Rispondendo a un quesito di una stazione appaltante, l’Anac afferma che il compenso aggiuntivo del 10% va esteso anche ai professionisti che intervengono nella fase esecutiva perché anche a loro vengono richieste competenze specifiche
L’incremento del 10% dei compensi negli appalti che richiedono l’utilizzo del Bim va previsto non solo per i progettisti, ma anche per i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione e per i direttori dei lavori. Lo afferma l’Anac nel parere n.37/2026 del 14 ottobre scorso, firmato dal presidente Giuseppe Busia, in risposta (funzione consultiva) ad una richiesta inviata da una stazione appaltante in riferimento all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di un nuovo ospedale. L’ente chiedeva all’Anticorruzione se l’incremento del compenso dovesse ritenersi limitato alle sole attività di progettazione o se andasse esteso anche ai professionisti che intervengono nella fase esecutiva.
L’Authority richiama i contenuti del Codice degli appalti (art. 43), ricordando che dal 1° gennaio 2025, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti vige l’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su edifici esistenti quando il costo presunto dei lavori supera i due milioni di euro. Inoltre – viene ricordato – anche quando non vige l’obbligo di Bim, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevederne l’adozione inserendo nella documentazione di gara specifici punteggi premiali.
La risposta dell’Anac richiama, inoltre, i contenuti dell’allegato I.9 che affronta anche il tema del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, svolti mediante l’adozione della metodologia Bim. Più nel dettaglio, l’allegato I.9 (art. 1, comma 11) stabilisce che «se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all’interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi». Inoltre, «per il collaudo o la verifica di conformità, l’affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo». Dunque, secondo l’Anac, tali disposizioni estendono espressamente gli adempimenti digitali alla fase esecutiva e al controllo tecnico-contabile dei contratti pubblici.
C’è, poi, la questione della maggiorazione del compenso: il Codice prevede un incremento del 10% da applicare al calcolo degli onorari negli appalti in cui vi è l’obbligo di utilizzo del Bim. «Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento», viene specificato nell’allegato I.13 del Codice dei contratti. Dunque, sebbene l’Allegato I.13 sia riferito alla determinazione dei parametri per la progettazione, ricomprende in maniera espressa, tra le prestazioni che danno diritto all’incremento del 10% – fa notare l’Anac – «tutti i servizi» e «tutte le prestazioni oggetto di affidamento», nei casi indicati dalla norma.
Coerentemente con la normativa, il bando tipo numero due, sulle procedure aperte per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, specifica che la maggiorazione del 10% è applicabile anche alle procedure di affidamento della progettazione per le quali pur non sussistendo un obbligo di legge, è comunque previsto nel disciplinare l’obbligo di adozione del Bim.
Alla luce delle disposizioni del Codice (art. 43 e allegato I.9), «che assumono rilievo specifico anche nella fase esecutiva dei contratti pubblici», e tenuto conto delle disposizioni dell’allegato I.13 e delle indicazioni del bando tipo numero due, «si ritiene conclusivamente – scrive l’Anac – che «l’incremento percentuale pari al 10 per cento previsto dallo stesso art. 2, comma 5, per l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, trovi applicazione per tutti i servizi e per tutte le prestazioni oggetto di affidamento e non solo per i servizi di progettazione».
«Posto che la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono inclusi nel novero dei servizi di architettura e ingegneria, ove per l’appalto al quale gli stessi si riferiscono, sia richiesto l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Bim) ai sensi del citato art. 43 del d.lgs. 36/2023, la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 5, All. I.13 del Codice, deve essere riconosciuta anche per tali servizi», conclude il parere.
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
