La questione posta al giudice capitolino è abbastanza frequente
La questione posta al giudice capitolino (Tar Lazio, Roma, sezione I, sentenza n. 13469/2021) è abbastanza frequente: il ricorrente censura la verifica dell’anomalia, operata dalla stazione appaltante, sull’offerta aggiudicataria e il tentativo, a detta della dogliante non accettabile, dell’alterazione dell’originaria proposta per effetto di giustificazioni/ricalibrature postume.
La vicenda
Nel caso trattato, affidamento di un «Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale ed impiantistico», la seconda graduata contesta alla stazione appaltante di aver illegittimamente consentito all’aggiudicataria di riformulare «in senso modificativo, i costi della manodopera dell’offerta economica, offerta che, per come originariamente congegnata, era anche da escludere in quanto violativa della disciplina sui minimi salariali di cui agli articoli 30 e 97 del Codice dei Contratti».
La censura non viene condivisa dal giudice capitolino che esprime una serie di puntualizzazioni in tema di corretta conduzione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (e non solo), utili al Rup quale soggetto che conduce o coordina il procedimento di verifica della congruità della proposta tecnico/economica.
Le precisazioni
Una prima importante precisazione attiene all’utilizzazione, in relazione al personale occupato da parte dell’aggiudicatario, di un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara. In sentenza si rammenta come sia oramai pacificamente specificato in giurisprudenza che la scelta sul contratto collettivo «rientra nella sfera della libertà imprenditoriale, altrimenti compressa, del concorrente».
Da ciò la constatazione per cui «la stazione appaltante non può escludere un operatore solo perché adotti un contratto collettivo diverso da quello indicato, segnatamente laddove si tratti di una commessa alla quale possono adattarsi più tipologie di contratti inerenti le prestazioni oggetto del servizio (cfr. CdS n.975/2013)».
I costi della manodopera utilizzata, poi, sono risultati rispondenti ai minimi salariali retributivi previsti dalle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice.
É risultata decisiva, al riguardo, la qualificazione delle attività dedotte nella legge di gara come «edili» a cui corrispondeva l’applicazione del correlato contratto «al posto di quello metalmeccanico, originariamente indicato».
In sostanza, in fase di giustificazioni, l’aggiudicatario si discostava dalle indicazioni originarie estendendo il contratto edilizia «a tutta la manodopera, senza alcuno scostamento rispetto alle tabelle ministeriali del costo del lavoro».
É proprio questo «aggiustamento» postumo che viene contestato dalla ricorrente quale attività inaccettabile in fase di verifica della congruità della proposta tecnico/economica.
Gli «aggiustamenti» postumi
Il giudice non condivide l’affermazione del ricorrente precisando che, per giurisprudenza consolidata, la diversa allocazione delle varie componenti della proposta economica deve ritenersi consentita. Con utile annotazione per il Rup, la sentenza precisa che deve ritenersi ammissibile una «ridistribuzione interna dei costi delle varie componenti dell’offerta economica, purché non venga modificato l’importo complessivo» dell’offerta.
La riconfigurazione delle varie componenti di costo, restando nell’ambito del quadro di costi complessivo originario, è quindi una delle possibilità rimesse all’aggiudicatario e tale ricalibratura ben può essere espressa in fase di richiesta delle giustificazioni ex articolo 97 del Codice dei contratti.
La valutazione sulla congruità dell’offerta, infatti, ha per oggetto un giudizio di affidabilità complessiva della proposta tecnico/economico «tal che il relativo giudizio deve essere condotto in maniera globale sull’offerta considerata nel suo insieme, con l’unico limite della intangibilità del saldo complessivo (CdS n.520/2016; n. 1874/2020)».
L’aspetto essenziale, imprescindibile, per il «verificatore» è che la proposta dell’aggiudicatario sia oggettivamente tale da assicurare che l’impresa aggiudicataria esegua «correttamente l’appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538)» senza che la verifica si traduca «in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore”» delle varie componenti dell’offerta. Detta conclusione, pacifica in giurisprudenza, appare coerente con quanto puntualizzato dal comma 5 dell’articolo 97 del Codice laddove si legge che la stazione appaltante «esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti (…)». Pertanto, conclude il giudice, a delle prime giustificazioni sull’offerta, l’appaltatore interessato ben può proporne delle ulteriori (che si pongono come approfondimenti/specificazioni) «rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori».
FONTI Stefano Usai “Edilizia e Territorio”
