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Equo compenso, servizi tecnici gratuiti e punteggi premiali: ANAC richiama le stazioni appaltanti

L’Autorità ribadisce che l’offerta di prestazioni professionali gratuite, se decisiva ai fini dell’aggiudicazione, viola il principio dell’equo compenso e snatura l’OEPV

 

È davvero compatibile con il Codice dei contratti pubblici una gara che premia in modo decisivo chi si impegna a svolgere servizi tecnici gratuiti? Fino a che punto la stazione appaltante può spingersi nella costruzione dei criteri di valutazione senza alterare l’equilibrio tra qualità dell’offerta, concorrenza e tutela della prestazione professionale?

E soprattutto: il principio dell’equo compenso, oggi espressamente codificato, può essere neutralizzato attraverso meccanismi premiali inseriti nell’offerta tecnica?

A questi interrogativi risponde in maniera netta   il parere di precontenzioso ANAC del 28 gennaio 2026, n. 18, intervenendo sulla legittimità dei criteri premiali fondati sull’offerta di servizi tecnici gratuiti, specie quando incidono in modo decisivo sull’esito della gara.

Il caso esaminato dall’Autorità consente di fare chiarezza sul rapporto tra offerta economicamente più vantaggiosa ed equo compenso, mettendo in evidenza i limiti entro cui le stazioni appaltanti possono strutturare la valutazione tecnica senza snaturare la competizione e senza aggirare le garanzie poste a tutela delle prestazioni d’opera intellettuale, alla luce della disciplina definita dal nuovo Codice e dal Correttivo.

 

Servizi tecnici gratuiti e punteggi premiali: ANAC sulla legittimità della gara
La questione, sollevata dall’OICE, è nata nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’interno del disciplinare era stato però inserito un criterio di valutazione con cui venivano attribuiti 20 punti su 70 da assegnare all’offerta tecnica per l’impegno dell’operatore economico a svolgere gratuitamente una serie di servizi tecnici relativi alle cosiddette opere complementari.

Si trattava di prestazioni tutt’altro che marginali e consistenti in attività di progettazione e direzione lavori riferite a interventi già individuati nella documentazione di gara, stimati economicamente dalla stessa stazione appaltante e destinati, nelle intenzioni, a essere realizzati qualora si fossero rese disponibili economie di gara o somme per imprevisti. Proprio per questo, tali servizi erano stati ricondotti nell’ambito delle possibili modifiche contrattuali previste sin dall’origine nei documenti di gara.

Da qui appunto la segnalazione di OICE ad ANAC, mettendo in discussione la compatibilità del criterio premiale con il principio dell’equo compenso e con la disciplina codicistica in materia di servizi di ingegneria e architettura.

Secondo l’Associazione, la clausola non si sarebbe limitata a valorizzare elementi migliorativi dell’offerta, ma di fatto spingeva in modo strutturale i concorrenti a offrire prestazioni professionali gratuite per restare competitivi, alterando così il confronto concorrenziale e incidendo in modo determinante sull’esito della gara.

 

Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere il senso e la portata del parere ANAC n. 18/2026 è necessario richiamare alcuni punti centrali del d.lgs. n. 36/2023, che incidono direttamente sulla progettazione delle gare per servizi di architettura e ingegneria.

 

Il divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite
Il primo riferimento imprescindibile è l’ art. 8, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, come novellato dal decreto correttivo. Secondo quanto previsto dalla disposizione, le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente, salvo casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

La norma non si limita a vietare la gratuità in senso formale, ma impone alle stazioni appaltanti di garantire l’applicazione del principio dell’equo compenso, rinviando alle regole operative contenute nell’art. 41, commi 15-bis e seguenti. Si tratta di un limite espresso all’autonomia decisionale della stazione appaltante, che segna un netto cambio di passo rispetto a prassi e orientamenti del passato.

Il legislatore, infatti, ha inteso superare l’idea che la rinuncia al compenso possa essere liberamente utilizzata come leva competitiva, soprattutto nei servizi professionali ad alta intensità tecnica, nei quali la qualità della prestazione è strettamente legata alla sua adeguata remunerazione.

 

La determinazione del compenso nei servizi tecnici
Il principio dell’equo compenso trova una declinazione concreta nell’art. 41 del Codice, che disciplina la determinazione dell’importo a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria.

In particolare:

  • il compenso professionale deve essere calcolato secondo criteri oggettivi e trasparenti;
  • una quota del corrispettivo può essere qualificata come non ribassabile, proprio per evitare che il confronto competitivo eroda il nucleo essenziale della remunerazione;
  • l’impianto complessivo della gara deve essere costruito in modo da salvaguardare l’equilibrio tra qualità del servizio e sostenibilità economica della prestazione.

In questo quadro, l’introduzione di prestazioni professionali gratuite – anche se collocate formalmente fuori dall’importo a base di gara – rischia di produrre un effetto elusivo rispetto alle garanzie poste dall’art. 41.

 

Offerta economicamente più vantaggiosa e criteri di valutazione
Un ulteriore profilo rilevante riguarda la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che dovrebbe orientare la competizione verso il miglior rapporto qualità/prezzo.

Il Codice consente alle stazioni appaltanti di articolare l’offerta tecnica attraverso criteri discrezionali e tabellari, ma tale discrezionalità incontra limiti ben precisi:

  • i criteri devono essere coerenti con l’oggetto dell’appalto;
  • non devono alterare il baricentro della gara, spostandolo su elementi marginali o estranei;
  • non possono introdurre meccanismi indiretti di compressione del compenso professionale.

