Il TAR Lombardia chiarisce quando la scadenza della certificazione di un professionista non comporta l’esclusione, se il requisito è già presente nel gruppo di lavoro e non si modifica l’offerta tecnica.
Nei servizi di architettura e ingegneria, la composizione del gruppo di lavoro può diventare uno dei passaggi più delicati della gara, soprattutto quando il disciplinare richiede professionalità specialistiche, certificazioni e competenze che possono concentrarsi anche nello stesso soggetto.
Con il BIM il problema si fa ancora più interessante, perché non sempre è sufficiente guardare al ruolo formalmente attribuito a ciascun professionista, ma è importante comprendere come la lex specialis costruisce il requisito e se questo debba essere verificato sul singolo componente oppure sul gruppo nel suo insieme.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 16 settembre 2026, n. 4216, ha affrontato proprio questo aspetto, insieme a quello, strettamente collegato, dei limiti entro cui una diversa distribuzione delle competenze già presenti nel gruppo può incidere sull’offerta tecnica.
Certificazione BIM scaduta: l’esclusione del gruppo è legittima?
La controversia riguarda una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di un nuovo edificio scolastico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito delle operazioni di gara, il raggruppamento ricorrente si era collocato al primo posto ma, durante la successiva verifica dei requisiti, la stazione appaltante ha approfondito la posizione del professionista indicato quale BIM Specialist Strutture, accertando che la relativa certificazione era già scaduta alla data fissata per la presentazione dell’offerta.
Da qui sono derivate l’esclusione del raggruppamento e la revoca della proposta di aggiudicazione, motivate dalla ritenuta mancanza del requisito professionale previsto dal disciplinare.
Su un punto il TAR non ha lasciato spazio a dubbi: la certificazione scaduta non era più spendibile nella procedura. La questione da risolvere era però diversa, perché bisognava stabilire se dalla sua scadenza potesse ricavarsi automaticamente che il raggruppamento, considerato nel suo complesso, fosse privo della professionalità richiesta.
Requisiti professionali negli appalti e art. 100 del Codice
La questione si inserisce nel quadro dell’ art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato espressamente dallo stesso TAR.
In via preliminare, infatti, il Collegio ha respinto anche l’eccezione secondo cui la clausola del disciplinare avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente, osservando che essa non aveva natura immediatamente escludente, ma si limitava a prescrivere requisiti speciali di idoneità professionale collegati all’oggetto dell’affidamento, come consentito dall’art. 100 del Codice.
La questione ha quindi riguardato il modo in cui quel requisito doveva essere verificato e, in particolare, la possibilità di considerarlo carente quando, sulla base della documentazione già prodotta, risultava invece presente all’interno del gruppo.
Professionalità BIM e certificazioni richieste dal disciplinare
Per comprendere il ragionamento seguito dal Collegio bisogna partire dalla disciplina di gara. Il disciplinare richiedeva che al gruppo di lavoro fossero aggiunte specifiche figure dotate di certificazioni BIM, tra cui BIM Manager, BIM Coordinator, CDE Manager e tre BIM Specialist riferiti alle discipline architettura, strutture e impianti.
La stessa lex specialis ammetteva però il possesso di più certificazioni in capo al medesimo professionista e prevedeva espressamente che un soggetto certificato come BIM Manager o BIM Coordinator potesse ricoprire anche il ruolo di BIM Specialist, purché possedesse la relativa certificazione e fosse comunque garantita la presenza di tre figure distinte per le tre specializzazioni richieste.
Nel gruppo figurava infatti un altro professionista, indicato come BIM Coordinator Strutture, che possedeva anche una certificazione BIM Specialist Strutture valida. Il soggetto era già indicato nella documentazione di gara e nella relazione tecnica quale componente del gruppo dei progettisti BIM, mentre le certificazioni possedute risultavano dal curriculum allegato all’offerta.
Il requisito, quindi, non doveva essere acquisito dopo la gara, perché era già presente all’interno del gruppo alla data di presentazione dell’offerta.
Requisiti BIM: la verifica riguarda il gruppo di lavoro
Il TAR ha ritenuto che la presenza di un altro componente già titolare della certificazione BIM Specialist Strutture consentisse, alla luce delle specifiche previsioni del disciplinare, di considerare soddisfatto il requisito professionale e rendesse quindi illegittima l’esclusione.
Il Collegio ha sottolineato che il professionista in questione faceva già parte del gruppo di lavoro e possedeva la certificazione richiesta sin dalla presentazione della domanda, per cui non veniva introdotto un nuovo soggetto né utilizzato un requisito acquisito successivamente, ma venivano semplicemente redistribuite competenze e ruoli tra professionisti già presenti nella compagine indicata dal concorrente.
