Il Rup, con adeguata motivazione, può avvalersi di soggetto esterno per la valutazione facendone proprio l’operato
Il Rup, per l’attività istruttoria del sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia può avvalersi anche di soggetto esterno alla stazione appaltante con adeguata motivazione. In questo senso la sentenza del Tar Piemonte, sez. I, n. 1603/2026.
Il tema
La sentenza, tra le diverse censure, affronta la questione relativa alla possibilità (o meno) del Rup di nominare/individuare un consulente esterno per la verifica della potenziale anomalia dell’offerta.In relazione a questo aspetto, il giudice conferma come non vi sia alcun dubbio circa l’ammissibilità “della nomina da parte de Rup di un consulente esterno ad hoc ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta”.
La sentenza
Il collegio ricorda che risulta orientamento consolidato la possibilità che “nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del Rup” questi possa avvalersi del supporto “della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il Rup della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; Sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602)”.
Nella sottolineatura appena riportata, quindi, si deducono due sostanziali indicazioni circa il corretto modus operandi del responsabile unico del progetto – in ogni caso terminale finale di ogni procedimento o sub-procedimento nell’ambito dell’attività contrattuale con correlata responsabilità. In primo luogo, nello svolgimento di attività complesse – quale può essere la verifica della potenziale anomalia dell’offerta aggiudicataria -, il Rup può avvalersi di altre professionalità interne (ad esempio la stessa commissione di gara e/o struttura di supporto) ma, evidentemente anche esterne.Nel caso di specie, tra le varie doglianze, è proprio la nomina/individuazione di un soggetto esterno ad essere contestata dalla ricorrente.
Il giudice non condivide la doglianza e con debiti richiami giurisprudenziali, oramai consolidati (Cons. Stato, Sez. V, 11/10/2021, n. 6784), ricorda che “qualora il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni”.
Se questa prerogativa, e la precisazione risulta di particolare pregio, – afferma la sezione -, non si ritenesse ammissibile si potrebbe verificare l’effetto paradossale di ritenere tollerabile “la possibilità di una accettazione pedissequa dell’offerta di un concorrente affidandosi alle giustificazioni rese senza possibilità di verificarne concretamente l’attendibilità. (Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2020 n. 3602; conforme Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 2022, n. 10365) (TAR Veneto, Sez. II, 20/01/2025 nn. 89 e 90)”.
Ovviamente il Rup può affidare l’incarico solo se coincide con il dirigente/responsabile del servizio, in difetto si deve limitare a prospettarne le esigenze/necessità. La prerogativa in parola non sembra neppure esclusa dal bando tipo n. 1, adottato con la deliberazione n. 148/2026 – in tema di forniture e servizi sopra soglia -, in cui si prevede la competenza circa la conduzione del sub-procedimento a cura o del Rup o del responsabile di fase (eventuale) purché con competenza sull’adozione del provvedimento del primo, di avvalersi di altre professionalità al fine di valutarne “la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità”.
La valutazione sull’equivalenza
Ulteriore aspetto pratico preso in considerazione dalla sentenza è il fatto che nella relazione finale, sulla valutazione delle equivalenze tra contratto collettivo richiesto e contratto proposto, il Rup si è espresso in termini di “preso atto” della istruttoria/valutazione condotta dal consulente esterno. Il giudice spiega che “A dispetto della formula utilizzata («II Rup prende atto della perizia asseverata e prosegue con l’istruttoria della gara»)” la relativa verbalizzazione “non lascia dubbi sul fatto che il Rup abbia fatto propria la relazione peritale, di cui ha richiamato sinteticamente il contenuto ritenendo congrua l’offerta economica sul personale” e quindi debitamente provata/dimostrata l’equivalenza dei contratti.
La sottolineatura, quindi, conferma che sia l’esternalizzazione dell’incarico, come nel caso di specie, sia il richiesto, eventuale, ausilio di organi/soggetti interni alla stessa stazione appaltante non possono spogliare il responsabile unico delle proprie responsabilità finali sulla decisione concreta/effettiva. In questo senso, nella relazione illustrativa del bando tipo n. 1 citato, l’Anac ricorda che “in conformità a quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) dell’allegato 1.2 al Codice, è stata rimessa alla stazione appaltante, sulla base del proprio modello organizzativo, la scelta di demandare al Responsabile di fase le attività istruttorie del subprocedimento di anomalia dell’offerta, quali la richiesta dei giustificativi e degli ulteriori elementi istruttori che eventualmente si ritenga necessario acquisire, fermo restando che il provvedimento di esclusione finale è rimesso inderogabilmente al Responsabile Unico di Progetto”.
Come visto le attività istruttorie possono essere demandate anche a soggetto esterno – ovviamente con debita motivazione circa l’assenza di professionalità interne -, con la possibilità, come anche evidenzia l’Anac, di assolvere all’obbligo di motivare i provvedimenti assunti “anche per relationem, rinviando all’istruttoria condotta” dai soggetti coinvolti (cfr. Consiglio di Sato, sezione V, sentenza n. 916 del 4 febbraio 2026).
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
