La Cassazione chiarisce il rapporto tra prescrizioni dell’organo di vigilanza, DUVRI e responsabilità del datore di lavoro: la mancata indicazione di una misura ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 non impedisce al giudice penale di valutarne l’esigibilità quando è collegata al rischio che ha determinato l’infortunio
Fino a che punto il datore di lavoro può fare affidamento sulle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza dopo un infortunio e, soprattutto, l’assenza di una determinata prescrizione può essere utilizzata per sostenere che quella misura di sicurezza non fosse dovuta?
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 28 luglio 2026, n. 28518, nella quale viene esaminata la responsabilità per il grave infortunio di un lavoratore esterno avvenuto all’interno di un impianto.
La Corte ha separato il piano della procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994, finalizzata alla regolarizzazione delle contravvenzioni prevenzionistiche, da quello dell’accertamento della colpa per un reato di evento: le misure indicate dall’organo di vigilanza non vincolano il giudice e la loro osservanza non impedisce di verificare se, rispetto al rischio che ha prodotto l’infortunio, fossero esigibili ulteriori interventi organizzativi.
Sicurezza sul lavoro: le prescrizioni degli ispettori non esauriscono gli obblighi del datore di lavoro
Il lavoratore, dipendente di un’impresa esterna, si trovava presso l’impianto di betonaggio per effettuare attività di campionamento e verifica del calcestruzzo quando, durante una manovra in retromarcia, veniva investito da un’autobetoniera e schiacciato tra il mezzo e una struttura metallica, riportando gravi lesioni.
La contestazione formulata nei confronti del datore di lavoro riguardava l’omessa predisposizione di una postazione dedicata, sicura, adeguatamente segnalata e protetta per l’esecuzione delle prove di conformità del calcestruzzo, separata quindi dalla zona nella quale circolavano e manovravano i mezzi.
Sul punto la Cassazione ha confermato la tenuta del ragionamento dei giudici di merito, secondo i quali l’ampiezza dell’area e le caratteristiche dell’impianto permettevano di individuare una piazzola nella quale svolgere le operazioni di controllo senza esporre il lavoratore alle manovre dei mezzi, ritenendo non accoglibile la diversa ricostruzione difensiva secondo cui la conformazione dell’impianto avrebbe reso impossibile una simile soluzione organizzativa.
DUVRI e rischio interferenziale: non basta individuare il rischio
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il rapporto tra valutazione del rischio e sua effettiva gestione, perché la Cassazione ha precisato che l’infortunio non viene ricondotto alla mancata individuazione dell’interferenza, dato che quel rischio era già stato considerato nel DUVRI.
La responsabilità è stata invece collegata alla mancata attuazione delle misure necessarie a governare un rischio già individuato e che il datore di lavoro avrebbe dovuto preventivamente adottare. La Corte ha ricostruito l’addebito non come omissione della valutazione del rischio interferenziale, ma come mancato adempimento degli obblighi di prevenzione connessi alla presenza, nel luogo di lavoro, di un dipendente di un’altra impresa.
La distinzione ha un peso rilevante nella gestione della sicurezza aziendale, perché la previsione del rischio nel DUVRI non conclude il processo prevenzionistico: quando una situazione pericolosa è stata individuata, devono seguire misure organizzative e prevenzionistiche capaci di governarla nell’organizzazione reale delle lavorazioni.
Nel caso esaminato, il rischio nasceva dalla sovrapposizione tra l’attività del lavoratore impegnato nelle prove sul calcestruzzo e la circolazione dei mezzi nell’impianto; la misura ritenuta esigibile consisteva quindi nella separazione delle due attività mediante una postazione dedicata e protetta.
Lavoratori esterni: quali obblighi di sicurezza gravano sul datore di lavoro
La circostanza che il lavoratore infortunato dipendesse da un’altra impresa non modifica il ragionamento della Corte, che ha richiamato gli artt. 63 e 64 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), collegandoli alle misure generali di tutela previste dall’art. 15, tra cui la riduzione dei rischi alla fonte e la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti.
La protezione non viene fatta dipendere dal rapporto di lavoro con l’impresa che gestisce l’ambiente nel quale il rischio è presente. Secondo la Cassazione, la riduzione del rischio alla fonte tutela chiunque debba confrontarsi con quel rischio nel luogo di lavoro e lo stesso vale per la limitazione dei soggetti esposti, indipendentemente dal rapporto di lavoro, appalto, subappalto o fornitura.
Gli ermellini hanno inoltre posto l’accento sulla condizione del lavoratore esterno, normalmente meno vicino alle informazioni, alle procedure e alle prassi dell’impresa nella quale si trova a operare e, per questa ragione, bisognoso di una tutela adeguata anche attraverso la sua collocazione in aree meno rischiose. In questo quadro rileva anche l’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, sia con riferimento all’accesso alle zone caratterizzate da rischi gravi e specifici sia all’obbligo di vigilanza previsto dal comma 3-bis.
Il lavoratore, pur essendo dipendente di un’altra impresa, rientrava pertanto nella sfera di protezione collegata alla posizione di garanzia del datore di lavoro responsabile dell’organizzazione dell’impianto.
