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Appalti, bando aggiudicato anche se il Durc è risultato negativo

La pronuncia del Tar Umbria

Bando aggiudicato anche se il Durc era negativo. Per il Tar dell’Umbria, sentenza n. 317 del 2021, un’interruzione nella regolarità contributiva, anche se avrebbe dovuto portare ad esclusione dalla partecipazione al bando, è tuttavia trascurabile se solo si tiene conto della successione di disposizioni in materia, per effetto della legislazione emergenziale. Respinto così il ricorso di una società di comunicazione che aveva contestato la procedura di assegnazione della gestione e organizzazione di una manifestazione culturale. Dalla ricostruzione della vicenda cristallizzata nella sentenza emerge con evidenza che nel corso del 2020 a carico della società aggiudicataria è emersa un’irregolarità contributiva sia sul versante Inps sia su quello Inail.

«Tale soluzione di continuità – ricorda il tar dell’Umbria – ai sensi dell’articolo 80, commi 4 e 6, decreto legislativo n. 50 del 2016, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, avrebbe dovuto condurre all’esclusione della concorrente, con conseguenze fondatezza delle censure di parte ricorrente. È stato, infatti, affermato da pacifica e diffusa giurisprudenza che, in caso di partecipazione alla gara di un’impresa con il Durc irregolare, la regolarizzazione postuma è irrilevante». A fare però decidere i giudici amministrativi (che ricostruiscono nel dettaglio la sequenza di norme che ha investito il tema) per la sostanziale irrilevanza delle omissioni contributive, sanate solo in un secondo momento, è stata però l’«incertezza interpretativa» generata a valle dall’alluvione normativa a monte che, nei mesi più “caldi” dell’emergenza sanitaria, ha condotto all’emanazione di una successione di norme in materia.

Incertezza interpretativa che, nella lettura dei giudici, ha toccato la stessa materia della persistenza in vigore degli obblighi Durc, tanto da avere poi richiesto una serie di circolari da parte di Inps e Inail. Negato anche il risarcimento, e per le stesse ragioni, visto che «l’obiettiva incertezza generata dal rapido ed alluvionale susseguirsi delle disposizioni normative nel periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica (…) rende scusabile l’errore in cui è incorsa l’aggiudicataria prima e la stazione appaltante poi».

 

FONTI : Giovanni Negri  “Edilizia e Territorio”











 

 

 

 











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