Parere Mit: tetto di 150mila euro per i lavori e 140mila per servizi e forniture salvo le ipotesi di prestazioni supplementari e di circostanze imprevedibili
Le modifiche contrattuali negli affidamenti diretti possono essere ammesse anche durante l’esecuzione, ma con limiti precisi: l’importo finale non può superare le soglie previste per questa procedura semplificata, salvo i casi espressamente previsti dal Codice dei contratti pubblici per lavori o prestazioni supplementari e per varianti dovute a circostanze imprevedibili. In questo caso bisognerà comunque restare entro l’aumento massimo del 50% del contratto iniziale.
Il chiarimento arriva dal servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture, che con il parere n. 4126 del 2 marzo 2026 ha risposto a un quesito posto da una stazione appaltante sull’applicazione dell’articolo 120 del Dlgs 36/2023 agli appalti aggiudicati con affidamento diretto.
Il dubbio riguardava la possibilità di modificare in aumento l’importo di un contratto affidato direttamente – dunque sotto le soglie di 150mila euro per i lavori e 140mila euro per servizi e forniture – ricorrendo alle fattispecie di modifica del contratto previste dal Codice dei contratti.
Nel parere il Mit chiarisce innanzitutto il principio generale: l’importo finale di un contratto affidato direttamente non può superare le soglie massime previste per questa modalità di affidamento. A meno che non ricorrano le specifiche condizioni previste dall’articolo 120 del Codice. In particolare, il superamento delle soglie è consentito se le modifiche rientrano nelle ipotesi disciplinate dal comma 1, lettere b) e c) della norma.
La prima riguarda il caso in cui si manifesti la necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti inizialmente, quando il ricorso a un nuovo affidamento risulterebbe impraticabile oppure antieconomico. La seconda fattispecie riguarda invece le varianti in corso d’opera determinate da circostanze imprevedibili, che rendono necessario modificare il contratto originario durante l’esecuzione.
Anche in questi casi, tuttavia, la possibilità di incremento dell’importo è sottoposta a un limite preciso: l’aumento di prezzo non può superare il 50% del valore originario del contratto.
Diverso il caso delle altre ipotesi di modifica previste sempre dall’articolo 120. Il parere ricorda infatti che le fattispecie disciplinate dal comma 1, lettera a) – relative alle modifiche già previste nei documenti di gara – così come quelle contenute nei commi 9 e 10, devono essere considerate fin dall’inizio all’interno del valore complessivo dell’affidamento.
Si tratta, rispettivamente, del cosiddetto quinto d’obbligo, che consente alla stazione appaltante di imporre all’appaltatore variazioni entro il limite del 20% dell’importo contrattuale, e delle proroghe contrattuali, utilizzate per garantire la continuità della prestazione nelle more dell’espletamento di una nuova gara. In queste ipotesi, precisa il servizio giuridico del Mit, le eventuali modifiche devono essere previste e ricomprese nell’importo complessivo dell’affidamento diretto, senza quindi consentire il superamento delle soglie che delimitano l’utilizzo della procedura semplificata.
Il punto ribadito dal parere del Mit è cha i margini di flessibilità consentiti dalle modifiche contrattuali non possono trasformarsi in uno strumento per aggirare i limiti economici che giustificano il ricorso all’affidamento diretto, salvo le eccezioni espressamente previste dal Codice per gestire situazioni impreviste o esigenze tecniche sopravvenute.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
