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Permesso di costruire, illegittima la decadenza del titolo se l’istruttoria è «inadeguata»

Il Tar Toscana censura l’ente locale che ha verificato il mancato avvio dei lavori in modo superficiale e senza alcun contraddittorio

 

L’istruttoria di un ente locale condotta in modo superficiale – nel caso specifico per verificare l’avvio o meno dei lavori in un cantiere di edilizia privata – è stata censurata dal Tar Toscana, che ha annullato il provvedimento di decadenza di un titolo edilizio precedentemente rilasciato a un operatore per un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio industriale.

 

Il fatto
Allo scadere del permesso di costruire, il comune ha effettuato un sopralluogo in cantiere attraverso la Polizia municipale. I rilievi sono stati documentati e riferiti agli uffici tecnici insieme a una documentazione fotografica sullo stato dei luoghi. All’esito dell’istruttoria, il Comune ha ritenuto che i lavori non fossero mai iniziati e ha pertanto deliberato la decadenza del titolo edilizio. Invece, la documentazione fotografica – come riferisce la sentenza n.1010/2022 della Terza sezione del Tribunale amministrativo della Toscana pubblicata il 12 settembre – testimonia che il cantiere non era “morto” ma che invece era stata avviata la fase della demolizione.

 

La decisione del Tar
Il Tar ha pertanto riconosciuto la fondatezza dei motivi del ricorso. I giudici hanno censurato l’inadeguatezza con cui è stata condotta l’istruttoria della pratica. Inadeguatezza che ha impedito all’Ente locale di vedere quello che le immagini documentavano, e cioè che l’attività del cantiere era stata effettivamente avviata, sia pure su un singolo luogo del cantiere. Non solo. «Il vizio istruttorio – recita la sentenza – si accompagna alla mancata partecipazione procedimentale delle interessate, e ne costituisce in qualche misura una conseguenza». Nulla dimostra che «fra le parti si sia instaurato il contraddittorio, sia pure in via di fatto, sulla questione specifica dell’inizio effettivo dei lavori». Ed è solo nel corso della causa che «il Comune ha introdotto il tema dell’inadeguatezza delle demolizioni eseguite a integrare un effettivo inizio dei lavori».

 

 

 

FONTI      Massimo Frontera       “Edilizia e Territorio”








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