Caricamento e validazione non bastano se manca l’invio finale: il TAR Lazio chiarisce il confine tra malfunzionamento della piattaforma, causa ignota e autoresponsabilità dell’operatore economico
Nelle gare telematiche, aver caricato tutti i documenti richiesti e avere completato la validazione dell’offerta non significa necessariamente averla presentata. Se la piattaforma prevede un ulteriore passaggio per perfezionare l’invio, anche quest’ultimo deve essere eseguito entro il termine stabilito dalla lex specialis, perché la presenza dei file all’interno del sistema non equivale alla loro trasmissione alla stazione appaltante.
Su questa distinzione si è concentrato il TAR Lazio, sez. V-quater, con la sentenza del 24 luglio 2026, n. 13626, relativa a una procedura nella quale l’operatore economico aveva completato la validazione dell’offerta appena tre secondi prima della scadenza, senza però riuscire a finalizzare l’invio entro il termine previsto dalla legge di gara.
La vicenda porta il giudice amministrativo a confrontarsi con alcuni profili ricorrenti nelle procedure digitali: il malfunzionamento della piattaforma, la rimessione in termini, la cosiddetta “causa ignota”, il principio di autoresponsabilità e il rapporto tra i principi del Codice Appalti e le regole fissate dalla lex specialis.
Gara telematica: cosa succede se l’offerta è validata ma non inviata entro la scadenza
La controversia riguarda una procedura ristretta telematica alla quale la ricorrente, dopo la fase di prequalifica, era stata invitata a presentare l’offerta attraverso la PAD “Acquisti in Rete”, gestita da Consip.
Secondo quanto sostenuto dall’operatore, tutta la documentazione richiesta era stata caricata tempestivamente e l’offerta era stata validata, mentre un’anomalia verificatasi nella fase conclusiva avrebbe impedito il completamento dell’invio.
La richiesta di rimessione in termini era stata respinta dalla stazione appaltante dopo le verifiche tecniche svolte da Consip, da cui era derivato il successivo ricorso al TAR.
La ricorrente sosteneva che i file di log dimostrassero il tempestivo completamento delle operazioni di caricamento e validazione e che il mancato perfezionamento dell’invio dipendesse da un problema tecnico non imputabile all’operatore. Contestava inoltre che la rimessione in termini fosse stata subordinata alla prova di un malfunzionamento della piattaforma, richiamando la giurisprudenza formatasi nei casi in cui, esclusa la negligenza del concorrente, non sia possibile individuare con certezza la causa del mancato perfezionamento dell’offerta.
Presentazione dell’offerta telematica: quando si perfeziona l’invio
Dalla documentazione acquisita risultava pacificamente che il caricamento era stato completato e che la procedura di validazione dell’offerta si era conclusa qualche secondo prima del termine.
Per il Collegio, però, la controversia non riguardava né il caricamento dei documenti né il completamento delle attività preparatorie, ma il perfezionamento dell’atto finale di presentazione dell’offerta entro il termine perentorio previsto dalla lex specialis.
La ricorrente aveva attribuito particolare significato a un’operazione online, il servizio “getPin”, sostenendo che essa rappresentasse già la fase conclusiva della trasmissione e che il messaggio restituito alle ore 18.00, termine ultimo di presentazione, fosse dovuto a un ritardo di elaborazione del server.
La ricostruzione accolta dal TAR è diversa. Sulla base delle spiegazioni fornite dall’Amministrazione e della documentazione tecnica acquisita, il servizio non coincideva con l’invio dell’offerta, ma con il reindirizzamento automatico dell’utente alla schermata riepilogativa, mentre l’effettivo comando di presentazione corrispondeva a una diversa operazione, della quale non risultava alcuna registrazione nei log riferiti alla ricorrente.
Il caricamento dei documenti e la validazione dell’offerta restano quindi fasi precedenti rispetto alla sua effettiva presentazione, quando il funzionamento della piattaforma richiede un ulteriore comando destinato a perfezionare l’invio.
Malfunzionamento della piattaforma: quando scatta la rimessione in termini
Una volta ricostruita la sequenza delle operazioni, il TAR ha escluso che nel caso esaminato si fosse verificata un’anomalia della piattaforma, ritenendo invece che fosse mancato il comando finale di invio entro le ore 18:00.
Neppure il messaggio con il quale il sistema comunicava la scadenza del termine viene considerato indicativo, da solo, di un problema tecnico. Il Collegio ha richiamato sul punto una sentenza del Consiglio di Stato relativa a una fattispecie analoga, nella quale era stato escluso che un simile messaggio potesse dimostrare il malfunzionamento del sistema.
La questione si intreccia con l’ art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato dalla ricorrente.
La norma stabilisce che le piattaforme di approvvigionamento digitale non possano alterare la parità di accesso degli operatori, impedire o limitare la partecipazione alle procedure oppure distorcere la concorrenza e prevede, inoltre, che stazioni appaltanti ed enti concedenti assicurino la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, eventualmente sospendendo il termine necessario al ripristino del sistema e prorogandolo in misura proporzionale alla gravità del problema.