In altre parole, il criterio dell’OEPV non può essere utilizzato per legittimare ciò che il Codice vieta in via diretta: la prestazione professionale gratuita come fattore competitivo.

 

Le modifiche contrattuali programmate
Infine, va richiamato l’art. 120 del Codice, che consente di prevedere nei documenti di gara possibili modifiche contrattuali, purché descritte in clausole chiare, precise e inequivocabili.

Questa facoltà, tuttavia, non legittima automaticamente la gratuità delle prestazioni. Anche le attività aggiuntive o complementari, se riconducibili a prestazioni d’opera intellettuale, devono essere stimate e remunerate nel rispetto dell’equo compenso.

Ed è proprio su questo punto che si innesta la questione affrontata da ANAC: quando la previsione di prestazioni future, anziché essere correttamente valorizzata sul piano economico, diventa il presupposto per un criterio premiale fondato sulla gratuità, il rischio di violazione del Codice diventa concreto.

 

L’analisi di ANAC
Alla luce del quadro normativo richiamato, ANAC ha ribadito che l’equo compenso non può essere aggirato attraverso la costruzione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, neppure quando la prestazione gratuita non è formalmente imposta ma solo incentivata.

Nel caso esaminato, la clausola del disciplinare non si limitava a valorizzare un elemento migliorativo dell’offerta, ma introduceva un meccanismo che, nella sostanza, spostava il baricentro della competizione dall’analisi qualitativa dei servizi tecnici all’impegno dell’operatore economico a svolgere prestazioni professionali gratuite. Il punteggio attribuito a tale criterio non era marginale, ma risultava decisivo sia ai fini del superamento della soglia tecnica minima sia per l’aggiudicazione finale, fino a incidere anche sulla risoluzione delle situazioni di parità.

È proprio questo aspetto a rendere, per l’Autorità, irrilevante la circostanza che la gratuità fosse formalmente rimessa alla scelta del concorrente.

Quando il valore premiale è così elevato, la libertà dell’operatore diventa solo apparente: la rinuncia al compenso si trasforma in una condizione di fatto per restare competitivi nella gara. In questo modo, il divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite viene svuotato di contenuto senza essere formalmente violato.

A ciò si aggiunge un elemento che ANAC considera particolarmente significativo: i servizi richiesti gratuitamente erano già puntualmente individuati nella documentazione di gara e stimati economicamente dalla stazione appaltante. Non si trattava, quindi, di prestazioni eventuali o accessorie, ma di attività professionali con un valore economico certo, già conosciuto e quantificato. Proprio questa predeterminazione rende incompatibile la loro gratuità con il principio dell’equo compenso, anche se tali prestazioni erano collocate nell’ambito delle modifiche contrattuali previste sin dall’origine.

L’Autorità ha inoltre escluso che la mancanza di immediata copertura finanziaria possa integrare uno dei casi eccezionali in cui il Codice ammette la prestazione gratuita. Ammettere una simile giustificazione significherebbe legittimare, di fatto, la richiesta sistematica di servizi professionali non remunerati ogni qualvolta la stazione appaltante non disponga delle risorse necessarie, in aperto contrasto con la ratio della disciplina sull’equo compenso.

Nel complesso, il criterio contestato finisce per snaturare il modello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La competizione non si incentra più sulla qualità della progettazione, sull’organizzazione del servizio o sulle soluzioni tecniche proposte, ma sulla disponibilità dell’operatore ad assorbire costi professionali non remunerati, proponendo una clausola incompatibile con la ratio del Codice dei contratti pubblici.

 

Conclusioni
ANAC ha ritenuto non conforme alla normativa di settore la clausola del disciplinare che attribuisce un punteggio premiale determinante all’offerta di servizi tecnici gratuiti.

L’Autorità ha chiarito che il principio dell’equo compenso, come oggi codificato nel Codice dei contratti pubblici, non può essere aggirato attraverso criteri di valutazione che incentivano, in modo sostanzialmente obbligato, la rinuncia al compenso professionale.

Da qui l’invito rivolto alla stazione appaltante ad agire in autotutela per conformare la documentazione di gara ai principi richiamati, con l’avvertenza che, in caso contrario, dovranno essere formalmente comunicate le ragioni del mancato adeguamento.

Sul piano operativo, dal parere emergono alcune utili indicazioni relative ai servizi di architettura e ingegneria:

  • non possono essere utilizzati come leva competitiva attraverso meccanismi premiali fondati sulla gratuità;
  • la valorizzazione dell’offerta tecnica deve concentrarsi sulla qualità delle prestazioni e non sulla capacità dell’operatore di assorbire costi non remunerati;
  • anche le prestazioni aggiuntive o complementari, se riconducibili a opere intellettuali, devono essere stimate e remunerate nel rispetto dell’equo compenso, senza scorciatoie formali;
  • la previsione di modifiche contrattuali programmate non legittima, di per sé, la richiesta di prestazioni professionali gratuite.

In sostanza, la costruzione dei criteri di gara deve essere coerente non solo con la struttura formale del Codice, ma anche con la sua ratio sostanziale, evitando che l’offerta economicamente più vantaggiosa si trasformi in una competizione fondata sulla rinuncia al compenso professionale.

 

 

 

 

FONTI    “LavoriPubblici.it”

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