Parere Anac: contratto da considerare in corso fino all’approvazione del certificato di collaudo
Compensazioni per il caro-materiali possibili fino all’approvazione del collaudo dell’opera. Arriva dall’Anac (con la delibera n. 63/2022) un’interpretazione ampia e sostanziale degli aiuti concessi dal decreto Sostegni-bis (Dl 73-2021) alle imprese di costruzione alle prese con l’impennata dei costi dei materiali edili.
A chiedere l’intervento chiarificatore dell’Autorità Anticorruzione è stato un istituto «a valenza nazionale». la questione è nata all’interno di un appalto per la riqualificazione di una serie di impianti elettrici, al termine del quale l’appaltatore ha avanzato una richiesta di compensazione in base al decreto sostegni bis. La richiesta è stata respinta dalla stazione appaltante perché, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo.
L’appaltatore ha contestato la decisione, rinnovando la richiesta di aiuto e spiegando che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato. Quindi il contratto doveva ritenersi ancora in corso.
L’Anac ha dato ragione all’appaltatore spiegando che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo: il collaudo diventa definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio. Il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, quindi, è rappresentato proprio dall’approvazione degli atti di collaudo.
Queste considerazioni, rileva l’Anac, possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo. «L’interpretazione “ampia” della norma – scrive l’Anac – sembra coerente con la ratio del decreto volto proprio a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi» . Non solo. La scelta «è anche supportata dalla legge di bilancio 2022 che, per aiutare ulteriormente le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici, ha previsto l’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dal Sostegni bis».
FONTI Mauro Salerno “Edilizia e Territorio”
