Un emendamento al Decreto Infrastrutture e PNRR autorizza le stazioni appaltanti a fermare, su richiesta dell’impresa, la trattenuta con cui rientra l’anticipazione del prezzo. Una misura di sola liquidità, con tre condizioni cumulative, un termine al 31 dicembre 2026 e l’esclusione secca dei cantieri PNRR
Dovrà essere convertito entro il 25 agosto il Decreto Legge 26 giugno 2026, n. 107 recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”, c.d. “Decreto Infrastrutture e PNRR”, il cui testo, se verrà approvato con le modifiche proposte, contiene un’importante novità in tema di appalti.
Nel corso dell’esame in Commissione Bilancio alla Camera è stato approvato un emendamento che introduce l’articolo 1-bis, dedicato alla sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici, confluito nel testo licenziato per l’Aula, tuttora in prima lettura alla Camera e che dovrà poi affrontare il passaggio al Senato.
Recupero dell’anticipazione del prezzo: cosa prevede l’articolo 1-bis
Il comma 1 dell’articolo 1-bis autorizza le stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, a sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), con riferimento agli appalti di lavori in corso di esecuzione.
Per capire il peso della misura serve tenere presente come funziona il recupero. L’anticipazione è una somma che la stazione appaltante versa all’appaltatore all’avvio dei lavori e che rientra progressivamente attraverso la trattenuta che i documenti contrattuali applicano, di regola in misura proporzionale, a ogni stato di avanzamento. Sospendere il recupero significa che, per il periodo di sospensione, l’impresa incassa il SAL senza quella decurtazione e restituisce l’anticipazione più avanti.
L’effetto, quindi, non è un contributo né una compensazione, ma uno spostamento in avanti di un’uscita finanziaria già dovuta. È una misura di liquidità pura, che non aumenta il corrispettivo dell’appalto e non incide sui prezzi contrattuali.
Obiettivo è fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente. Una misura di contenuto analogo era stata sollecitata dall’ANCE nell’audizione del 7 luglio 2026 davanti alla Commissione Bilancio, nell’ambito di un pacchetto di proposte presentate come di immediata applicazione e senza oneri per la finanza pubblica. In quella sede l’associazione aveva quantificato, da febbraio 2026, rincari attorno al 53 per cento sul bitume, fino al 100% sui prodotti plastici e attorno al 20% sul tondo per cemento armato.
La sospensione non è a tempo indeterminato e vive dentro tre condizioni cumulative, ossia il tempo strettamente necessario, i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e il termine finale del 31 dicembre 2026.
Anticipazione del prezzo negli appalti: la disciplina nel Codice Appalti
L’anticipazione del prezzo è la quota del corrispettivo che la stazione appaltante versa all’appaltatore prima dell’esecuzione, per consentirgli di avviare il cantiere senza anticipare per intero i costi di approvvigionamento e di organizzazione.
L’ art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 44 del D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti), la fissa nel 20 per cento del valore del contratto, con facoltà per i documenti di gara di elevarla fino al 30 per cento.
L’erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero secondo il cronoprogramma della prestazione. Quella garanzia si riduce gradualmente e automaticamente in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione e corresponsione degli interessi legali, se la prestazione non procede nei tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.
Il vigente art. 125 non disciplina espressamente le modalità del recupero, a differenza dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedeva la trattenuta graduale sull’importo di ogni certificato di pagamento. Nel Codice dei contratti quelle modalità sono rimesse ai documenti contrattuali, che di regola stabiliscono una trattenuta proporzionale su ciascuno stato di avanzamento fino al completo recupero entro la rata di saldo.
Quali contratti rientrano nella sospensione e quali restano fuori
L’articolo 1-bis riguarda esclusivamente gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione. Restano quindi fuori i contratti di servizi e di forniture, benché l’art. 125 del Codice dei contratti si occupi dell’anticipazione anche per quelle tipologie, con regole proprie per i contratti pluriennali, dove l’importo si calcola su ciascuna annualità contabile.
Un secondo perimetro, meno visibile ma non meno pesante, riguarda la disciplina applicabile ratione temporis. L’emendamento non richiama l’analoga previsione dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, che continua ad applicarsi ai procedimenti e ai contratti rientranti nel regime transitorio dell’art. 226, comma 2, del Codice dei contratti.
Resta infine l’esclusione più netta. Il comma 2 tiene fuori dalla sospensione gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’esclusione opera anche quando il finanziamento PNRR copre soltanto una quota dell’intervento e non sembra lasciare, in questi casi, margini di valutazione alla stazione appaltante.
La scelta è coerente con l’impianto vincolistico che accompagna le risorse del Piano e con i cronoprogrammi di milestone e target, ma lascia scoperta una parte rilevante dei lavori in corso, proprio quelli soggetti alle scadenze più stringenti.
Che cosa devono fare adesso stazioni appaltanti e imprese
Finché la legge di conversione non sarà pubblicata, la sospensione rimane un’ipotesi, realistica ma ancora non confermata. Le imprese che intendono avvalersene possono però iniziare a preparare l’istanza, perché la sospensione non è automatica e la stazione appaltante dovrà valutare la richiesta, la durata strettamente necessaria e la compatibilità con le risorse disponibili. Un’istanza documentata sull’andamento degli approvvigionamenti e sull’impatto dei rincari sul singolo cantiere ha evidentemente più possibilità di reggere quella valutazione di una richiesta generica.
Sul fronte delle amministrazioni conviene verificare per tempo quali contratti in esecuzione ricadrebbero nel perimetro, distinguendo i lavori dai servizi e dalle forniture, i contratti retti dal Codice dei contratti da quelli ancora nel regime transitorio, e soprattutto isolando gli interventi con qualunque quota di finanziamento PNRR.
FONTI “LavoriPubblici.it”