Nel caso deciso dal TAR, però, le risultanze istruttorie hanno escluso proprio il presupposto del malfunzionamento, perché dai log non risultava alcuna anomalia del sistema, ma soltanto la mancata esecuzione del comando finale di invio entro la scadenza.
Causa ignota nelle gare telematiche: quando può essere invocata
La ricorrente aveva sostenuto che la rimessione in termini potesse trovare spazio anche in assenza della prova di un malfunzionamento, qualora non fosse stato possibile individuare con certezza l’origine del mancato perfezionamento della trasmissione.
Il TAR richiama sul punto il principio della cosiddetta “causa ignota”, ma ne esclude l’applicazione nel caso esaminato.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Collegio, tale principio opera quando non sia possibile accertare se il mancato perfezionamento della trasmissione dipenda dalla condotta dell’operatore economico oppure da un malfunzionamento del sistema informatico.
Qui, invece, i log consentivano di ricostruire la sequenza finale delle operazioni e permettevano, secondo il TAR, tanto di escludere problemi del sistema quanto di accertare che la ricorrente aveva completato la validazione soltanto tre secondi prima della scadenza, senza riuscire a concludere tempestivamente la procedura di presentazione.
Invio dell’offerta all’ultimo secondo e autoresponsabilità del concorrente
L’utilizzo dell’intero termine concesso non costituisce, di per sé, un comportamento negligente. Il concorrente può quindi utilizzare tutto il tempo messo a disposizione dalla legge di gara, ma la scelta di concentrare negli ultimissimi secondi le operazioni conclusive lo espone al rischio che la procedura telematica non riesca a perfezionarsi integralmente entro la scadenza.
A ciò si collega strettamente il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico nelle procedure telematiche, in forza del quale il concorrente deve programmare le attività di caricamento e trasmissione tenendo conto anche dei fisiologici tempi di elaborazione del sistema.
L’utilizzo dell’intero termine, quindi, non integra di per sé una condotta negligente; resta però a carico dell’operatore il rischio connesso alla scelta di concentrare negli ultimi secondi operazioni che richiedono tempi tecnici di elaborazione, quando non sia riscontrabile alcun malfunzionamento della piattaforma.
Offerta già caricata sui server: perché non equivale alla presentazione
Allo stesso modo, il TAR non ha condiviso la tesi secondo cui la presenza di tutti i dati dell’offerta sui server Consip, e dunque la loro asserita “giuridica disponibilità” da parte della stazione appaltante, avrebbe consentito di sanare la mancata finalizzazione dell’invio alla luce dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
A escludere questa possibilità era anche l’art. 51 delle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”, secondo cui l’invio dell’offerta avviene soltanto mediante la selezione dell’apposita funzione di “riepilogo e invio offerta”, che nel caso esaminato non risultava attivata.
Il fatto che i file fossero già presenti sui server non bastava quindi a considerarli trasmessi, perché la procedura richiedeva un ulteriore passaggio destinato a perfezionare l’invio.
Principio del risultato e lex specialis: i limiti alla sanatoria dell’offerta
Peraltro, i principi generali evocati dalla ricorrente non possono andare a discapito del principio di legalità, che nella fattispecie impone il rispetto della lex specialis e, con esso, della par condicio tra i concorrenti.
Anche il principio del risultato, quindi, non può essere utilizzato per superare una regola della procedura che imponeva il perfezionamento dell’invio entro il termine stabilito.
Rimessione in termini nelle gare telematiche: cosa devono verificare operatori e stazioni appaltanti
Il ricorso è stato respinto, perché l’offerta, pur essendo stata caricata e validata, non era stata definitivamente inviata entro il termine perentorio previsto dalla procedura.
Dalla decisione emerge anzitutto che il malfunzionamento comprovato della piattaforma e la “causa ignota” restano fattispecie distinte: nel primo caso opera la tutela prevista dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, mentre nel secondo l’incertezza riguarda proprio l’impossibilità di stabilire se il mancato perfezionamento dell’invio dipenda dall’operatore oppure dal sistema.
Diversa è la situazione affrontata nel caso in esame, nel quale i log hanno consentito di ricostruire la sequenza delle operazioni, di escludere un malfunzionamento e di accertare che il comando finale di invio non era stato eseguito entro il termine.
Per l’operatore economico, quindi, non è sufficiente verificare che i documenti siano stati caricati o che l’offerta sia stata validata, perché occorre completare anche il passaggio al quale la piattaforma collega l’effettiva trasmissione. L’intero termine può essere utilizzato, ma se le operazioni conclusive vengono concentrate negli ultimissimi secondi, i normali tempi di elaborazione del sistema restano a carico del concorrente, sempre che non emergano anomalie della piattaforma.
Se l’invio non viene perfezionato entro il termine e l’istruttoria consente di escludere problemi del sistema, non vi sono i presupposti per la rimessione in termini, né i principi generali del Codice consentono di considerare presentata un’offerta che è rimasta soltanto caricata e validata.
FONTI “LavoriPubblici.it”