D.Lgs. n. 758/1994: quale valore hanno le prescrizioni dell’organo di vigilanza?
La difesa sosteneva che la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese nel processo dimostrassero come, dopo l’infortunio, l’organo di vigilanza non avesse ritenuto necessario prescrivere una specifica area dedicata alle prove sul calcestruzzo, reputando invece sufficiente intervenire sulla delimitazione e sulla segnalazione delle aree di transito dei mezzi.
Per il ricorrente, questo dato metteva in discussione la possibilità di considerare la postazione separata quale misura dovuta e, di conseguenza, anche il giudizio causale formulato dai giudici di merito.
La Cassazione non ha condiviso questa lettura e ha ricordato la funzione attribuita dal legislatore alla procedura degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994, diretta alla regolarizzazione delle contravvenzioni prevenzionistiche e alla loro eventuale estinzione attraverso l’adempimento della prescrizione e il pagamento della somma prevista dalla legge.
I contenuti tecnici della prescrizione e il successivo procedimento di ottemperanza, precisa la Corte, non hanno valore vincolante nell’accertamento della colpa specifica relativa a un reato di evento, quale quello di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.
La procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 persegue infatti finalità ripristinatorie, estintive e deflattive rispetto alle contravvenzioni alle quali si applica, mentre il giudizio sull’infortunio investe l’adeguatezza complessiva delle misure prevenzionistiche esigibili rispetto al rischio verificatosi.
Ne deriva che la mancata prescrizione della nuova area di campionatura non esclude la colpa del datore di lavoro e non impedisce al giudice penale di ritenere esigibili misure ulteriori o diverse rispetto a quelle indicate dall’organo di vigilanza.
Obblighi del datore di lavoro: cosa accade se gli ispettori non prescrivono una misura?
Il principio fissato dalla Cassazione impedisce quindi di attribuire alle prescrizioni dell’organo di vigilanza un significato che il D.Lgs. n. 758/1994 non assegna loro.
Se, nell’ambito della procedura amministrativa, viene prescritta una determinata soluzione, ciò non significa che le misure esigibili dal datore di lavoro si esauriscano in quella indicazione; allo stesso modo, la mancata prescrizione di un intervento non equivale ad affermare che quell’intervento fosse inutile o non dovuto.
Il parametro resta il rischio che il datore di lavoro era chiamato a governare nell’esercizio della propria posizione di garanzia e, nel caso in esame, quel rischio era rappresentato dalla presenza di un lavoratore impegnato nelle prove sul calcestruzzo all’interno di un’area interessata dalla movimentazione dei mezzi pesanti.
Infortunio e nesso causale: quando la misura omessa avrebbe evitato l’evento
Anche la contestazione relativa al nesso causale è stata respinta, richiamando il criterio secondo cui, nei reati colposi derivanti dalla violazione della normativa antinfortunistica, il giudizio controfattuale deve verificare se la condotta doverosa omessa avrebbe impedito l’evento con un elevato grado di credibilità razionale, senza richiedere una certezza assoluta sull’efficacia impeditiva della misura.
La postazione separata dalle zone di movimentazione delle autobetoniere non è stata considerata una generica misura capace di abbassare il livello complessivo di rischio, ma una soluzione direttamente funzionale a evitare l’esposizione che aveva prodotto l’infortunio.
L’evento è stato quindi ricondotto alla realizzazione dello stesso rischio che la regola cautelare violata avrebbe dovuto prevenire.
Condotta del lavoratore e di altri soggetti: quando resta la responsabilità del datore di lavoro
La difesa aveva richiamato anche la condotta del conducente, contestando una manovra eseguita senza adeguato controllo degli specchietti e segnalando la non conformità del dispositivo sonoro di retromarcia, oltre alla condotta della persona offesa, che sarebbe stata consapevole della pericolosità dell’area nella quale stava operando.
I giudici non hanno ritenuto tali elementi sufficienti a escludere la responsabilità del titolare della posizione di garanzia, perché l’eventuale concorso di altri soggetti non assume efficacia interruttiva quando le loro condotte rimangono comprese nell’area di rischio che la regola cautelare violata era destinata a governare.
Nel caso esaminato, sia il comportamento del conducente sia quello del lavoratore investito si inserivano nelle operazioni lavorative per le quali entrambi si trovavano nell’impianto e non potevano quindi essere qualificati come eccentrici o abnormi rispetto al rischio lavorativo.
DUVRI, prescrizioni ispettive e responsabilità: il principio della Cassazione
La valutazione documentale del rischio, l’attuazione delle misure e le prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza operano quindi su piani collegati, ma non sovrapponibili, perché la circostanza che una determinata misura non sia stata prescritta ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 non esaurisce la verifica sulle misure prevenzionistiche esigibili rispetto al rischio che ha prodotto l’evento, né consente al datore di lavoro di assumere il contenuto della prescrizione come limite dei propri obblighi.
Il riferimento resta il rischio presente nell’organizzazione e l’idoneità delle misure adottate a impedirne la realizzazione.
FONTI “LavoriPubblici.it”
