Il MIT (parere n. 4144/2026) chiarisce quando, negli appalti di lavori pubblici sopra 150.000 euro, le lavorazioni scorporate di importo inferiore possono essere eseguite anche senza attestazione SOA utilizzando la qualificazione semplificata prevista dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti.
Se un appalto di lavori pubblici supera i 150.000 euro, ma al suo interno sono presenti lavorazioni di importo inferiore, quali requisiti devono possedere gli operatori economici che eseguono quelle lavorazioni? Per una categoria scorporata sotto i 150.000 euro è davvero necessario avere la qualificazione SOA, oppure il requisito può essere dimostrato anche con le modalità semplificate previste dal Codice dei contratti? Il limite dei 150.000 euro deve essere valutato guardando all’importo complessivo dell’appalto oppure può rilevare anche l’importo della singola lavorazione?
Nella pratica degli appalti accade spesso che accanto alla categoria prevalente siano presenti lavorazioni scorporate di importo molto più contenuto. È proprio in queste situazioni che nasce il dubbio su quali requisiti debbano possedere gli operatori economici che intendono eseguirle.
Su questo aspetto è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4144 del 2 marzo 2026, che chiarisce come debba essere letta la qualificazione nelle lavorazioni scorporate sotto i 150.000 euro.
Categorie scorporate sotto 150.000 euro negli appalti: serve la qualificazione SOA?
Il quesito parte da un presupposto ormai condiviso. Le categorie di opere indicate nella Tabella A dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) sono considerate a qualificazione obbligatoria, alla luce di quanto previsto dall’ art. 100, comma 4 del Codice stesso.
Il dubbio nasce in una situazione che negli appalti capita piuttosto spesso. Si immagini un appalto di lavori pubblici di importo complessivo superiore a 150.000 euro, quindi in un contesto in cui è normalmente richiesta la qualificazione mediante attestazione SOA. All’interno dell’appalto è però presente una categoria scorporata il cui importo è inferiore a questa soglia.
A questo punto sorge il dubbio. La lavorazione scorporata deve comunque essere eseguita da un operatore in possesso di qualificazione SOA, oppure il requisito può essere dimostrato anche attraverso la qualificazione semplificata prevista dall’art. 28 dell’Allegato II.12?
Nel formulare il quesito vengono richiamate alcune disposizioni del Codice e del relativo allegato, tra cui l’art. 1, comma 1, e soprattutto l’art. 28 dell’Allegato II.12. Vengono inoltre richiamati i principi generali del Codice, con particolare riferimento agli articoli 3 (Principio dell’accesso al mercato) e 4 (Criterio interpretativo e applicativo).
Il punto da chiarire riguarda quindi il parametro da utilizzare per valutare l’obbligo di qualificazione. Se cioè il riferimento debba essere l’importo complessivo dell’appalto oppure quello della singola lavorazione.
Qualificazione negli appalti di lavori pubblici: il quadro normativo del Codice dei contratti
Per comprendere la risposta del MIT è utile richiamare brevemente il quadro normativo previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.
L’art. 100, comma 4 del Codice stabilisce che gli operatori economici devono possedere attestazione di qualificazione SOA per partecipare agli appalti di lavori pubblici secondo quanto previsto dall’Allegato II.12.
Questo allegato disciplina il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori, individuando le categorie di opere e i requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare agli appalti.
All’interno dello stesso allegato assume particolare rilievo l’art. 28, dedicato agli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
La norma consente agli operatori economici di partecipare anche senza attestazione SOA, purché dimostrino il possesso di specifici requisiti tecnico-organizzativi. Tra questi rientrano:
- l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio precedente per un importo almeno pari a quello del contratto da stipulare;
- un costo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio;
- la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica.
In questo quadro entrano in gioco anche i principi generali del Codice dei contratti. Tra questi assume un ruolo centrale il principio di accesso al mercato, previsto dall’art. 3, secondo cui le stazioni appaltanti devono favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Categorie scorporate sotto 150.000 euro: i principi chiariti dal MIT
Nel suo nuovo parere il MIT affronta direttamente il caso prospettato. Il Ministero chiarisce che, quando un appalto di lavori pubblici ha importo complessivo superiore a 150.000 euro, ma al suo interno sono presenti lavorazioni scorporate di importo inferiore a questa soglia, la qualificazione relativa a tali lavorazioni può essere dimostrata anche con i requisiti semplificati previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12.
Questo significa che per la categoria scorporata di importo inferiore a 150.000 euro non è necessariamente richiesta la qualificazione SOA. L’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti attraverso il sistema semplificato previsto per i lavori di importo contenuto.
Il MIT richiama inoltre la sentenza del TAR Lazio 5 maggio 2025, n. 8585, che ha confermato la stessa impostazione. Secondo il giudice amministrativo, la qualificazione semplificata prevista dall’art. 28 può essere applicata alle lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000 euro, anche quando l’appalto nel suo complesso supera tale soglia e la categoria prevalente richiede invece la qualificazione SOA.
Secondo il Ministero questa interpretazione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, coerente con la logica del favor partecipationis e con il principio di accesso al mercato previsto dall’art. 3 del Codice dei contratti.
Qualificazione semplificata e lavorazioni scorporate: lettura tecnica del parere
Il chiarimento fornito dal MIT aiuta a comprendere meglio il rapporto tra il sistema di qualificazione SOA e la disciplina dei lavori sotto i 150.000 euro prevista dall’art. 28 dell’Allegato II.12.
La norma sui lavori sotto i 150.000 euro non è una semplice eccezione. Si tratta piuttosto di una modalità alternativa con cui gli operatori economici possono dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.
Nel caso esaminato dal parere ministeriale il problema nasce dal fatto che l’appalto nel suo complesso supera la soglia che normalmente richiede la qualificazione SOA. Tuttavia, la presenza di lavorazioni scorporate di importo contenuto impone di valutare la qualificazione anche con riferimento alla singola categoria di opere.
È proprio su questo punto che interviene la lettura fornita dal MIT. Se la lavorazione scorporata non supera i 150.000 euro, il possesso dei requisiti può essere dimostrato anche attraverso il meccanismo semplificato previsto dall’art. 28.
Una lettura coerente con la logica del Codice dei contratti, che richiede requisiti proporzionati rispetto alle lavorazioni da eseguire.
Categorie scorporate sotto 150.000 euro: le indicazioni operative del MIT
Dal parere ministeriale emergono alcune indicazioni operative piuttosto chiare.
Negli appalti di lavori pubblici di importo complessivo superiore a 150.000 euro, la presenza di categorie scorporate di importo inferiore a questa soglia non comporta automaticamente l’obbligo di qualificazione SOA per quelle lavorazioni.
Gli operatori economici possono dimostrare il possesso dei requisiti anche attraverso la qualificazione semplificata prevista dall’art. 28 dell’Allegato II.12.
Una lettura coerente con la giurisprudenza amministrativa e con i principi generali del Codice dei contratti, in particolare del principio di accesso al mercato e della logica del favor partecipationis.
Per le stazioni appaltanti il chiarimento fornito dal MIT rappresenta quindi un riferimento interpretativo utile nella definizione dei requisiti di partecipazione e nella gestione delle categorie scorporabili all’interno degli appalti di lavori pubblici.
FONTI “LavoriPubblici.it”
