Parere Mit: ok con esclusioni/riammissioni anche nel caso di «inversione procedimentale»
Il Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito della funzione consulenziale in materia di contratti pubblici, si è pronunciato riguardo alla possibilità di ricalcolo della soglia di anomalia, con il parere n. 4067 del 2 marzo 2026.
Il Mit chiarisce che il ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte è legittimo quando intervengano esclusioni o riammissioni di operatori economici, prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, anche nelle gare in cui la stazione appaltante abbia optato per il meccanismo dell’inversione procedimentale. Il principio di invarianza della soglia di anomalia, previsto dall’art. 108, comma 12, del codice dei contratti pubblici, opera infatti esclusivamente dopo l’aggiudicazione e non impedisce, nelle fasi antecedenti, la rideterminazione della soglia qualora mutino i presupposti numerici o economici su cui esso si fonda. L’interpretazione ministeriale trova fondamento nella necessità di garantire l’effettiva correttezza del confronto concorrenziale e di evitare che la graduatoria finale sia influenzata dalla permanenza in gara di operatori privi dei requisiti di partecipazione o titolari di offerte non valide. L’orientamento richiama la ricostruzione offerta sul punto dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di individuare nel momento dell’aggiudicazione il limite oltre il quale la soglia di anomalia diviene immodificabile, in quanto tale soluzione realizza un bilanciamento tra le esigenze di stabilità della procedura e quelle di correttezza della selezione competitiva.
Il caso
Il quesito sottoposto all’attenzione del Ministero riguarda una procedura di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie europee, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e con previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale. La stazione appaltante aveva inoltre deciso di avvalersi della facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale prevista dall’art. 107, comma 3, del codice dei contratti pubblici. In forza di tale meccanismo, l’esame delle offerte economiche precede la verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di partecipazione.
Nel corso della procedura, dopo l’apertura delle offerte economiche e la determinazione di una prima soglia di anomalia, era intervenuta l’esclusione di un operatore economico, a seguito della mancata dimostrazione della congruità dell’offerta. La questione interpretativa prospettata riguardava dunque la necessità o meno di procedere a un nuovo calcolo della soglia di anomalia, tenuto conto che la sua determinazione dipende dal numero dei concorrenti ammessi e dal valore delle offerte presentate. Il dubbio della stazione appaltante derivava in particolare dal fatto che la gara si svolgeva secondo la logica dell’inversione procedimentale, nella quale la conoscenza anticipata delle offerte economiche potrebbe, almeno sul piano teorico, porre interrogativi circa l’opportunità di modificare la soglia dopo la prima determinazione.
Il quesito interseca due istituti tipici nel nuovo codice dei contratti pubblici: il principio di invarianza della soglia di anomalia, disciplinato dall’art. 108, comma 12 e il meccanismo dell’inversione procedimentale, finalizzato a semplificare e accelerare le operazioni di gara. La questione incide sull’equilibrio tra stabilità della procedura e correttezza della selezione competitiva.
Nel riscontrare il quesito, il Ministero si confronta con un dibattito interpretativo già emerso nella prassi applicativa e nella giurisprudenza amministrativa, relativo al momento a partire dal quale la soglia di anomalia deve considerarsi definitivamente stabilizzata. Tale dibattito ha trovato recente composizione nella sentenza n. 77 del 2025 della Corte costituzionale che ha affrontato il tema della compatibilità costituzionale della disciplina codicistica.
L’orientamento del Ministero
Il Servizio giuridico del Mit prende posizione in favore della legittimità del ricalcolo della soglia di anomalia, fino al momento dell’aggiudicazione. La soglia, infatti, non costituisce un elemento statico della procedura di gara, ma un dato matematico che deriva dalla combinazione di variabili dinamiche, quali il numero dei concorrenti e il valore delle offerte economiche. Di conseguenza, ogni variazione nella platea dei partecipanti o nella validità delle offerte presentate comporta, sul piano logico e giuridico, la necessità di rideterminare tale parametro.
La rideterminazione della soglia costituisce un effetto fisiologico del meccanismo della regressione procedimentale, che impone la rinnovazione delle operazioni successive quando vengano meno i presupposti su cui esse si fondavano. La circostanza che la procedura sia svolta mediante inversione procedimentale non altera tale conclusione. L’inversione procedimentale incide infatti esclusivamente sull’ordine delle fasi della gara, anticipando la valutazione delle offerte economiche rispetto alla verifica dei requisiti, ma non modifica la struttura logica del calcolo della soglia di anomalia.
In questo quadro interpretativo, il limite temporale alla modificabilità della soglia è individuato esclusivamente nel provvedimento di aggiudicazione. Fino a quel momento la stazione appaltante conserva il potere-dovere di adeguare la soglia alle eventuali esclusioni o riammissioni intervenute nel corso della procedura. La stabilizzazione della soglia prima di tale momento comporterebbe infatti il rischio di consolidare una graduatoria fondata su dati non corrispondenti alla reale platea dei concorrenti legittimamente ammessi alla gara. La fissazione anticipata della soglia di anomalia potrebbe determinare esiti distorsivi del confronto competitivo, consentendo che il risultato della gara sia influenzato dalla presenza di operatori che non avrebbero dovuto partecipare alla selezione.
A sostegno di tale interpretazione il parere richiama espressamente la sentenza n. 77/2025 della Corte costituzionale, la quale ha esaminato la disciplina dell’art. 108, comma 12, del codice dei contratti pubblici sotto il profilo della compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, libertà di iniziativa economica e buon andamento dell’amministrazione. La Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, affermando che la scelta legislativa di rendere immodificabile la soglia solo dopo l’aggiudicazione realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi contrapposti.
La pronuncia costituzionale evidenzia come il principio di invarianza persegua l’obiettivo di garantire stabilità agli esiti della procedura e di evitare regressioni procedimentali potenzialmente infinite, ma al tempo stesso non possa essere interpretato in modo da impedire la correzione di eventuali distorsioni del confronto concorrenziale prima della conclusione della gara. In questa prospettiva, la Corte sottolinea che la possibilità di modificare la soglia fino all’aggiudicazione consente di tenere conto dell’esclusione di operatori privi dei requisiti o titolari di offerte invalide, assicurando in tal modo la correttezza della competizione tra i concorrenti.
La Corte riconduce la disciplina della soglia di anomalia alla logica del principio del risultato, che costituisce uno dei cardini del nuovo codice dei contratti pubblici. Secondo la ricostruzione offerta dal giudice delle leggi, il legislatore ha inteso individuare nel momento dell’aggiudicazione il punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato la stabilità e la certezza della procedura; dall’altro la necessità di garantire che l’affidamento avvenga sulla base di una competizione effettiva e corretta.
Alla luce di tali considerazioni, l’interpretazione accolta dal ministero chiarisce come il principio di invarianza non mira a cristallizzare anticipatamente il risultato della gara, bensì a evitare che, una volta conclusa la procedura, successive vicende contenziose possano determinare una regressione dell’intero iter selettivo. In questa prospettiva, il ricalcolo della soglia prima dell’aggiudicazione non rappresenta un’anomalia del sistema, ma costituisce piuttosto uno strumento necessario per garantire che la graduatoria finale rifletta in modo fedele l’effettiva competizione tra gli operatori legittimamente ammessi alla gara.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
