Si è presentata l’opportunità di finanziamenti del Piano rendendo organico il progetto di fattibilità tecnica ed economica
È legittima la revoca di una gara di appalto di lavori disposta per la sopravvenuta possibilità di fruire dei finanziamenti del Pnrr al fine di predisporre un progetto più organico. Lo afferma il Tar Campania con la sentenza n. 7512/2022.
Il caso
Un’azienda ospedaliera ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori, giunta all’esame delle offerte ma senza procedere all’aggiudicazione e successivamente revocata. Il secondo classificato ha proposto ricorso lamentando l’inesistenza dei presupposti per la revoca, essendo il progetto cantierabile e finanziato, ed evidenziando che l’esecuzione del progetto era pervenuto a uno stadio tale da escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 21-quinquies della legge 241/1990 – sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario – anche in relazione alla tutela del legittimo affidamento ingenerato.
L’azienda aveva infatti approvato un nuovo progetto più ampio rispetto al precedente, allo scopo di realizzare il miglior rapporto tra costi e benefici, senza sovrapporre le progettazioni fruendo del finanziamento già concesso a cui aggiungere quello del Pnrr.
La revoca
A detta del Tar Campania, la revoca della gara è giustificata dall’ampia discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione da consolidata giurisprudenza amministrativa, in virtù della quale essa mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa. Per la giustizia amministrativa è sufficiente che la motivazione non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa. E che sia dato adeguatamente conto dell’interesse pubblico tutelato, che nel caso di specie consiste nell’opportunità dell’azienda ospedaliera di fruire dei finanziamenti del Pnrr rendendo organico il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
La “forza” del Pnrr
La sentenza n. 7512 del Tar Campania è interessante non solo e non tanto per la legittimità che riconosce alla revoca della procedura di gara onde poter approfittare dei finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr, quanto per il rilievo strategico che riconosce a quest’ultimo, i cui fondi assumono una «connotazione positiva» perché consentono di effettuare lavori di significativo impatto per il più complessivo e nuovo assetto della locale attività ospedaliera. È lo stesso Pnrr, dunque, a “farsi” motivazione che regge, alla valutazione del giudice amministrativo, la legittimità della scelta di revocare la precedente gara, in quanto non più giustificata per la possibilità di elaborare un progetto che goda dei nuovi finanziamenti.
La seconda notazione interessante della sentenza è che risulta indifferente se la modifica apportata al progetto che era alla base dell’originaria procedura sia marginale o sostanziale: non rileva che la nuova soluzione si discosti dalla quantità dei lavori iniziali, «quanto piuttosto l’inserimento del progetto finanziato (…) in un disegno più complessivo, che presenta un’interrelazione tra tutte le opere a farsi e rende giustificato il superamento della precedente scelta». Tanto più che le variazioni progettuali superano il 15% dell’importo di progetto, talché il ritiro dell’originario progetto si giustifica anche alla luce dell’art. 106 del Codice dei contratti e del parere Anac n. 686/2017, trattandosi di un nuovo radicale progetto la cui esecuzione è idonea a suscitare l’interesse di altri operatori economici, determinando la necessità di bandire una diversa gara in un’ottica pro-concorrenziale.
FONTI Amedeo Di Filippo “Edilizia e Territorio”
