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Casellario ANAC e termini del procedimento: annotazione tardiva e obbligo dichiarativo

 

Il TAR Lazio conferma la natura perentoria del termine di conclusione del procedimento ANAC: scaduti i 180 giorni, o il termine complessivo di 270 giorni comprendente la preistruttoria, l’Autorità non può disporre validamente l’annotazione. Resta però fermo l’obbligo dell’operatore di dichiarare le vicende professionali rilevanti nelle successive gare

 

Quando diventa illegittima un’annotazione nel Casellario informatico ANAC? Il termine previsto dal regolamento dell’Autorità è meramente ordinatorio oppure impedisce l’adozione tardiva del provvedimento?

E l’annullamento dell’iscrizione esonera l’operatore economico dal dichiarare la precedente risoluzione contrattuale nelle future procedure di gara?

Sono questioni di notevole rilievo per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e operatori economici, considerati gli effetti che le notizie inserite nel Casellario possono produrre sulla valutazione dell’affidabilità professionale e sulla partecipazione alle successive procedure di affidamento.

Sul tema interviene il TAR Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, con   la sentenza n. 12741 del 13 luglio 2026, che ha annullato un provvedimento di annotazione adottato dall’ANAC oltre il termine previsto dal proprio regolamento, ribadendo che l’esercizio di un potere suscettibile di incidere negativamente sulla posizione dell’operatore non può restare indefinitamente esposto all’inerzia dell’Autorità.

 

Dal contratto risolto all’annotazione ANAC: la vicenda esaminata dal TAR
La controversia ha riguardato un raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della progettazione esecutiva e di ulteriori servizi tecnici relativi alla rifunzionalizzazione di un immobile destinato ad archivio degli uffici giudiziari.

A seguito di contestazioni sulla tempestività e completezza degli elaborati, la stazione appaltante ha disposto la risoluzione del contratto e ha trasmesso all’ANAC il modello contenente la comunicazione della notizia ritenuta rilevante ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico.

Il raggruppamento ha impugnato inizialmente la segnalazione della stazione appaltante e, successivamente, mediante motivi aggiunti, il provvedimento finale con cui l’ANAC ha disposto l’annotazione.

Tra le censure formulate ha assunto rilievo il superamento del termine previsto dal regolamento dell’Autorità per la conclusione del procedimento. La comunicazione di avvio risaliva al 22 luglio 2024, mentre il provvedimento conclusivo è stato notificato il 12 marzo 2025. Secondo i ricorrenti, l’ANAC aveva concluso il procedimento oltre il termine massimo consentito.

 

Casellario ANAC e termini del procedimento: la disciplina applicabile
La controversia è stata regolata, ratione temporis, dal d.lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico approvato con Delibera n. 861 del 2 ottobre 2019.

Hanno assunto particolare rilievo:

  • l’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, relativo alla gestione del Casellario informatico;
  • l’art. 12 del Regolamento ANAC, concernente la fase preistruttoria;
  • l’art. 16, che disciplina le specifiche ipotesi di sospensione dei termini;
  • l’art. 17, che fissa in 180 giorni il termine per la conclusione del procedimento di annotazione;
  • gli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, rilevanti ai fini della valutazione delle pregresse vicende professionali nelle nuove gare.

Il TAR ha distinto, inoltre, tra il termine di trenta giorni previsto per la trasmissione della segnalazione, qualificato come ordinatorio, e il termine finale del procedimento di annotazione, ritenuto invece perentorio.

 

La segnalazione della stazione appaltante non è autonomamente impugnabile
Il primo principio chiarito dal TAR riguarda la natura della segnalazione trasmessa all’ANAC.

Secondo il Collegio, la comunicazione della stazione appaltante costituisce un atto prodromico ed endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva. L’atto che incide concretamente sulla posizione dell’operatore è infatti il provvedimento finale con cui l’Autorità decide di inserire la notizia nel Casellario.

