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Società miste e obbligo di gara, stop dell’Antitrust all’offerta di quote per pubblica sottoscrizione

 

La partecipazione di soggetti privati in controllate pubbliche deve avvenire tramite procedure a evidenza pubblica

 

 

La partecipazione di soggetti privati a una società a controllo pubblico per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per la gestione di un servizio di interesse generale non può aver luogo mediante offerta per pubblica sottoscrizione destinata alle imprese del territorio, ma deve avvenire tramite procedure a evidenza pubblica. Con questa motivazione il  provvedimento dell’Agcm AS 1869 (bollettino n. 42/2022 ) ha ritenuto lesiva dei principi della concorrenza l’operazione avviata da una Camera di Commercio del Molise, che con delibera aveva approvato:
1) lo schema di statuto di una società consortile per azioni operante nel settore dei servizi aeroportuali;
2) il programma di costituzione per pubblica sottoscrizione di detta società;
3) la partecipazione dell’ente camerale alla sottoscrizione di una quota maggioritaria corrispondente al 50,04% del capitale, funzionale al pieno controllo della governance societaria.

 

L’offerta per pubblica sottoscrizione
Nell’ambito di tale disegno l’offerta per pubblica sottoscrizione era destinata a imprese con sede principale o secondaria nel territorio della Regione, fermo restando che, in considerazione delle finalità di interesse generale perseguite dalla società mista, alla stessa potevano partecipare anche lo Stato, gli enti pubblici, nonché i loro consorzi o relativi organismi strumentali.
La delibera camerale prevedeva che, in caso di mancato raggiungimento del capitale minimo da sottoscrivere, l’offerta doveva intendersi decaduta e i sottoscrittori liberati dagli obblighi di versamento. Presa in esame la delibera a seguito della trasmissione ex articolo 5, comma 3, del dlgs 175/2016, l’Antitrust ha chiesto chiarimenti all’ente interessato e ha dedotto che la risposta pervenuta «non fornisce alcun elemento idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni (…) in merito alla scelta dei soci privati con procedure a evidenza pubblica sia in fase di costituzione della società che di eventuale successiva ammissione al capitale sociale di nuovi soci».
Il riferimento normativo evocato dall’Authority è l’articolo 5 del dlgs 50/2016 di derivazione comunitaria, espressamente richiamato dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 17, comma 1, del Tusp in tema di società a partecipazione mista pubblico-privata.

 

I rimedi correttivi
A margine del provvedimento in esame sono state richiamate le iniziative di adeguamento successivamente poste in essere dalla Camera di Commercio per superare le obiezioni formulate. In sostanza, l’ente ha adottato un nuovo statuto per sancire l’obbligo di gara nella scelta di soci privati, introducendo le seguenti avvertenze:
– l’ammissione di nuovi soci è stata circoscritta ai soli enti pubblici, con la specificazione dei requisiti da possedere ai fini di tale qualifica;
– è stato previsto che l’assemblea, in sede di nomina dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, può assumere le relative decisioni con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 52% del capitale sociale con la precisazione che, nell’ambito di tale maggioranza, almeno il 27% dei voti deve essere espressione di enti pubblici.
L’Antitrust ha considerato tali modifiche esaurienti e «idonee a garantire principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nella scelta del socio privato al fine di mantenere sufficienti incentivi all’efficienza e alla competitività dell’attività sociale», di modo che l’Autorità ha deciso di non proporre ricorso avverso la delibera in questione.

 

 

FONTI    Michele Nico     “Edilizia e Territorio”







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