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BIM negli appalti pubblici: quando l’Offerta di Gestione Informativa può essere richiesta in gara

Il Consiglio di Stato chiarisce che l’adozione del BIM, anche quando facoltativa, presuppone gli adempimenti organizzativi previsti dall’Allegato I.9. Un generico richiamo alla metodologia digitale non basta a rendere obbligatoria l’Offerta di gestione informativa

 

Quando una stazione appaltante può utilizzare il BIM anche fuori dai casi in cui è obbligatorio? È sufficiente richiamare la metodologia digitale nel disciplinare per imporre ai concorrenti la presentazione dell’Offerta di gestione informativa? E quali adempimenti organizzativi devono precedere una gara impostata secondo logiche BIM?

Sono questioni destinate ad assumere un peso crescente nella progettazione e nell’esecuzione dei contratti pubblici, anche alla luce dell’entrata a regime dell’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sul tema interviene il Consiglio di Stato, con  la sentenza del 7 settembre 2026, n. 6834, che ha chiarito i presupposti per l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e, soprattutto, il rapporto tra organizzazione interna della stazione appaltante e obblighi documentali imposti agli operatori economici.

 

BIM in gara: il caso esaminato dal Consiglio di Stato
La controversia riguardava una procedura bandita nel dicembre 2024 per la riqualificazione energetica e impiantistica di una casa dello studente a Trieste.

L’intervento consisteva in lavori di manutenzione straordinaria su un edificio esistente, non originariamente realizzato in BIM. La stazione appaltante aveva comunque deciso di utilizzare la metodologia come progetto pilota, inserendo nella documentazione di gara un Capitolato informativo e alcuni richiami alla gestione digitale del processo.

Il raggruppamento secondo classificato contestava l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, o comunque penalizzata, per non avere presentato l’Offerta di gestione informativa, mentre lo stesso ricorrente l’aveva prodotta.

Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato ha confermato la decisione.

 

BIM negli appalti pubblici: cosa prevede l’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023
Il riferimento centrale è l’  art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal correttivo.

Dal 1° gennaio 2025 l’utilizzo del BIM è obbligatorio per la progettazione e realizzazione di opere nuove e di interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che si tratti di opere già realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Lo stesso art. 43 consente tuttavia alle stazioni appaltanti di adottare il BIM anche fuori dai casi obbligatori.

Questa facoltà non è libera da condizioni: l’  Allegato I.9 richiede che l’amministrazione abbia preventivamente predisposto un piano di formazione del personale, un piano per l’acquisizione e la manutenzione degli strumenti hardware e software e un atto di organizzazione che definisca ruoli, responsabilità, processi e flussi informativi.

 

Quando il BIM non è obbligatorio negli appalti pubblici
Il primo chiarimento del Consiglio di Stato riguarda l’applicabilità temporale e oggettiva dell’art. 43. La gara era stata bandita nel dicembre 2024 e, pertanto, prima dell’entrata in vigore dell’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, l’intervento aveva natura di manutenzione straordinaria su un edificio che non era stato originariamente realizzato in BIM. Per entrambe le ragioni, la procedura non rientrava nei casi di utilizzo obbligatorio dei metodi digitali.

 

Anche il BIM facoltativo richiede un’organizzazione preventiva
È questo il passaggio centrale della decisione. Il fatto che il BIM non fosse obbligatorio non impediva alla stazione appaltante di adottarlo volontariamente.

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, l’esercizio di tale facoltà presuppone comunque il rispetto delle condizioni organizzative previste dall’Allegato I.9.

Nel caso concreto, l’amministrazione aveva approvato il piano di formazione, il piano per le dotazioni informatiche e l’atto organizzativo solo nel settembre 2025, quindi dopo la pubblicazione del bando.

Da qui la conclusione: la stazione appaltante non poteva pretendere, già in quella procedura, adempimenti BIM ulteriori rispetto a quelli effettivamente previsti e sostenuti da un adeguato assetto organizzativo interno.

 

Il semplice richiamo al BIM non rende obbligatoria l’OGI
Altro passaggio di particolare interesse riguarda l’Offerta di gestione informativa.

Il Consiglio di Stato ha escluso che la semplice presenza di riferimenti al BIM o del Capitolato informativo fosse sufficiente a rendere l’OGI un documento essenziale dell’offerta. La lex specialis doveva essere letta nel suo complesso.

Nel caso esaminato, il disciplinare non inseriva l’OGI tra i documenti obbligatori dell’offerta tecnica. Per il criterio oggetto di contestazione era richiesta una relazione tecnica; la mancata presentazione della relativa documentazione non comportava l’esclusione, ma al massimo l’attribuzione di zero punti.

Il Piano di gestione informativa, inoltre, era espressamente previsto nella fase esecutiva e non in quella di gara.

 

Capitolato informativo, OGI e PGI: quali differenze contano in gara
La decisione consente di distinguere con maggiore precisione i diversi documenti del processo informativo.

Il Capitolato informativo è predisposto dalla stazione appaltante e definisce i requisiti informativi del processo.

L’Offerta di gestione informativa è invece il documento con cui il concorrente espone le modalità attraverso cui intende rispondere a tali requisiti, ma diventa necessaria solo quando la lex specialis la richiede espressamente.

Il Piano di gestione informativa appartiene invece, di regola, alla fase successiva all’aggiudicazione.

La presenza del Capitolato informativo, pertanto, non determina automaticamente l’obbligo di presentare anche l’OGI.

 

BIM e lex specialis: cosa devono verificare stazioni appaltanti e operatori
La sentenza offre indicazioni particolarmente utili per le stazioni appaltanti.

La prima riguarda la sequenza corretta degli adempimenti: prima di impostare una gara in BIM, anche in via sperimentale, l’amministrazione deve dotarsi degli strumenti organizzativi richiesti dall’Allegato I.9. Il BIM non può essere ridotto a una clausola del disciplinare, ma presuppone una struttura interna effettivamente pronta a gestire processi, flussi e responsabilità digitali.

La seconda riguarda la redazione della lex specialis. Se l’amministrazione intende rendere obbligatoria l’OGI, deve prevederlo in modo espresso, inserirla tra i documenti dell’offerta e chiarire le conseguenze della sua eventuale omissione.

Per gli operatori economici, invece, la pronuncia conferma che i richiami generici alla metodologia BIM non possono essere letti isolatamente. Occorre verificare se la documentazione di gara attribuisca effettivamente natura obbligatoria al singolo documento e quale funzione gli assegni all’interno della procedura.

 

BIM in gara: le indicazioni per stazioni appaltanti e operatori
La sentenza n. 6834/2026 del Consiglio di Stato chiarisce che l’utilizzo del BIM negli appalti pubblici non dipende soltanto dall’oggetto della gara o dalla volontà della stazione appaltante.

Quando il BIM è obbligatorio, devono ricorrere i presupposti temporali e oggettivi previsti dall’art. 43. Quando invece è adottato volontariamente, l’amministrazione deve comunque avere già predisposto gli strumenti organizzativi previsti dall’Allegato I.9.

Allo stesso modo, gli obblighi a carico dei concorrenti devono risultare chiaramente dalla lex specialis.

Prima di chiedere agli operatori di lavorare in BIM, la stazione appaltante deve essere essa stessa organizzata per gestirlo; e se vuole rendere obbligatoria l’OGI, deve dirlo espressamente negli atti di gara.

 

 

 

FONTI           Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti                “LavoriPubblici.it”

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