Gli eventuali vizi della segnalazione possono pertanto essere fatti valere in via derivata mediante l’impugnazione del provvedimento conclusivo dell’ANAC. Nel caso esaminato, essendo nel frattempo intervenuta l’annotazione, il ricorso originariamente proposto contro la sola segnalazione è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

 

Annotazione ANAC: il termine di 180 giorni è perentorio
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda la natura del termine fissato per la conclusione del procedimento. Il TAR richiama il proprio precedente orientamento secondo cui i 180 giorni previsti dall’art. 17 del Regolamento ANAC hanno carattere perentorio.

La conclusione si fonda, anzitutto, sull’ampiezza stessa del termine, pari a sei volte quello ordinariamente previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.

A ciò si aggiunge che il termine si colloca all’esito di un procedimento già caratterizzato da una fase preistruttoria potenzialmente lunga. Consentire ulteriori dilazioni significherebbe lasciare l’operatore economico esposto per un periodo indefinito agli effetti pregiudizievoli di una futura annotazione. L’esercizio del potere dell’ANAC non può quindi essere protratto sine die.

 

Preistruttoria e decisione finale: anche il termine complessivo di 270 giorni è vincolante
Il TAR precisa che, considerando anche la fase preistruttoria di 90 giorni, il termine massimo complessivo può raggiungere 270 giorni. Anche tale termine cumulativo deve essere rispettato.

La giurisprudenza richiamata dalla sentenza ha infatti riconosciuto carattere perentorio alla somma dei termini previsti per le due fasi del procedimento:

  • 90 giorni per la preistruttoria;
  • 180 giorni per l’istruttoria e la decisione finale.

L’Autorità può sospendere il decorso dei termini soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dal regolamento e per il periodo massimo consentito. Non tutte le interlocuzioni procedimentali producono quindi effetti sospensivi.

 

Le richieste di replica non sospendono automaticamente il procedimento
Uno degli aspetti più rilevanti sul piano operativo riguarda il calcolo delle sospensioni. L’ANAC sosteneva che il procedimento fosse rimasto sospeso fino al momento in cui la stazione appaltante aveva fornito i chiarimenti richiesti dall’Autorità.

Il TAR ha respinto questa ricostruzione. Le ipotesi di sospensione sono tipizzate dall’art. 16 del Regolamento e non possono essere ampliate in via interpretativa. In particolare, il termine concesso alla stazione appaltante per replicare alle osservazioni dell’operatore non rientra automaticamente tra le cause di sospensione previste dalla disciplina regolamentare.

Ne consegue che l’Autorità non può prolungare il termine finale computando come sospensione qualsiasi attività istruttoria o interlocuzione con le parti.

 

L’annotazione adottata oltre il termine è illegittima
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha accertato che il termine non era stato rispettato. A partire dalla comunicazione di avvio del procedimento, l’annotazione avrebbe dovuto essere adottata, considerando la sospensione riconosciuta per la presentazione delle memorie difensive, entro il 17 febbraio 2025.

Anche applicando il termine complessivo di 270 giorni decorrente dalla segnalazione del 10 giugno 2024, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 7 marzo 2025.

Il provvedimento finale, adottato e comunicato il 12 marzo 2025, risultava pertanto tardivo. Il TAR ha quindi annullato l’annotazione senza esaminare le ulteriori censure formulate dai ricorrenti, ritenendo assorbente la violazione del termine di conclusione del procedimento.

 

Annullamento dell’annotazione: l’obbligo dichiarativo resta
La sentenza contiene tuttavia una precisazione di particolare rilievo. L’annullamento dell’annotazione per tardività non comporta automaticamente l’irrilevanza della vicenda professionale sottostante.

L’operatore resta tenuto a dichiarare alle stazioni appaltanti, nelle successive procedure, i fatti astrattamente idonei a incidere sulla sua integrità o affidabilità, quando persistano i presupposti per la loro valutazione. L’obbligo dichiarativo non dipende infatti dall’avvenuto inserimento della notizia nel Casellario.

Una diversa interpretazione produrrebbe un risultato irragionevole: l’operatore sarebbe esonerato dal comunicare una vicenda professionale potenzialmente significativa soltanto perché l’ANAC non l’ha annotata o ha adottato tardivamente il relativo provvedimento. La stazione appaltante conserva quindi il potere di valutare autonomamente la risoluzione contrattuale dichiarata, anche qualora l’annotazione sia stata annullata per ragioni procedimentali.

