Tar Piemonte : ciascuna impresa esecutrice deve possedere i requisiti, in proprio o tramite avvalimento, per la sola parte di lavori che le è assegnata. Il consorzio può eseguire direttamente le lavorazioni per cui le consorziate non sono qualificate, se dispone dei requisiti necessari
Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 2081/2026, si sofferma, ancora una volta, sul tema dell’applicabilità del cumulo alla rinfusa e afferma che l’art. 67 del Dlgs n. 36/2023 non richiede che ogni singola consorziata esecutrice sia qualificata per tutte le categorie previste dalla legge di gara. Tale previsione non si ricava neppure dal divieto del c.d. cumulo alla rinfusa in fase discendente, il quale impone solamente che le singole imprese consorziate esecutrici posseggano in proprio o tramite avvalimento contrattuale la qualificazione richiesta per la parte di lavori che ciascuna di esse dovrà eseguire.
Il fatto
In una gara per l’affidamento di lavori di un complesso tutelato, un concorrente presentava ricorso al Tar eccependo che il team aggiudicatario fosse privo dei requisiti di qualificazione richiesti dalla legge di gara, contestando la carenza di parte delle qualificazioni richieste per i lavori da parte delle consorziate esecutrici, non colmabile con il criterio del cumulo alla rinfusa («in fase discendente») venuto meno dopo il correttivo (Dlgs 209/2024) che ora ammette il prestito ope legis nella direzione “consorziata-consorzio”, mentre lo si esclude nella direzione “consorzio-consorziata”.
La decisione
Sul punto il Collegio, dopo aver passato in rassegna le novità del Correttivo, rileva però che il nuovo sistema non richiede che ogni singola consorziata esecutrice sia qualificata per tutte le categorie previste dalla legge di gara, né tale previsione si ricava dal divieto del c.d. cumulo alla rinfusa in fase discendente, il quale richiede solamente che le singole imprese consorziate esecutrici posseggano in proprio o tramite avvalimento contrattuale la qualificazione necessaria per la parte di lavori che ciascuna di esse dovrà eseguire. Un diversa interpretazione, ribadisce il collegio, finirebbe per trattare le consorziate esecutrici alla stregua di operatori economici che partecipano singolarmente alla procedura di gara e ciò si porrebbe in contrasto con la ratio della disciplina del codice dei contratti pubblici sui «consorzi non necessari» e con il principio del favor partecipationis.
Nel caso di specie, il possesso in proprio da parte del consorzio mandatario delle qualificazioni per tutte le categorie dei lavori, di cui si è assunto l’esecuzione nell’ambito del Rti controinteressato, unitamente alla sua natura di consorzio stabile tra imprese artigiane, consente, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, l’esecuzione da parte dello stesso in proprio dei lavori per i quali le consorziate esecutrici non abbiano le qualificazioni richieste.
FONTI Silvana Siddi “Edilizia & Territorio”
