L’Autorità si è ispirata ai principi espressi con la direttiva europea 2019/1937
Anac, con la delibera n. 469/2021, ha adottato le nuove linee guida sul whistleblowing, superando quelle precedenti adottate con determinazione n. 6/2015. Nella predisposizione delle linee guida, Anac ha considerato i principi espressi in sede europea dalla Direttiva Ue 2019/1937, riservandosi eventualmente di adeguare le linee guida al contenuto della legislazione di recepimento da adottare entro il 17 dicembre 2021.
La prima parte riguarda l’ambito soggettivo di applicazione; la seconda parte chiarisce il ruolo svolto dal Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza che si sostanzia nel compimento di una significativa attività istruttoria, il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il responsabile l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte di Anac; la terza parte riguarda le procedure seguite da Anac che esercita il potere sanzionatorio.
La disciplina del whistleblowing considera le segnalazioni di condotte illecite provenienti solo dai seguenti soggetti: dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dipendenti degli enti pubblici economici, dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, restano esclusi ad esempio gli stagisti e i tirocinanti, pur svolgendo un’attività lavorativa in favore dell’amministrazione. Le amministrazioni a cui appartengono questi soggetti sono tenute a prevedere misure di tutela per il dipendente che denuncia gli illeciti.
Venendo all’ambito oggettivo e, quindi, le segnalazioni di condotte illecite e le comunicazioni di misure ritorsive, per le segnalazioni, il destinatario oltre ad Anac e all’Autorità giudiziaria e contabile, è il responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, il termine per la definizione dell’istruttoria da parte del responsabile è di sessanta giorni. Nel caso di segnalazioni destinate unicamente al superiore gerarchico, il segnalante non riceverà le tutele previste dalla normativa; in proposito, Anac auspica un coordinamento espresso tra l’articolo 54-bis del decreto 165/2001 e il Dpr 62/2013 (Codice di comportamento).
Per quanto riguarda le «comunicazioni di misure ritorsive», la norma prevede, invece, che esse siano trasmesse esclusivamente ad Anac.
I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico.
L’amministrazione che riceve le segnalazioni deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, questo anche per evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive, a tal fine è opportuna una gestione informatizzata delle segnalazioni. Il Responsabile e i componenti del gruppo di lavoro, da identificare con apposito atto organizzativo, che trattano i dati devono essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali, in caso di violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, tali soggetti non sono direttamente responsabili in quanto le eventuali violazioni sono imputabili al «titolare del trattamento», quindi l’amministrazione o l’ente in quanto persona giuridica.
Per tutelare la riservatezza, la segnalazione per legge non può essere oggetto di accesso documentale, per Anac è da escludere anche l’accesso civico generalizzato.
Per quanto riguarda le presunte comunicazioni di misure ritorsive, queste devono essere trasmesse esclusivamente ad Anac, il cui compito è quello di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione; il legislatore ha optato per un’inversione dell’onere probatorio stabilendo che l’onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere la misura, dovendo dimostrare che l’azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione.
Per Anac, qualora il whistleblower abbia posto in essere attraverso la segnalazione una condotta calunniosa, non può essere sanzionato disciplinarmente dall’amministrazione se non dopo l’accertamento in sede giudiziaria della responsabilità per dolo o colpa grave.
FONTI : Manuela Sodini “Edilizia e Territorio”