 

Cosa devono fare ANAC, stazioni appaltanti e operatori economici
La sentenza offre indicazioni importanti per tutti i soggetti coinvolti.

Per l’ANAC, il punto centrale riguarda il controllo della decorrenza dei termini e delle eventuali sospensioni. L’Autorità deve distinguere le attività che determinano una sospensione espressamente prevista dalle interlocuzioni istruttorie prive di efficacia sospensiva, verificando separatamente il termine della preistruttoria e quello assegnato all’istruttoria e alla decisione finale.

La complessità degli accertamenti o la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti non consentono, da sole, di prolungare il procedimento. Ogni sospensione deve trovare fondamento nelle ipotesi previste dal regolamento ed essere computata nei limiti temporali consentiti.

Anche le amministrazioni segnalanti devono operare con particolare attenzione. Le comunicazioni trasmesse all’ANAC devono essere complete, tempestive e accompagnate dalla documentazione necessaria a rappresentare la vicenda contrattuale. Sebbene il termine di trenta giorni previsto per la segnalazione sia stato qualificato come ordinatorio, un invio tardivo o incompleto può comunque rallentare l’attività dell’Autorità e ridurre l’utilità dell’eventuale annotazione.

Per le stazioni appaltanti impegnate nella valutazione dei concorrenti, la pronuncia conferma che la consultazione del Casellario non esaurisce gli accertamenti sulle pregresse vicende professionali. Devono essere esaminati anche i fatti dichiarati direttamente dall’operatore, valutandone natura, gravità, attualità e incidenza sull’integrità o sull’affidabilità professionale.

Sul versante dell’operatore economico, occorre tenere distinti il piano procedimentale e quello sostanziale. L’annullamento dell’annotazione per tardività elimina il provvedimento adottato dall’ANAC, ma non determina automaticamente l’irrilevanza della vicenda che ne costituiva il presupposto.

Nelle successive procedure di gara, l’operatore dovrà quindi rappresentare la vicenda in modo completo, precisando:

  • che l’annotazione è stata annullata;
  • che l’annullamento è intervenuto per tardività del procedimento;
  • l’eventuale pendenza del giudizio sulla risoluzione contrattuale;
  • ogni ulteriore elemento utile alla valutazione della stazione appaltante.

Una dichiarazione formulata in questi termini consente di assicurare la necessaria trasparenza, senza attribuire all’annullamento dell’annotazione effetti sostanziali che la sentenza non gli riconosce e lasciando alla stazione appaltante la valutazione della rilevanza della vicenda nel caso esaminato.

 

Termini ANAC e dichiarazioni di gara: i principi operativi della sentenza
Con la sentenza n. 12741/2026 il TAR Lazio ribadisce che il procedimento di annotazione nel Casellario ANAC deve svolgersi entro un quadro temporale definito, che l’Autorità non può ampliare mediante sospensioni prive di una specifica base regolamentare.

Il termine di 180 giorni previsto per l’istruttoria e la decisione finale ha natura perentoria. Quando viene considerata anche la fase preistruttoria, il limite complessivo può raggiungere 270 giorni, ferme restando le sole sospensioni ammesse dalla disciplina applicabile.

Nel caso esaminato, il superamento di entrambi i possibili termini di riferimento ha determinato l’annullamento dell’annotazione, senza che fosse necessario esaminare le ulteriori contestazioni relative al merito della vicenda.

La pronuncia separa però nettamente gli effetti dell’illegittimità procedimentale dalla rilevanza del fatto sottostante. L’eliminazione dell’annotazione non rende inesistente la risoluzione contrattuale e non esonera automaticamente l’operatore dal rappresentarla nelle gare successive, quando ricorrano ancora i presupposti per la sua valutazione.

Il principio operativo che emerge è dunque duplice: l’ANAC deve rispettare i termini entro i quali può validamente adottare l’annotazione, mentre l’operatore deve continuare a garantire la trasparenza sulle vicende professionali rilevanti. Spetterà poi alla singola stazione appaltante stabilire, attraverso una valutazione autonoma e motivata, se il fatto dichiarato incida sull’integrità o sull’affidabilità del concorrente.

 

 

 

FONTI    Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti       “LavoriPubblici.it”

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