Tar Campania: la stazione appaltante non ha il compito di «ricostruire» il contenuto dell’offerta
È legittima l’esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto se questi allega un documento errato anziché l’elemento «essenziale» richiesto dal disciplinare a pena di inammissibilità. Una diversa soluzione contrasterebbe con i princìpi generali di par condicio, massima partecipazione, correttezza, trasparenza, buona fede e affidamento oltre che con:
- il principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’ amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura di gara;
- il principio di autoresponsabilità del concorrente secondo cui quest’ultimo è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica.
Lo ha stabilito il Tar Napoli con la sentenza 13 agosto 2026, n. 4976.
La decisione del Tar
Una società partecipante a una procedura aperta per la fornitura di endoscopi da assegnare alle autorità sanitarie della Regione Campania era stata esclusa dalla gara perché, nel campo della piattaforma telematica destinato all’Allegato «Elenco prodotti offerti», aveva erroneamente inserito la documentazione relativa alle certificazioni Ce. La società impugnava il provvedimento di esclusione per violazione dell’articolo 101 ( Soccorso istruttorio) del codice dei contratti pubblici sostenendo che si sarebbe trattato di una «mera carenza formale», ininfluente sul contenuto dell’offerta, perché la stazione appaltante avrebbe potuto «ricavare tutti gli elementi essenziali dell’offerta (…), tentando di attingere ad ogni altra dichiarazione o documento presentati» quali le schede tecniche, le istruzioni del fabbricante e le etichette.
Tesi che non ha colto nel segno. Il Tar ha richiamato l’articolo 16 della lex specialis (« L’operatore economico inserisce… …la documentazione relativa all’offerta tecnica, secondo le modalità esplicitate nel manuale ‘Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione… a pena di inammissibilità …«) ritenendo l’adempimento ivi previsto un elemento «essenziale» dell’offerta. Motivo per il quale il Tar, da un lato, ha evocato il principio dell’autovincolo secondo cui quando l’Amministrazione stabilisce le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta a rispettarle, con la conseguenza che le è impedita la loro disapplicazione (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 17 luglio 2017, n. 3502). Dall’altro, ha affermato che «la differenza fra gli elementi essenziali dell’offerta e quelli inessenziali risiede in via di principio nella specifica valenza che solo i primi assumono ai fini della configurazione della volontà negoziale dell’offerente, tale per cui la mancanza dei detti elementi incide sulla validità dell’offerta e non è suscettibile di soccorso istruttorio». Dimodoché- argomenta il giudice amministrativo partenopeo sentenza in narrativa- «la Commissione non era tenuta a farsi carico del compito di tentare di ricostruire la fisionomia dell’offerta del concorrente».
Considerazioni
La sentenza è in linea con l’orientamento prevalente secondo cui all’operatore economico che partecipa a gare ad evidenza pubblica «è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media» ossia «una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo, quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 12 marzo 2024, n. 2372; in senso conforme Tar Umbria, sentenza 9 maggio 2025, n. 487: «…ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione; ciò, a fortiori, per le gare gestite in forma informatica, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti».
FONTI Pietro Verna “Edilizia & Territorio”
