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Gare delegate, la stazione qualificata deve verificare gli atti di gara per salvare la procedura

Tar Campania: la centrale di committenza non può limitarsi a un ruolo formale, deve vagliare e approvare i documenti predisposti dall’ente non qualificato. La mancata nomina espressa del Rup, invece, non invalida automaticamente la gara se le funzioni sono comunque attribuibili al responsabile dell’unità organizzativa competente

 

La vicenda, complessa, trattata dal giudice (del Tar Campania, sez. III, con sentenza n. 5666/2026) relativa all’aggiudicazione di una procedura finalizzata all’affidamento di un servizio di igiene urbana coinvolge anche aspetti di grande rilievo circa la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti ed i correlati risvolti pratici, anche nel campo dei lavori. In particolare, in relazione alle prerogative della stazione appaltante non qualificata che, appunto, delega l’appalto a stazione qualificata.

 

I rilievi del ricorrente
Secondo il ricorrente la procedura risultava viziata per violazione delle disposizioni in tema di qualificazione. La stazione appaltante qualificata, delegata alla indizione e svolgimento della procedura, avrebbe solo agito «formalmente». Secondo la censura, «tutta l’intelaiatura della stessa, in termini di elaborazione delle regole di gara poi delineate nel disciplinare, nel capitolato e nel piano industriale, è stata fornita» dalla stazione appaltante senza l’adeguata qualificazione. In pratica, agli atti di gara, la stazione appaltante qualificata avrebbe solo apposto il «proprio logo» limitandosi a poche modifiche di carattere formale. Altresì, viene segnalata una mera recezione con «con relativa intestazione e sottoscrizione, senza neppure premurarsi di ammantarli come propri» degli ulteriori atti di gara (tra cui il capitolato).

Altra specifica doglianza ha riguarda la nomina del Rup che, invece di appartenere alla stazione appaltante qualificata, veniva individuato dalla stazione appaltante senza qualificazione che avrebbe dovuto limitarsi alla nomina di un responsabile di procedimento. Questi accadimenti, secondo il ricorrente, sostanziano la «palese violazione dell’art. 62, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, che invece ascrive alla competenza della centrale di committenza la nomina del Rup, il quale è tenuto a curare (come recita la norma) «i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza».

Da notare che l’irrituale nomina – si aggiunge tra le censure – ha determinato anche un ulteriore implicazione negativa della «sottoposizione» del responsabile di fase (nominato impropriamente dalla stazione appaltante qualificata piuttosto che dalla stazione appaltante delegante) al Rup (nominato dalla stazione appaltante senza qualificazione).

 

La sentenza
Il giudice non nega che effettivamente le implicazioni della disciplina sulla qualificazione siano effettivamente quelle prospettate dal ricorrente ma rileva un aspetto sostanziale relativo al fatto che gli atti, pur predisposti da un ente senza qualificazione, in realtà sono stati poi vagliati e formalmente adottati dalla stazione appaltante con debita qualificazione. A tal riguardo, testualmente, in sentenza si rileva che seppur vero che la quasi totalità degli atti di gara (ad eccezione del disciplinare) sono stati adottati dalla Sa priva di qualificazione è altrettanto vero che gli stessi «sono stati opportunamente vagliati nella loro validità» dalla stazione appaltante qualificata delegata all’indizione e aggiudicazione della gara.

Pertanto, gli atti «adottati» dalla stazione appaltante senza qualificazione per essere regolari necessitano di ulteriore vaglio, verifica e specifica approvazione da parte della stazione qualificata. In questo senso, ripetutamente la stessa Autorità Anticorruzione opportunamente richiamata in sentenza.

L’Anac, (cfr., ex multis, la delibera 23 ottobre 2024 n. 465), al riguardo ha precisato che quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), «quest’ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità». Tra questi, ricorda il giudice, devono essere «inclusi i documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice, il provvedimento di aggiudicazione, in relazione ai quali l’Ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della maggiore competenza». La debita approvazione degli atti di gara, quindi, da parte della Sa qualificata vale a confermare la correttezza dell’operato (in questo senso già la sentenza del TarLazio Roma, Sez. I quater, n. 20698 del 20 novembre 2025, come confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 2460 del 24 marzo 2026).

 

La mancata nomina del Rup
Il ricorrente si lamenta anche del fatto che il responsabile unico del progetto non sia stato nominato dalla stazione appaltante qualificata come esige l’articolo 63 del codice dei contratti. È condivisibile la sottolineatura espressa dal giudice che pare coerente anche con il principio del risultato. In sentenza si ricorda che in assenza di Rup lo stesso coincide con il dirigente/responsabile del servizio (che, in questo caso, ovviamente risultava in capo alla stazione appaltante qualificata). A ciò si deve aggiungere il fatto che la mancata individuazione/nomina del Rup, salvo adeguate diversa dimostrazione da parte dell’interessato, non produce un effetto invalidante sulla procedura (proprio per il fatto che il Rup, in ogni caso, è sempre presente stante la coincidenza con il dirigente/responsabile del servizio).

In sentenza, però, si richiama la legge 241/90 piuttosto che l’articolo 15, del codice comma 2 il cui ultimo periodo spiega che «in caso di mancata nomina del Rup nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento». Per completezza è bene evidenziare che il nuovo codice ha affrancato il Rup dalla legge 241/90 visto che, nella nuova configurazione, lo stesso non è un mero responsabile di procedimento con mere funzioni istruttorie ma, a queste, aggiunge importanti poteri decisori (come previsto nell’allegato I.2).

 

 

FONTI          Stefano Usai              “Edilizia & Territorio”

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