La Cassazione ha respinto il ricorso del legale rappresentante di un’impresa che faceva svolgere abitualmente al lavoratore attività diverse da quelle indicate nel contratto
Il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio occorso al lavoratore in subappalto che svolgeva un’attività diversa da quella prevista contrattualmente e per la quale non aveva ricevuto una formazione. Lo ha confermato la corte di Cassazione penale nella pronuncia n.1908/2026 depositata il 19 gennaio scorso relativa al ricorso del legale rappresentante di un’impresa il cui dipendente è incorso in infortunio in cantiere riportando gravi lesioni. Sia il Tribunale di Torino che la Corte d’appello di Torino hanno respinto i ricorsi e le tesi difensive dell’imputato, acclarando che il datore di lavoro aveva consentito che il dipendente svolgesse abitualmente delle attività lavorative diverse da quelle che formavano l’oggetto del contratto. Non solo. Il processo ha fatto emergere che il datore di lavoro non aveva dotato il lavoratore di una attrezzatura «conforme e idonea» né gli aveva fornito una «adeguata formazione/informazione in tema di salute e di sicurezza», oltre a «non avere valutato i rischi e le condizioni dell’attività di fatto svolta».
A fronte di una mera riproposizione delle tesi che la Corte di Appello aveva esaurientemente smontato esaminando «compiutamente i profili – oggettivo e soggettivo – che avevano giustificato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto oggetto di contestazione» e «senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli
argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nei motivi di appello».
FONTI M. Fr. “Enti Locali & Edilizia”
