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Offerta economica, il rialzo va ricostruito dai dati già dichiarati

Tar Toscana: la commissione non può attribuire alla cifra indicata dal concorrente un significato diverso da quello desumibile dall’offerta. I chiarimenti sono ammessi per superare le ambiguità, non per modificare la proposta dopo la scadenza

 

Un’offerta economica non può essere modificata dall’amministrazione per correggere un dato che considera incompleto o incoerente. Prima di escluderla o di attribuirle un contenuto diverso occorre verificare se la volontà del concorrente sia già ricavabile con certezza dai dati contenuti nell’offerta. Se lo è prevale il contenuto effettivamente espresso; se resta ambigua può essere chiesto un chiarimento, ma senza consentire al concorrente di formulare dopo la scadenza una proposta diversa. È su questa distinzione che si fonda   la sentenza 1815/2026 del Tar Toscana. Il concorrente aveva indicato un rialzo del 300 per cento sulla base d’asta di 7.850,09 euro e, accanto alla percentuale, la somma di 23.550,27 euro. La commissione aveva considerato quest’ultima cifra come prezzo complessivo offerto, facendo scendere di fatto il rialzo a circa il 200 per cento. Per il Tar, invece, i dati dovevano essere letti insieme: 23.550,27 euro corrispondevano esattamente al 300 per cento della base d’asta e rappresentavano quindi l’importo del rialzo. Il valore complessivo dell’offerta, benché non scritto separatamente, risultava dalla semplice somma tra base d’asta e rialzo.

 

Il principio va oltre il caso concreto
La tutela della parità tra i concorrenti non impedisce invece di ricostruire un dato già espresso quando il risultato deriva direttamente e univocamente dagli elementi dichiarati, ma preclude la possibilità di correggere un’offerta quando, per farlo, occorre scegliere tra più possibili volontà del concorrente o introdurre un elemento economico che nell’offerta non esiste. Nel primo caso, infatti, non si cambia l’offerta dopo la scadenza, ma si attribuisce ai dati già presentati il significato che risulta dal loro collegamento.

È la linea che separa la correzione consentita dalla modifica postuma dell’offerta. La giurisprudenza ammette da tempo la rettifica quando la volontà effettiva è già riconoscibile nel documento e la correzione non richiede informazioni esterne; la esclude, invece, quando occorrerebbe ricostruire una volontà che l’offerta non permette di individuare con certezza. In questo senso, Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5638 ha ammesso la correzione del mero errore materiale soltanto quando la volontà sia desumibile dall’offerta stessa, senza una successiva scelta del concorrente.

Il nuovo Codice rende ancora più chiaro il confine. L’art. 101, comma 3, consente di chiedere spiegazioni sul contenuto dell’offerta tecnica o economica proprio per superare incertezze e individuarne l’esatto significato, ma vieta che attraverso il chiarimento l’offerta venga modificata. È il cosiddetto soccorso procedimentale: non serve a fornire dopo la scadenza un prezzo, un ribasso o un rialzo mancanti, ma a chiarire quale sia l’impegno economico già assunto con l’offerta presentata. Questo principio è stato ricostruito in termini netti da Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870 ed è oggi recepito espressamente dal Codice.

La distinzione è importante anche per leggere correttamente il passaggio della sentenza sul soccorso istruttorio. Il Tar rileva che, se la volontà del concorrente non fosse risultata già chiara, la commissione avrebbe dovuto chiedere un chiarimento anziché attribuire autonomamente all’offerta un rialzo del 200 per cento. Non significa che qualsiasi carenza dell’offerta economica possa essere sanata. Un conto è chiedere quale significato debba essere attribuito a dati già presenti e tra loro coordinabili; altro è permettere al concorrente di aggiungere un elemento economico mancante o di scegliere successivamente tra più possibili offerte. Nel primo caso si accerta una volontà già manifestata; nel secondo la si formerebbe o la si modificherebbe dopo la scadenza, alterando la parità della gara.

La decisione individua quindi anche un limite all’attività della commissione. Davanti a un’offerta apparentemente contraddittoria, la stazione apapltante non dispone di una terza possibilità consistente nel sostituire la propria ricostruzione economica a quella del concorrente. Deve prima verificare se il significato corretto emerga oggettivamente dall’offerta; se non emerge con sufficiente certezza ma può essere chiarito senza modificarla, deve chiedere spiegazioni; se invece manca un elemento essenziale e il chiarimento finirebbe per introdurlo ex novo, l’offerta non può essere completata successivamente.

Nel caso in oggetto il primo passaggio era già sufficiente. Il rialzo del 300 per cento era espressamente dichiarato e la cifra indicata accanto ad esso coincideva matematicamente con quel rialzo. Considerarla come prezzo complessivo significava non correggere un errore, ma attribuire al concorrente un’offerta economica diversa da quella risultante dai dati presentati. Per questa ragione il Tar ha annullato la valutazione economica e l’aggiudicazione, imponendo alla commissione di ricalcolare il punteggio sulla base del rialzo del 300 per cento e di riformulare la graduatoria.

 

 

 

FONTI            Dario Immordino          “Edilizia & Territorio”

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