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Revisione prezzi incompatibile con il rinnovo del contratto

Tar Abruzzo: presupposto per l’applicazione dell’istituto è che vi sia stata una mera proroga del rapporto

 

La revisione dei prezzi si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara, ma non anche agli atti successivi al contratto originario. Lo ha stabilito il Tar Abruzzo-Pescara con la sentenza n. 308 del 2026.

 

L’antefatto
La vicenda trae origine da un contratto quinquennale di servizi di noleggio/lavaggio biancheria stipulato da una Asl, ma i pincipi che detta hanno portata generale nel campo dei contratti pubblici. Alla scadenza del contratto (2008) l’amministrazione disponeva la proroga del servizio. Successivamente venivano indette altre gare di appalto, aggiudicate in Rti alla stessa impresa. Il 10 febbraio 2022 il l’Asl prorogava il contratto vigente al 31 agosto 2022 «per assicurare il servizio in attesa della definizione di altra gara pubblica». Proroga che (per gli stessi motivi) veniva estesa al 31 dicembre 2022. A questo punto l’impresa reclamava dapprima «l’adeguamento dei prezzi e dei corrispettivi per tenere inalterato l’equilibrio economico dei servizi forniti», dopodiché a fronte del diniego dell’amministrazione proponeva ricorso al Tar.

 

La sentenza
L’impresa aveva chiesto «l’accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi» sulla scorta del «contratto originario del 2003». Tesi che non ha colto nel segno. Il Tar ha evidenziato che le proroghe relative al 2022 erano state precedute da «più affidamenti temporanei e consecutivi del servizio». Circostanza che- argomenta il Collegio esclude «la configurazione di un rapporto giuridico unitario, presupposto necessario per postulare…l’ operatività dell’istituto della revisione prezzi». Da qui la sentenza in narrativa che conferma l’orientamento secondo cui:

  • la revisione dei prezzi non si applica agli «atti successivi al contratto originario, con i quali, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, pur se di contenuto identico a quello originario in merito alla remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo» ( Tar Veneto, sentenza 4 ottobre 2024, n. 2324);
  • presupposto per l’applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi è che vi sia stata una mera proroga, e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima «nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, che rimane per il resto regolato dall’atto originario», mentre il rinnovo scaturisce da «una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali» (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 25 maggio 2023, n. 5146).

 

Considerazioni
La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale risalente all’abrogato codice degli appalti per il quale il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto e la stipula di un nuovo accordo (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 1° giugno 2010, n. 3474; Cons. Stato, Sez. III, sentenza 24 gennaio 2019, n. 613: a fronte di un nuovo contratto e in presenza di una rinnovata manifestazione di volontà è da escludersi che sussista un’ipotesi di mera proroga, assoggettabile alla revisione dei prezzi).

 

 

 

 

FONTI       Pietro Verna        “Edilizia & Territorio”

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