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Revisione prezzi, il Mit vara le linee guida per servizi e forniture – Il testo

Indicazioni operative alle stazioni appaltanti sull’applicazione delle clausole revisionali nei contratti di durata. Distinzione tra meccanismi «ordinari» e «straordinari», centralità degli indici Istat e no all’azzeramento del rischio d’impresa

 

Arrivano dal ministero delle Infrastrutture   le prime linee guida operative dedicate all’applicazione delle clausole di revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture. Il documento, annunciato ieri dal Mit, punta a uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti nell’attuazione dell’articolo 60 del nuovo Codice dei contratti pubblici, soprattutto nei contratti di durata maggiormente esposti alle oscillazioni dei costi.

L’obiettivo dichiarato dal ministero è quello di «garantire criteri uniformi alle stazioni appaltanti e assicurare una gestione più chiara ed equilibrata dei contratti pubblici di durata», senza introdurre automatismi negli aumenti di spesa né nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il testo delle linee guida dedica particolare attenzione anche alle differenze tra il meccanismo revisionale previsto per i lavori pubblici e quello applicabile ai contratti di servizi e forniture, tema da tempo contestato dagli operatori del comparto servizi per il diverso livello di tutela riconosciuto dal Codice. L’articolo 60 del Dlgs 36/2023 prevede infatti due soglie e due percentuali di ristoro differenti. Per i lavori pubblici la clausola revisionale scatta quando la variazione dei costi supera il 3% dell’importo complessivo del contratto e opera nella misura del 90% del valore eccedente la soglia del 3%. Più penalizzante il meccanismo previsto per servizi e forniture. In questo caso la revisione prezzi si attiva solo al superamento della soglia del 5% e riconosce all’appaltatore l’80% della quota eccedente il 5%.

Le linee guida del Mit richiamano espressamente questa distinzione, chiarendo che il legislatore ha costruito «discipline differenziate in ragione delle peculiarità economiche dei diversi mercati di riferimento». Per servizi e forniture, il nuovo articolo 60 distingue tra una revisione «straordinaria», che replica il modello dei lavori (con le percentuali diverse di attivazione e rimborso appena ricordate), e una revisione «ordinaria» costruita attraverso clausole flessibili rimesse alla discrezionalità delle amministrazioni.

Le linee guida spiegano che i due meccanismi «non sono antitetici, ma tra loro complementari», perché operano «su piani diversi della fisiologia contrattuale» e sono finalizzati sia a governare l’impatto del tempo sia a fronteggiare aumenti eccezionali dei costi.

Il documento insiste più volte sul principio secondo cui la revisione prezzi non può trasformarsi in una sterilizzazione completa del rischio d’impresa. L’istituto, si legge, serve a «ricondurre l’alea connaturata ai contratti pubblici entro margini compatibili con i principi del Codice», ma «non può in ogni caso eliminare o annullare di fatto il rischio di impresa».

Una delle indicazioni più operative riguarda la costruzione delle clausole revisionali nei bandi. Il Mit chiarisce che, nei contratti di servizi e forniture di durata, la previsione di clausole di revisione ordinaria rappresenta una «best practice particolarmente opportuna e raccomandabile». Le amministrazioni vengono quindi invitate a disciplinare ex ante nel dettaglio modalità di attivazione, periodicità delle verifiche, parametri di riferimento e metodologia di calcolo.

Particolare rilievo assume il ruolo degli indici Istat. Le linee guida richiamano infatti le tabelle predisposte nell’allegato II.2-bis del Codice, costruite attraverso il lavoro del tavolo tecnico istituito presso il Mit con Istat e rappresentanti dei principali settori produttivi. Le tabelle collegano i codici Cpv agli specifici indici statistici di riferimento e rappresentano il parametro principale per l’attivazione delle clausole straordinarie.

Sul piano operativo, il ministero raccomanda alle stazioni appaltanti di scegliere con attenzione la periodicità delle verifiche. «La stazione appaltante deve scegliere discrezionalmente, indicando nel bando di gara, la frequenza con cui procedere alla valutazione dell’applicabilità della clausola di revisione prezzi», si legge nel documento. La periodicità dovrebbe essere preferibilmente «allineata alla data di aggiornamento dell’indice Istat di riferimento».

Le linee guida affrontano anche il nodo della struttura dei costi nei contratti di servizi e forniture. In particolare viene sottolineata la necessità di distinguere le componenti effettivamente soggette a oscillazione, evitando applicazioni indistinte dell’adeguamento su tutto il valore contrattuale. Tra gli aspetti richiamati figurano i costi della manodopera, dell’energia, delle materie prime e della logistica, che dovranno essere considerati in relazione alla specifica composizione economica dell’appalto.

Il Mit invita inoltre le amministrazioni a evitare formule generiche o eccessivamente automatiche. La clausola revisionale, si legge, deve essere «coerente con la struttura economica del contratto» e costruita in modo da garantire «criteri uniformi, oggettivi e verificabili di adeguamento».

Per la revisione straordinaria resta invece fermo il meccanismo introdotto dal correttivo al Codice: attivazione automatica oltre la soglia del 5% e riconoscimento dell’80% della variazione eccedente. Le linee guida ricordano inoltre che, ai sensi dell’allegato II.2-bis, la clausola straordinaria deve essere applicata «anche in assenza di istanza di parte», una volta verificato il superamento delle soglie previste.

Il documento dedica ampio spazio anche ai profili programmatori e contabili. Le stazioni appaltanti vengono infatti richiamate alla necessità di valutare sin dalla fase di progettazione degli affidamenti gli effetti potenziali della revisione prezzi sugli equilibri economici del contratto.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio di contenziosi e garantire continuità nell’esecuzione delle prestazioni, soprattutto nei servizi essenziali e nei contratti pluriennali più esposti alle tensioni inflattive. Nel comunicato che accompagna il provvedimento il Mit sottolinea infatti che l’intervento «assume particolare rilievo in un comparto strategico per il funzionamento della pubblica amministrazione e per la continuità delle prestazioni ai cittadini».

Il viceministro Edoardo Rixi ha seguito l’iter delle linee guida attraverso tavoli di confronto con amministrazioni e operatori economici «con l’obiettivo di costruire regole applicabili, condivise e capaci di garantire maggiore stabilità nei contratti pubblici di servizi e forniture».

Il documento ministeriale si candida così a diventare il primo riferimento operativo per le amministrazioni chiamate ad applicare la nuova disciplina revisionale introdotta dal Codice e ridefinita dal decreto correttivo del dicembre 2024.

 

 

 

 

 

FONTI  Mauro Salerno   “Enti Locali & Edilizia”

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