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False dichiarazioni del direttore tecnico: i limiti alle sanzioni ANAC

Il Consiglio di Stato annulla la sanzione applicata a un’impresa per una dichiarazione non veritiera sull’unicità dell’incarico, precisando perché la mancata consultazione del portale ANAC non basta a dimostrare la colpa grave dell’operatore economico.

 

La presenza di una dichiarazione non veritiera nella documentazione trasmessa per ottenere l’attestazione SOA può comportare l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’impresa, anche quando le informazioni contestate provengono dal professionista incaricato della direzione tecnica.

L’accertamento della falsità, però, non basta a giustificare una sanzione, perché la responsabilità dell’operatore economico dipende anche dalle circostanze nelle quali la dichiarazione è stata acquisita e dalle verifiche che l’impresa era effettivamente tenuta a svolgere.

La disponibilità di strumenti informatici attraverso i quali controllare gli incarichi già presenti nelle attestazioni SOA ha reso più agevole l’acquisizione di queste informazioni, alimentando il dibattito sugli obblighi di diligenza degli operatori economici e sulle conseguenze della mancata consultazione delle banche dati. Una verifica tecnicamente possibile, infatti, non è necessariamente obbligatoria, né la sua omissione dimostra automaticamente una grave negligenza da parte dell’impresa.

Il Consiglio di Stato, con   la sentenza del 28 ottobre 2026, n. 7823, ha affrontato questi profili nell’ambito di una controversia relativa all’unicità dell’incarico del direttore tecnico, annullando una sanzione applicata dall’ANAC a un’impresa che aveva prodotto una dichiarazione non veritiera senza averne preventivamente controllato il contenuto attraverso il portale dell’Autorità.

 

Direttore tecnico e false dichiarazioni SOA: quando l’ANAC può sanzionare l’impresa
La vicenda ha avuto origine da un procedimento di qualificazione SOA, nel quale l’impresa aveva trasmesso all’organismo di attestazione il contratto di collaborazione con il professionista designato quale direttore tecnico e una dichiarazione sostitutiva del 31 ottobre 2024, resa ai sensi degli artt. 46 e seguenti del d.P.R. n. 445/2000, attestante anche l’assenza di analoghi incarichi presso altre imprese qualificate.

Dalle verifiche effettuate dalla SOA è emerso che il professionista risultava ancora formalmente direttore tecnico di un’altra impresa, poiché la lettera con cui aveva comunicato le proprie dimissioni era stata trasmessa e ricevuta dalla precedente società soltanto un mese dopo. Alla data della dichiarazione, pertanto, il precedente incarico non era ancora cessato, essendo il recesso efficace dal momento in cui la comunicazione è pervenuta al destinatario, secondo quanto previsto dall’art. 1334 del codice civile.

La SOA ha segnalato l’irregolarità all’ANAC, che ha avviato il procedimento sanzionatorio, concluso con l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 800 euro e di una sanzione interdittiva di 16 giorni.

L’Autorità ha ritenuto che l’impresa avesse agito quantomeno con colpa grave, avendo prodotto una dichiarazione non veritiera senza verificarne preventivamente il contenuto mediante la funzionalità di ricerca disponibile sul proprio portale istituzionale.

Il TAR ha confermato la legittimità della sanzione, ritenendo che l’accessibilità dello strumento informatico consentisse all’impresa di accertare agevolmente l’esistenza del precedente incarico e che l’omissione del controllo fosse sufficiente a giustificare il giudizio di colpa grave formulato dall’ANAC.

 

Unicità dell’incarico: obblighi e responsabilità per le false dichiarazioni
Secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3, dell’  Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, i soggetti designati quali direttori tecnici non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati e devono produrre una dichiarazione di unicità dell’incarico, richiesta per attestare il rispetto di una delle condizioni previste dalla disciplina della qualificazione SOA.

La dichiarazione che l’impresa acquisisce dal professionista è quindi funzionale alla dimostrazione del possesso di un requisito richiesto dalla normativa, mentre la sua natura di dichiarazione sostitutiva comporta l’applicazione del d.P.R. n. 445/2000, che riconduce al dichiarante la responsabilità delle informazioni rese, prevedendo all’art. 76 specifiche conseguenze penali in caso di falsità. La responsabilità personale del professionista non esclude quella dell’impresa che utilizza la dichiarazione ai fini della qualificazione, purché ne siano accertati i relativi presupposti.

Quando la dichiarazione viene utilizzata nell’ambito del procedimento di qualificazione SOA, alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000 si affiancano quelle del Codice dei contratti pubblici, che regolano la segnalazione delle irregolarità all’ANAC e l’esercizio del relativo potere sanzionatorio.

L’  art. 100, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 impone infatti agli organismi di attestazione di segnalare immediatamente all’ANAC le dichiarazioni false e la documentazione non veritiera presentate dagli operatori economici ai fini della qualificazione, mentre l’  art. 222, comma 13, disciplina il potere dell’Autorità di applicare sanzioni amministrative pecuniarie anche nei confronti dei soggetti che forniscono alle SOA dati o documenti non veritieri relativi ai requisiti richiesti.

La segnalazione della falsa dichiarazione apre quindi la strada agli accertamenti dell’Autorità, ma non comporta automaticamente l’applicazione di una sanzione, per la quale deve essere valutata anche l’imputabilità della condotta all’operatore economico. Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato nella sentenza, l’esercizio del potere sanzionatorio, nel rispetto delle garanzie proprie del sistema delineato dalla Legge n. 689/1981, richiede infatti l’accertamento del dolo o della colpa grave, senza che la responsabilità possa essere ricavata dalla sola inesattezza della documentazione prodotta.

