’ovvia presenza delle altre condizioni legittimanti l’erogazione.
In questo caso, il collegio evidenzia che l’aspetto di rilievo è che anche la spesa per gli incentivi abbia la propria copertura in bilancio pertanto è ammissibile una modifica postuma, con adeguata motivazione, del quadro economico dell’opera – che verrebbe integrata con la voce degli incentivi -, solo in presenza di adeguata copertura senza ulteriori spese a carico dell’amministrazione.
Il collegio precisa però che «resta fermo, (..) che la retribuzione delle funzioni tecniche, al là della modalità prescelta dall’amministrazione potrà essere disposta solo a fronte dell’avvenuta certificazione ed attestazione da parte del Rup dell’effettivo svolgimento delle attività».
La qualificazione del servizio come «complesso»
Il quarto quesito – rimasto senza una risposta precisa – oggettivamente risulta di grande rilievo pratico/operativo. In relazione a quanto, l’ente chiede se sia «legittimo prevedere che sia il Rup, percettore anch’esso degli incentivi per funzioni tecniche, a provvedere alla motivata qualificazione di un servizio come avente particolare importanza, ai sensi dell’art.32 dell’allegato II.14 del D.lgs. n.36/2023».
La questione è estremamente importante visto il contingentamento circa il riconoscimento degli incentivi per beni e servizi. Come emerge dall’allegato II.14, (art. 32), gli incentivi sono riconosciuti per i servizi espressamente richiamati (pur nel sottosoglia) perché ritenuti complessi dal legislatore, nel caso in cui, comprese le forniture, si operi nell’ambito di importi superiori ai 500 mila euro e nel caso di complessità.
In particolare, la norma prevede che indipendentemente dall’importo, che sono «interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento».
In questi casi richiamati, l’esecuzione esige la nomina di un direttore dell’esecuzione distinto dal Rup (questo soggetto, per effetto della complessità dell’intervento, non potrà occuparsi dell’esecuzione).
Pertanto, compete al Rup certificare la complessità? (visto che questo soggetto è interessato agli incentivi). La sezione non fornisce un riscontro ma è lecito evidenziare che il Rup possa anche certificare la complessità ma la verifica compete al dirigente/responsabile del servizio (sempre che si trovi, quest’ultimo, in posizione di terzietà).
Indicazioni specifiche, ad esempio, potrebbero essere fornite nelle regole – proprie della stazione appaltante -, del riparto degli incentivi.
La sezione si limita ad evidenziare che, in ogni caso, la certificazione della complessità «dovrà essere assistita da un adeguato corredo motivazionale – ciò che riguarda anche il profilo del contributo tecnico soggettivo alla valutazione -, che dia dimostrazione della ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall’art. 32 dell’all. II 14 al d.lgs. 36/2023, nel rispetto, altresì, del principio di trasparenza ed imparzialità, onde scongiurare il rischio di elusione del principio di onnicomprensività (con conseguente aggravio della spesa pubblica) e di conflitto d’interessi».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
