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Soccorso istruttorio, il ritardo lieve non influisce sulla perentorietà del termine per la regolarizzazione

Si muove in questa scia sostanzialistica la sentenza del Consiglio di Stato

 

La giurisprudenza amministrativa è sempre attenta a valorizzare opportunamente la normativa concernente l’istituto del soccorso istruttorio nell’ambito dei contratti pubblici. Concepito come strumento giuridico a duplice valenza, esso risulta idoneo, da una parte, ad assecondare le prerogative degli operatori economici più meritevoli, impedendo che irregolarità e inadempimenti meramente formali ne compromettano le ragioni, e, dall’altra parte, a tutelare gli interessi della Pa, impedendole di perdere l’occasione di selezionare il concorrente migliore a causa di vizi procedimentali facilmente emendabili. Si muove in questa scia sostanzialistica la sentenza del Consiglio di Stato n. 1314/2022, la quale interviene segnatamente affermando un principio di diritto in tema di ambito temporale di applicazione della procedura di soccorso.

 

La fattispecie
Il giudizio introduttivo è stato instaurato con ricorso avverso il provvedimento con il quale un Comune disponeva l’esclusione dalla procedura negoziata col criterio del minor ribasso relativa a un accordo quadro di lavori per adeguamento, riqualificazione e sistemazione di strade e marciapiedi. I ricorrenti venivano dapprima ammessi alla procedura a seguito di giusto esperimento dell’iter di soccorso istruttorio volto a ottenere chiarimenti e rettifica di dichiarazioni, risultando migliori offerenti; successivamente, essi erano estromessi dalla gara con provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela, sollecitato dall’operatore economico secondo classificato, in cui si accertava l’inosservanza del termine fissato per la presentazione della documentazione suppletiva richiesta, a causa di un ritardo (pur in precedenza tollerato) di appena 52 minuti rispetto all’orario previsto per la trasmissione. I soggetti esclusi, allora, sono insorti incentrando la loro doglianza sulla asserita inosservanza della norma recante la disciplina codicistica regolante tale termine di presentazione, tesi che ha trovato accoglimento davanti al Tar Puglia, con una sentenza poi appellata dal controinteressato per violazione e falsa applicazione di legge.

 

Quadro normativo
La norma che assume rilievo in materia è contenuta nell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici approvato con il Dlgs 50/2016, il cui comma 9 è espressamente dedicato alla regolamentazione del soccorso istruttorio, il quale consente agli operatori economici di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione. In sintesi, nell’ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica), la stazione appaltante assegna al concorrente un termine per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti a rilasciarle. Detto termine è stabilito in dieci giorni, decorsi inutilmente i quali si produce l’effetto di esclusione dalla gara.

 

Ritardo legittimo
In via preliminare, i giudici di Palazzo Spada riconoscono la natura perentoria del termine di regolarizzazione in esame, da attribuire alla necessità di bilanciare i principi di matrice eurounitaria della concorrenza e del favor partecipationis con l’esigenza di garantire celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di selezione del contraente.
Nello scrutinare il merito dell’impugnazione, tuttavia, i magistrati del Collegio superiore, ispirandosi anche al canone della leale collaborazione tra stazione appaltante e concorrenti, reputano legittimo il lieve ritardo nella presentazione della documentazione integrativa giacché irrilevante e inidoneo a pregiudicare la perentorietà del termine di regolarizzazione e laddove esso risulti improduttivo di effetti pratici negativi sulle operazioni di gara nonché scusabile da causa non imputabile al soggetto interessato (quale – in specie – il malfunzionamento della rete di trasmissione ascrivibile all’esecuzione di lavori per l’installazione della fibra ottica nel territorio comunale).
La pronuncia si inscrive nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale chiamato, più volte, a perimetrare l’applicazione del soccorso istruttorio in fase di offerta, con il meritorio intento di scongiurare che la disciplina della procedura di gara si trasformi in una sorta di corsa a ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e alla Pa aggiudicatrice, capace di sviare dal fine ultimo costituito dalla scelta dell’offerta migliore nel rispetto delle contemplate regole selettive.

 

 

FONTI    Aldo Milone  “Edilizia e Territorio”








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