Una conclusione che trova conferma nella stessa legge di gara, che non vieta il cumulo delle certificazioni ma lo ammette espressamente. Anche nei chiarimenti resi durante la procedura, del resto, la stazione appaltante aveva confermato che lo stesso professionista poteva svolgere le funzioni di BIM Specialist e BIM Coordinator, purché fosse in possesso di entrambe le certificazioni.
Il TAR ha quindi concluso che il gruppo contemplava tutte le figure professionali richieste anche senza fare affidamento sulla certificazione scaduta del professionista inizialmente indicato come BIM Specialist Strutture.
Ruoli BIM e modifica dell’offerta tecnica: quando non cambia il contenuto
Quanto alla possibilità di utilizzare come BIM Specialist Strutture il professionista indicato nell’offerta come BIM Coordinator, il TAR ha escluso che ciò determinasse una modifica successiva dell’offerta tecnica.
Il Collegio ha osservato anzitutto che il provvedimento di esclusione era stato motivato sulla ritenuta mancanza del requisito professionale e non su una presunta modifica dell’offerta. Questa diversa ragione, proposta successivamente per sostenere la legittimità dell’esclusione, avrebbe pertanto finito per integrare ex post la motivazione dell’atto.
Il TAR ha affrontato comunque anche il merito della questione e ha rilevato che il professionista destinato ad assumere le funzioni di BIM Specialist Strutture era già inserito nel gruppo di lavoro presentato in gara, sicché non si determinava alcuna variazione delle professionalità che componevano l’offerta.
Nel caso esaminato, e alla luce della formulazione della specifica lex specialis, ciò che assume rilievo non è una corrispondenza immutabile tra ciascun professionista e ogni singola attività indicata, ma la presenza nel gruppo, considerato unitariamente, di tutte le competenze necessarie all’esecuzione della prestazione.
A sostegno di questa conclusione il TAR ha richiamato anche Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2026, n. 3605, secondo cui, quando la disciplina di gara è costruita in questi termini, la valutazione deve essere compiuta sul gruppo di lavoro nel suo complesso e le competenze di un componente, purché già attestate negli atti di gara, possono essere utilizzate per supplire alle carenze di un altro.
Certificazione scaduta e falsa dichiarazione ex art. 98
La sentenza ha affrontato poi, per completezza, un secondo profilo, relativo alla contestazione di una presunta falsa dichiarazione.
Nel provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela era stato infatti sostenuto che il concorrente avesse reso una falsa dichiarazione sul possesso della certificazione. Il TAR non ha condiviso questa impostazione, né sul piano fattuale né su quello giuridico.
Richiamando l’ art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, il Collegio ha ricordato che l’omissione o la non veridicità di una dichiarazione non determina, di per sé, l’esclusione, mentre le informazioni false o fuorvianti assumono rilievo quando siano suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante e concorrano alla valutazione sull’affidabilità e integrità dell’operatore.
Ma, prima ancora di arrivare a questa valutazione, il TAR ha escluso che nella vicenda vi fossero elementi sufficienti per ravvisare una dichiarazione decettiva: sebbene nel modulo predisposto dalla stazione appaltante fosse stata riportata soltanto la data di acquisizione della certificazione, il curriculum e la certificazione allegati alla relazione tecnica contenevano anche l’indicazione della relativa scadenza, per cui l’amministrazione disponeva sin dalla gara degli elementi necessari per verificare che quella certificazione non fosse più valida.
A ciò si aggiunge che il giudice amministrativo ha rilevato come nei provvedimenti impugnati mancasse una valutazione specifica sulla reale capacità della dichiarazione contestata di incidere sul processo decisionale della stazione appaltante e sulla complessiva affidabilità dell’operatore.
Requisiti BIM e gruppo di lavoro: gli effetti operativi della sentenza
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati, ritenendo accertato il possesso del requisito.
La portata della pronuncia va quindi individuata senza trasformarla in una regola generale sulla fungibilità dei professionisti: il giudice non ha sanato una certificazione scaduta, che resta inutilizzabile, e non ha consentito al concorrente di procurarsi dopo la gara una professionalità mancante, ma ha accertato, piuttosto, che il requisito richiesto dalla lex specialis era già posseduto da un altro componente del gruppo, già indicato negli atti di gara e già titolare della certificazione necessaria.
È venuto così meno il presupposto sul quale era stata costruita l’esclusione: il gruppo di lavoro, considerato secondo le regole stabilite dal disciplinare, non era privo della professionalità richiesta.
Una distinzione importante anche sul piano operativo, perché separa il caso in cui il requisito esiste sin dall’origine, ma è distribuito diversamente tra le professionalità già dichiarate, da quello ben diverso in cui il concorrente tenti di rimediare dopo la scadenza del termine a una carenza effettiva dell’offerta.
FONTI “LavoriPubblici.it”
