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Oneri concessori non versati, Pa libera di escutere dal fideiussore o sanzionare l’interessato

 

Lo ricorda il Tar Marche. Nessun obbligo per la Pa neanche di avvisare o allertare l’operatore sui pagamenti

 

Una società ha chiesto e ottenuto un permesso di costruire a un comune marchigiano, regolarmente rilasciato, e poi ha mancato le scadenze del pagamento – di cui è stata concessa la rateizzazione – degli oneri concessori e del costo di costruzione. Superati infruttuosamente i termini, il Comune ha sollecitato l’operatore più volte invitandolo a mettersi in regola. L’operatore ha infine pagato gli oneri dovuti ma non la sanzione (di oltre 40mila euro). L’ente locale ha tuttavia scelto di non escutere le somme dalla banca che aveva rilasciato un’apposita garanzia a copertura dell’eventuale sanzione. E ha invece presentato il conto direttamente all’operatore, in un tempo successivo, chiedendo la sanzione, ovviamente maggiorata degli interessi relativi al tempo trascorso. L’operatore, pur versano la sanzione, ha impugnato al Tar Marche la nota del Comune in vista di una rivalsa.

I giudici della Prima Sezione del Tar Marche, con la pronuncia n.595/2022 pubblicata lo scorso 17 ottobre, hanno respinto il ricorso. Richiamandosi a una pronuncia dell’Assemblea Plenaria del Consiglio di Stato (n.24/2016) hanno spiegato che l’ente locale aveva piena facoltà di scegliere tra escutere la garanzia dal fideiussore oppure rivalersi direttamente sull’operatore, anche in un tempo successivo. «L’Adunanza Plenaria – ricordano i giudici del Tar Marche – ha in particolare chiarito che l’amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata, ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito; ma ove ciò non accada, l’amministrazione conserva intatto il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo».

Non solo. I giudici hanno anche ricordato – sempre citando il Consiglio di Stato – che l’ente locale non era neanche tenuto ad avvisare, mettere in guardia o sollecitare l’operatore. «Non è esigibile – hanno affermato i giudici riuniti in Assemblea plenaria – neanche secondo i canoni del diritto civile, un onere collaborativo a carico dell’amministrazione creditrice tale per cui la stessa possa essere giuridicamente tenuta a sollecitare il pagamento del credito alla scadenza del termine ovvero ad escutere tempestivamente (e necessariamente) l’obbligazione fideiussoria prestata in suo favore».

 

 

FONTI      Massimo Frontera    “Edilizia e Territorio”








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