Se non è stata definita una pianificazione di settore, afferma il Tar Sicilia (Palermo) trova applicazione la pianificazione comunale
Sulla pianificazione delle aree portuali c’è una indubbia prevalenza del potere dell’Autorità di sistema, sempre però che quest’ultima lo abbia esercitato, approvando appunto una pianificazione settoriale. Altrimenti «deve trovare applicazione la regolazione generale dell’ente locale». Questo, in estrema sintesi il principio affermato dal Tar Sicilia (Palermo) nella recente pronuncia n.2453/2023 pubblicata lo scorso 24 luglio. Il caso nasce dalla richiesta di un permesso di costruire per un manufatto nel porto turistico del Comune di Cefalù, destinato a ospitare un centro velico. L’interessato ha contestato l’inerzia del comune sull’istanza presentata; successivamente ha impugnato il diniego dell’ente locale, sostenendo che «il Comune non avrebbe alcun potere di vigilanza e controllo sull’attività edilizia nel porto di Presidiana di Cefalù, in quanto esclusivamente di competenza dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana; con conseguente diritto, di cui chiede la declaratoria, alla libera realizzazione del centro velico».
Dopo aver ricostruito il quadro normativo, i giudici della Prima Sezione del Tar hanno concluso che «emerge dalla normativa statale una indubbia prevalenza del Piano Regolatore Portuale, quale piano settoriale, sulla pianificazione generale, ma naturalmente se esistente; diversamente – e in assenza della pianificazione di settore – deve trovare applicazione la regolazione generale dell’ente locale». A conferma del ragionamento si propone anche la conclusione assurda ritenendo di poter agire in totale libertà in un territorio oggetto di una pianificazione generale: «deve d’altro canto osservarsi – si legge infatti nella pronuncia – che l’alternativa si sostanzierebbe nell’assenza di regolamentazione, in un vuoto di disciplina afferente l’uso del territorio, pur in presenza di un Prg vigente, senza neppure parametri edilizi ai quali fare riferimento per l’esplicazione dell’attività privata».
FONTI Massimo Frontera “Enti Locali & Edilizia”
