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Anac, la concessione di servizi senza costi per l’ente concedente va comunque nella programmazione

 

Nella comunicazione si tiene conto anche delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti

 

L’Anac, con l’ atto del Presidente del 26 luglio 2023 – fasc. 901.2023, puntualizza che la concessione di servizi che non abbia alcun costo per l’ente concedente deve essere comunque oggetto di programmazione e, quindi, di inserimento nel programma degli acquisti di beni e servizi. Il valore che deve essere preso in considerazione è quello complessivo (nel caso di specie secondo l’articolo 167, comma 4 del Codice del 2016) se pari o superiore alle soglie fissate dal Codice (pari o superiore a 40mila euro per il Codice del 2016, pari o superiore ai 140mila euro per il nuovo Codice dei contratti).

 

La richiesta
L’ente concedente ha posto all’autorità il quesito circa l’obbligo (o meno) «di inserire nel programma biennale dei servizi delle forniture una concessione per il servizio di gestione della piscina comunale senza costi a carico dell’ente».
La prima considerazione che si legge nell’atto del Presidente è che la decisione dell’ente di non inserire la concessione di servizi per assenza di costi, in realtà non è corretta.
La concessione di servizi ha sempre un valore che occorre considerare – appunto ai fini della programmazione -, che non è, nel caso di specie, il costo «a carico dell’amministrazione ma il valore complessivo unitario della concessione, calcolato ai sensi dell’art 167 comma 4 del decreto legislativo 50/2016».
Nel nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 36/2023) la disposizione che disciplina le modalità (e gli elementi da considerare) per la determinazione del valore della concessione è contenuta nell’articolo 179 (comma 3). Ciò precisato si ricordano che le disposizioni – trattandosi di programmazione ricadente nell’ambito del Codice del 2016 – dell’articolo 21, il primo comma, si limitano a disporre l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di predisporre il programma (biennale) delle acquisizioni di beni e servizi (nel caso di specie per importi pari o superiori ai 40mila euro) con successivi aggiornamenti annuali.
La mancata adozione (o specifica previsione dell’acquisto) del programma impedisce le successive fasi che portano ad affidare/aggiudicare l’appalto o le concessioni.
In tale circostanza, si precisa, «l’articolo 7 comma 9 del d.m. 14/2018», ancora in vigore al tempo del quesito – prevede(va) «che un servizio non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari». Questa previsione ha un estremo rilievo considerato che gli atti successivi alla programmazione non potranno essere adottati se l’acquisto, per gli importi predetti (con il nuovo Codice mutati con obbligo di programmazione, per beni/servizi, solo per importi pari o superiori ai 140mila euro e per lavori pari o superiori ai 150mila euro), non è stato programmato. In caso di mancata programmazione la procedura di aggiudicazione/concessione potrà essere avviata solo dopo la modifica/adeguamento della programmazione. Pertanto, nel caso di specie, con l’atto in commento la stazione appaltante viene invita a programmare la concessione.

 

Il nuovo Codice
Nella comunicazione si tiene conto anche delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti. In particolare il fatto che il programma degli acquisti di beni e servizi diventa triennale in coerenza con la programmazione generale e con la programmazione dei lavori pubblici. In relazione al nuovo Codice, si ricorda, che la programmazione è disciplinata nell’articolo 37 – al netto del comma 4 applicabile dal 1° gennaio 2024 – «e dall’ allegato I.5 (che riproduce, in buona sostanza, le disposizioni del d.m. 14/18)». Le nuove previsioni dovrebbero trovare applicazione per la programmazione 2023/2025.
In realtà, sul punto, occorre ricordare la comunicazione del Mit del 30 giugno 2023 che segnala il mantenimento, fino al 31 dicembre, degli schemi già conosciuti con successiva modifica per la programmazione triennale 2024/2026.
La comunicazione si chiude con la sottolineatura secondo cui, «per il resto, le considerazioni sopra svolte con riguardo al d. lgs 50/2016 possono essere riproposte nell’ambito dell’applicazione del d. lgs 36/2023 e del relativo allegato I.5».

 

 

FONTI    Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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