 

Portale ANAC e colpa grave: perché la mancata verifica non basta
Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR e, richiamando le precedenti sentenze della stessa Sezione  n. 491/2022 e   n. 2790/2023, ha ribadito che il potere sanzionatorio dell’ANAC ha natura discrezionale e il relativo esercizio richiede un giudizio sull’imputabilità della falsa dichiarazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono trovare adeguata motivazione nel provvedimento.

Nella vicenda esaminata, questo giudizio era stato fondato esclusivamente sulla mancata utilizzazione della funzionalità di ricerca delle attestazioni SOA presente sul portale ANAC, attraverso la quale sarebbe stato possibile verificare se il professionista risultasse già incaricato della direzione tecnica presso un altro operatore economico qualificato.

L’Autorità e il TAR avevano considerato sufficiente questa omissione per configurare una colpa grave, facendo leva sulla facilità di accesso al servizio e sulla possibilità di ottenere le informazioni attraverso il codice fiscale del professionista. Il Consiglio di Stato ha invece esaminato la natura dello strumento e le indicazioni fornite dalla stessa ANAC in occasione della sua introduzione.

Con il  comunicato del Presidente del 5 maggio 2021, l’Autorità aveva illustrato la funzionalità di ricerca delle attestazioni SOA, invitando le imprese a utilizzarla prima della sottoscrizione del contratto di attestazione e raccomandandone la consultazione in occasione del rinnovo della qualificazione, della verifica triennale o delle modifiche relative al direttore tecnico.

Il comunicato suggerisce anche di conservare, per quanto possibile, una registrazione della ricerca effettuata, precisando che i risultati restituiti dal servizio non hanno valore certificativo. Dalla formulazione di queste indicazioni, il Consiglio di Stato ha ricavato che la consultazione costituisce uno strumento di supporto alle verifiche preliminari, senza rappresentare un adempimento obbligatorio per gli operatori economici.

La mancata utilizzazione del portale ANAC non è perciò sufficiente, da sola, a dimostrare la colpa grave dell’impresa, perché il carattere facoltativo della consultazione impedisce di far coincidere automaticamente l’omissione del controllo con una grave negligenza.

Seguendo questa impostazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’ANAC avrebbe dovuto esaminare anche le circostanze nelle quali era maturata l’irregolarità, a cominciare dal disallineamento temporale tra la data della lettera di dimissioni del direttore tecnico e quella della sua trasmissione alla precedente impresa, senza trascurare le osservazioni presentate dall’operatore economico sulle attività svolte prima della stipulazione del contratto di collaborazione.

Nella valutazione della condotta dell’impresa avrebbe dovuto essere considerato anche il comportamento della SOA, che non aveva sollecitato l’utilizzo della funzionalità di ricerca, sebbene il comunicato ANAC del 5 maggio 2021 prevedesse che gli organismi di attestazione ricordassero agli operatori economici l’opportunità di effettuare tale controllo.

Il provvedimento sanzionatorio non aveva invece adeguatamente esaminato questi elementi, avendo individuato la colpa grave nella sola mancata consultazione della banca dati, senza ricostruire le ragioni per le quali l’irregolarità dovesse essere imputata all’operatore economico a titolo di grave negligenza.

Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e annullato il provvedimento sanzionatorio dell’ANAC, avendo ritenuto insufficiente il giudizio di imputabilità formulato dall’Autorità. L’annullamento è derivato quindi dalle carenze dell’accertamento svolto, senza che i giudici abbiano escluso in termini generali la possibilità di attribuire all’impresa una responsabilità per le dichiarazioni non veritiere del direttore tecnico.

 

Nomina del direttore tecnico e attestazione SOA: le verifiche utili per l’impresa
Per le imprese che intendono conseguire o rinnovare l’attestazione SOA, la verifica degli incarichi già ricoperti dal professionista designato quale direttore tecnico rappresenta una precauzione utile, soprattutto quando la nomina segue la cessazione di un precedente rapporto con un altro operatore economico qualificato.

La consultazione del portale ANAC, pur non essendo imposta come adempimento obbligatorio, permette di acquisire informazioni che possono segnalare la necessità di ulteriori accertamenti, mentre la conservazione della documentazione relativa alle dimissioni, alle comunicazioni intercorse con il professionista e alle eventuali ricerche effettuate consente di ricostruire le attività svolte prima della richiesta di qualificazione.

Particolare attenzione merita il momento in cui il precedente incarico è effettivamente cessato, poiché la data riportata nella lettera di dimissioni può non coincidere con quella della sua ricezione da parte dell’impresa destinataria, come avvenuto nella vicenda esaminata dal Consiglio di Stato.

La documentazione raccolta durante il procedimento di qualificazione può inoltre essere utile qualora l’ANAC avvii un accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni, considerato che la valutazione della colpa grave deve tenere conto delle informazioni disponibili e delle verifiche effettivamente svolte dall’operatore economico. Anche la mancata consultazione del portale può essere presa in considerazione insieme ad altri elementi, senza che tale omissione sia sufficiente, da sola, a giustificare una sanzione.

Il giudizio di responsabilità deve quindi essere fondato sull’esame della condotta dell’impresa e delle circostanze nelle quali la dichiarazione è stata acquisita, individuando le ragioni per le quali l’eventuale omissione delle verifiche possa essere effettivamente qualificata come grave negligenza.

 

 

 

FONTI        “LavoriPubblici.it”

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