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L’accordo quadro in corso non blocca una nuova gara

Il Tar Veneto riconosce alla stazione appaltante la libertà di riprogrammare gli acquisti in base ai fabbisogni e all’evoluzione del mercato, senza attendere la scadenza del precedente accordo. All’aggiudicatario non spetta l’esaurimento dei quantitativi stimati, salvo il rispetto delle soglie minime garantite

 

Nella programmazione delle forniture rientrano nell’ambito del potere discrezionale dell’Amministrazione la determinazione del fabbisogno da soddisfare con una procedura ad evidenza pubblica e la scelta dello strumento attraverso cui procedere all’approvvigionamento. Pertanto, la perdurante efficacia di un accordo quadro non cristallizza, per l’intero periodo di durata dello stesso, le valutazioni della stazione appaltante sul proprio fabbisogno, né preclude una nuova programmazione degli acquisti in funzione del fabbisogno da soddisfare con una nuova procedura di gara. Questo è quanto enunciato con  sentenza del Tar Veneto 2014/2026.

 

Il fatto
È stata indetta una procedura aperta per la fornitura in un accordo quadro con più operatori economici nonostante fosse ancora in corso un accordo quadro con il medesimo oggetto. Il contraente, ritenendo che la nuova procedura potesse incidere direttamente sul rapporto contrattuale in essere, ha presentato ricorso al Tar chiedendo l’annullamento degli atti della nuova gara. Ad avviso del ricorrente, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente modificato l’oggetto del precedente accordo quadro e, qualora fosse effettivamente sopravvenuta l’esigenza di soddisfare l’ulteriore fabbisogno, avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti del confronto competitivo, di cui all’art. 59 del Dlgs n. 36/2023, e del c.d. aumento del quinto, di cui all’art. 120 del medesimo decreto. In particolare, il ricorrente lamenta che la nuova procedura sottrarrebbe al precedente accordo quadro un fabbisogno già «contrattualizzato», senza che la stazione appaltante abbia preventivamente verificato la sua capacità residua e non essendo, quindi, dimostrata l’esigenza di indire una nuova gara.

 

La decisione
Il Collegio rileva in primis che la determinazione del fabbisogno da soddisfare con una procedura ad evidenza pubblica e la scelta dello strumento attraverso cui procedere all’approvvigionamento costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nella programmazione delle forniture. Di conseguenza, la perdurante efficacia di un accordo quadro non cristallizza, per l’intero periodo di durata dello stesso, le valutazioni della stazione appaltante sul proprio fabbisogno, né preclude una nuova programmazione degli acquisti in funzione del fabbisogno, dell’esperienza maturata nell’esecuzione dei contratti in essere, dell’evoluzione tecnologica e delle condizioni del mercato. Tali affermazioni sono coerenti con la stessa funzione di accordo quadro, strumento destinato a predeterminare le condizioni dei successivi contratti applicativi in relazione alle esigenze che si manifestano durante il periodo della sua efficacia, senza che all’aggiudicatario sia attribuito un diritto all’integrale esaurimento del valore massimo o delle quantità originariamente stimate dalla fornitura, fatto salvo il caso in cui sia previsto un minimo garantito per gli ordinativi di fornitura.

Nel caso in esame, l’accordo quadro iniziale qualificava le previsioni di fabbisogno contenute negli atti di gara come meramente indicative e suscettibili di variazione in diminuzione, facendo salva esclusivamente la percentuale minima garantita e senza attribuire al fornitore il diritto di pretendere quantitativi ulteriori rispetto a quelli espressamente garantiti. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la predetta soglia minima garantita è stata ampiamente superata e la scelta di indire una nuova gara è dipesa dal monitoraggio dell’esecuzione dei contratti derivanti dalla precedente procedura, dalla ricognizione dei fabbisogni, dall’analisi dei prezzi e dallo svolgimento di consultazioni preliminari di mercato.

 

 

 

FONTI         Silvana Siddi          “Edilizia & Territorio”

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